Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 34 del 20/03/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 34 del 20/03/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 20 marzo 2026


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 17 marzo 2026

Approvazione del "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2026”.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

La Rinotracheite Bovina Infettiva/Vulvovaginite pustolosa (IBR/IPV, o più brevemente “IBR”) è un’infezione che causa negli animali sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio e riproduttivo, portando (a seconda dei casi) a cali di produzione, ipofecondità o aborti, ed è stata riscontrata negli anni nel territorio nazionale e in quello regionale.

La Regione del Veneto ha dunque adottato numerosi Piani di controllo dell’IBR, a partire dalla DGR n. 2199 del 9/08/2002, fino alla recente DGR n. 91 del 4/02/2025, di approvazione del "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025".

L’opportunità, in particolare, di approvare quest’ultimo Piano per l’anno 2025 ed esteso al solo territorio della provincia di Belluno, ha trovato fondamento in molteplici ragioni.

Nel dettaglio, il Regolamento n. 429/2016/UE del 9 marzo 2016 ha stabilito le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, elencate nell'art. 5 e nell'Allegato II, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, tra le quali è ricompresa la Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR).

Il Regolamento di esecuzione n. 1882/2018/UE del 3 dicembre 2018 ha inoltre definito le malattie elencate nel Reg. (UE) n. 429/2016, suddividendole in categorie che vanno dalla “A” alla “E”, in base al livello di pericolosità e potenziale danno arrecato agli animali e alla loro diffusibilità: l’IBR, è stata classificata tra le malattie di categoria “C”, per le quali è prevista l’adozione facoltativa da parte degli Stati membri di programmi nazionali di eradicazione ai fini preventivi e di controllo.

A livello nazionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 136/2022, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria “C”, per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti, devono essere stabiliti dal Ministero della Salute, al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale.

A tal riguardo, la Direzione Strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali presso il Ministero della Salute, come risulta dal resoconto del 31/01/2023, acquisito agli atti della Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, aveva deciso di adottare un Piano nazionale di eradicazione dell’IBR con decorrenza dall’anno 2024.

Gli allevamenti bovini del territorio bellunese presentavano tuttavia indifferibili esigenze di tutela, tali per cui, nelle more della formalizzazione del sovra citato Piano nazionale, con DGR n. 546 del 9/05/2023, DGR n. 224 del 13/03/2024 e infine con DGR n. 91 del 4/02/2025, si è ritenuto opportuno approvare degli specifici piani di azione per i rispettivi anni 2023, 2024 e 2025.

La provincia di Belluno, invero, diversamente dagli altri territori regionali, presenta un elevato livello sanitario degli allevamenti, come risulta dai controlli finora effettuati, tale per cui, solo nel territorio bellunese, è stata sospesa da più di 2 anni la vaccinazione nei confronti dell'IBR, requisito previsto dal Regolamento n. 689/2020/UE e dal Regolamento n. 620/2021/UE, per ottenere la qualifica di territorio indenne. Si evidenzia, ancora, l’opportunità di tutelare gli allevamenti bovini del territorio bellunese contro il rischio di discriminazione nelle movimentazioni e nella commercializzazione rispetto ai territori limitrofi, quali le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi una qualifica sanitaria per IBR superiore, in particolare in relazione alle movimentazioni verso gli alpeggi, le quali vengono effettuate esclusivamente nella stagione estiva. Infatti, ai sensi della citata normativa europea, le movimentazioni di animali verso territori con qualifica sanitaria superiore sono consentite solo previa effettuazione di specifici test sanitari, i cui costi di esecuzione sono a carico degli allevatori.

Ciò premesso, come risulta dai dati trasmessi dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), alla competente U.O. Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, il livello di adesione al più volte citato “Piano facoltativo di controllo dell’IBR per il territorio della provincia di Belluno per l’anno 2025” da parte degli allevatori della provincia di Belluno, è risultato essere particolarmente elevato, essendo state controllate 265 aziende di bovini da latte su un totale di 318: ciò è da ascriversi all’importanza che gli allevatori bellunesi attribuiscono alle movimentazioni da e verso gli alpeggi, dove è frequente la promiscuità con animali provenienti da Regioni e Province confinanti, aventi qualifica sanitaria superiore nei confronti dell’IBR.

Si precisa, tuttavia, che il Piano facoltativo di controllo dell’IBR approvato con DGR n. 91 del 4/02/2025 ha terminato la sua efficacia il 31/12/2025 e che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo dell’IBR.

Alla luce di quanto esposto, in ragione dell’opportunità di proseguire nella pianificazione di azioni volte a tutelare gli allevamenti di bovini da riproduzione della provincia di Belluno e in considerazione dei risultati positivi raggiunti con l'attuazione del Piano regionale del 2025, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l’approvazione del “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2026" contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le limitate positività ad IBR riscontrate sul totale degli allevamenti controllati nel 2025 (4 aziende positive su 265 controllate) evidenziano inoltre una condizione epidemiologica favorevole per il raggiungimento dell’eradicazione della malattia su tutto il territorio provinciale nei prossimi anni. In tal senso il proseguimento delle attività nel 2026 permetterà un ulteriore avanzamento verso l’ottenimento dell’indennità ad IBR per tutto il territorio provinciale.

Si precisa che il Piano in parola è conforme nel contenuto a quello approvato con DGR n. 91 del 4/02/2025 e prevede, pertanto, l’esecuzione di prelievi di sangue da parte del personale della Azienda ULSS n. 1 “Dolomiti” di Belluno, ovvero da personale veterinario dalla stessa Azienda incaricato, su richiesta facoltativa da parte degli allevatori di bovini della zona. I campioni saranno analizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale.

Si incarica infine l’U.O. Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il Regolamento n. 620/2021/UE, il Regolamento n. 689/2020/UE, il Regolamento di esecuzione n. 1882/2018/UE e il Regolamento n. 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. n.136 del 5 agosto 2022 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO il resoconto della Direzione Strategica del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali del Ministero della Salute del 31 gennaio 2023;

VISTE la DGR n. 2199 del 9/08/2002, la DGR n. 870 del 26/03/2004, la DGR n. 273 del 9/02/2010, la DGR n. 526 del 15/04/2014 e la DGR n. 619 del 5/05/2016;

VISTE la DGR n. 571 del 4/05/2021, la DGR n. 715 dell’8/06/2021 e la DGR n. 839 del 22/06/2021;

VISTA la DGR n. 91 del 4/02/2025 “Approvazione del Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025";

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31/12/2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che il “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2025” ha terminato la sua efficacia al 31 dicembre 2025;
  3. di prendere atto che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR);
  4. di approvare il "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2026", di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con efficacia temporale limitata all'anno 2026;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare l’Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_167_26_AllegatoA_579057.pdf

Torna indietro