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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 37 del 17 aprile 2007


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 13 aprile 2007

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Finalità

1.    La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.

Art. 2 - Lingua veneta

1.    Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.

2.    La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3 - Contesto europeo

1.    La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2.    Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 4 - Adesione ai principi della Carta europea

1.    Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

  1. le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
  2. è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
  3. bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
  4. si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
  5. vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;
  6. vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.

Art. 5 - Festa del Popolo Veneto

1.    Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.

2.    La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto

1.    La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove:

  1. la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
  2. l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
  3. la creazione artistica;
  4. l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
  5. l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;
  6. la ricerca;
  7. lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.

2.    La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.

3.    I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 - Promozione della ricerca

1.    La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.

2.    A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.

Art. 8 - Attività dirette

1.    La Regione del Veneto:

  1. promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
  2. promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
  3. raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.

2.  La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua veneta.

3.  La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.

Art. 9 - Toponomastica

1.    La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 10 - Grafia veneta unitaria

1.    Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.

Art. 11 - Informazione regionale

1.    La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 12 - Procedure

1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 13 - Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 “Interventi per la cultura”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 aprile 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Lingua veneta

Art. 3 - Contesto europeo

Art. 4 - Adesione ai principi della Carta europea

Art. 5 - Festa del Popolo Veneto

Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto

Art. 7 - Promozione della ricerca

Art. 8 - Attività dirette

Art. 9 - Toponomastica

Art. 10 - Grafia veneta unitaria

Art. 11 - Informazione regionale

Art. 12 - Procedure

Art. 13 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 aprile 2007, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

  1. Procedimento di formazione
  2. Relazione al Consiglio regionale
  3. Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione  

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati Consigli provinciali che hanno presentato due proposte di legge alle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  • progetto di legge n. 17: proposta di legge d’iniziativa dei Consiglio provinciale di Vicenzarelativa a “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”;
  • progetto di legge n. 97: proposta di legge d’iniziativa del Consiglio provinciale di Trevisorelativa a “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto”;
  • I progetti di legge sono stati assegnati alla 6° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
  • La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 febbraio 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Daniele Stival, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 marzo 2007, n. 3901.

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Provincia di Vicenza ha presentato un progetto di legge volto alla "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".

La Provincia di Treviso, in un momento successivo, ha presentato un altro progetto di legge volto, parimenti, alla "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto".

Tali progetti di legge sono assolutamente identici, sia nel titolo che nell'intero articolato.

La Sesta Commissione consiliare, chiamata ad istruirli in sede referente, ha proceduto al loro esame nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante: "Norme sull'iniziativa popolare per leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e verificata la cennata assoluta identicità, ha concluso congiuntamente lo stesso, formulando identiche proposte emendative che verranno ora sottoposte all'esame dell'Assemblea consiliare.

Passando ad una sintetica illustrazione dell'articolato stesso, l'articolo 1 delinea le finalità della proposta normativa sull'assunto che il patrimonio linguistico veneto costituisce componente essenziale della identità culturale, sociale, storica e civile della nostra Regione.

L'articolo 2, nell'affermare che il Veneto è storicamente la lingua del popolo veneto, dichiara la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

L'articolo 3 colloca la tutela delle lingue minoritarie o locali nell'ambito del più vasto contesto europeo ed afferma l'importanza del contributo che la tutela di tali lingue riveste ai fini della costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali.

All'articolo 4 vengono enunciati i principi già affermati nella Carta Europa delle lingue regionale o minoritarie, ai quali viene ricondotta l'azione regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di cultura.

All'articolo 5 viene prevista l’istituzione della Festa del popolo Veneto, quale momento celebrativo e di affermazione della storia veneta, volto a favorirne la conoscenza.

Inoltre, con la medesima norma, viene prevista la realizzazione di interventi rivolti soprattutto ai giovani e finalizzati, ancora una volta, a diffondere la conoscenza della storia della nostra Regione.

L'articolo 6 dispone che la Regione promuova una serie d'azioni volte a favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto. Tra queste, l'insegnamento e l'apprendimento, l'informazione giornalistica e radiotelevisiva, la realizzazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni in lingua veneta, la creazione artistica, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, l'organizzazione di sezioni dedicate nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale, la ricerca, lo svolgimento di attività e incontri vari finalizzati allo scopo dianzi indicato.

Viene altresì prevista la concessione di contributi ai Comuni, Comunità montane, Enti ed Associazioni per la realizzazione d'attività finalizzate agli obiettivi indicati.

L'articolo 7 prevede che la Regione promuova, in collaborazione con gli Atenei del Veneto, e Centri di ricerca qualificati, attività di ricerca sul patrimonio linguistico del Veneto promuovendo, altresì, la creazione di istituti di studi a ciò deputati.

È previsto, inoltre, che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca programmi annuali o pluriennali di ricerca e istruzione, borse di studio e premi annuali per tesi di laurea riguardanti il patrimonio linguistico e storico del Veneto.

L'articolo 8 prevede una serie di attività dirette da parte della Regione, da svolgersi nell'ambito del sistema di istruzione d'intesa con i Centri di servizi con Amministrazioni statali.

Tra queste, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento diretti agli insegnanti affinché conoscano in modo più approfondito il patrimonio linguistico e culturale veneto, nonché corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta.

Viene prevista altresì l'istituzione di un premio annuale per opere scritte in lingua veneta e un concorso nelle scuole.

L'articolo 9 prevede la concessione di contributi ai Comuni e loro Consorzi per l'eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, previo parere di una commissione regionale d'esperti nominata dal Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 10 prevede che la Regione, attraverso una apposita commissione di esperti, determini la grafia ufficiale della lingua veneta e ne promuova la conoscenza e l'uso.

L'articolo 11 prevede che la Regione, gli enti locali e i loro rispettivi enti strumentali sostengano prioritariamente corsi e scuole in cui si insegni la grafia ufficiale, e la pubblicazione di materiale didattico o suscettibile, comunque, di uso scolastico.

Al comma 2 del medesimo articolo è poi previsto che le pubblicazioni e i documenti in lingua veneta della Regione, degli enti locali ed enti strumentali degli stessi, nonché gli aggiornamenti della toponomastica, siano redatti nella grafia ufficiale.

L'articolo 12 prevede che la Regione riservi, sulla propria pubblicazione periodica d'informazione generale, appositi spazi destinati alla presentazione, o comunque volti a diffondere la conoscenza e l'uso del patrimonio linguistico veneto.

L'articolo 13 disciplina le procedure operative per la richiesta dei benefici previsti dalla normativa in argomento.

L'articolo 14 contiene la norma finanziaria.

Per l'ulteriore corso in aula, la Sesta Commissione, alla luce della già evidenziata identicità dei testi, ne ha proposto l'esame unitario da parte dell'Assemblea consiliare, fatte salve le prerogative dei presentatori ufficiali previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1973, n 1, comma 5 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza sul testo che ora si dimette.

La votazione ha avuto il seguente esito:

-      hanno votato a favore i Gruppi Liga Veneta - Lega Nord Padania - con delega del Gruppo A.N. e F.I.;

-      hanno espresso voto contrario i Gruppi Uniti nell’Ulivo - La Margherita e Uniti per l'Ulivo - Democratici di Sinistra;

-      si è astenuto il Gruppo Partito Socialista Nuovo PSI. 

3.         Strutture di riferimento 

-         Unità di progetto attività culturali e spettacolo

-         Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionali, diritti umani e pari opportunità

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