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Materia: Giunta regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 152 del 10 marzo 2026
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Aggiornamento.
Con il presente provvedimento, considerate le rilevanti modifiche recentemente introdotte al D.Lgs. n. 39/2013, viene aggiornata la procedura interna per lo svolgimento uniforme delle istruttorie e dei correlati controlli, da parte delle strutture competenti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, approvata con DGR n. 1086 del 31/07/2018, con particolare riguardo agli ambiti applicativi della novellata normativa.
L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” individua agli articoli 3 e ss. le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, disponendo all’art. 17 la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni in esso contenute e all’art. 19 la decadenza dai medesimi in caso di incompatibilità.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013 succitato, prevede, inoltre, le sanzioni da applicare nei casi di conferimento di incarichi poi dichiarati nulli, stabilendo al comma 2 che “I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.”.
Il successivo comma 3 dispone, poi, che le Regioni, le Province e i Comuni individuino le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
Con riferimento alle nomine o designazioni e, in generale, al conferimento degli incarichi oggetto del presente atto, l’ambito di applicazione della normativa su richiamata può essere ricondotto fondamentalmente ai provvedimenti di conferimento di:
Con DGR n. 1086 del 31 luglio 2018, al fine di adottare una procedura uniforme volta ad omogeneizzare le attività da parte delle strutture responsabili dei procedimenti di conferimento di incarichi, sono state approvate le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento di incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39" quale Allegato A a detto provvedimento.
Le strutture destinatarie delle disposizioni di cui al succitato provvedimento sono quelle responsabili dell’istruttoria dei singoli procedimenti di conferimento di incarichi in base alle competenze e funzioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.
Con la richiamata DGR n. 1086/2018 sono stati, inoltre, individuati i soggetti che possono procedere al conferimento degli incarichi in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e che, con il presente provvedimento, sono confermati. Pertanto, ai sensi dell’art. 52, comma 4 dello Statuto regionale, il sostituto del Presidente della Giunta regionale, è individuato nel Vicepresidente, mentre, in base a quanto previsto in materia di incarichi dirigenziali dall’art. 10, comma 3 del Regolamento regionale n. 1/2016, è individuato, quale sostituto della Giunta regionale, il Presidente della Regione.
Recentemente sono intervenute rilevanti modifiche normative in seguito alle quali si rende necessario adeguare l'Allegato A della DGR n. 1086/2018.
Nello specifico ci si riferisce:
- all'art. 4 del D.Lgs. n. 39/2013 "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati", che stabilisce il divieto di conferire incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati ovvero a soggetti che abbiano svolto in proprio attività professionali se regolate o finanziate dall’ente conferente.
La Legge n. 21 del 5 marzo 2024, all’art. 21, comma 2 è intervenuta sul predetto articolo:
- all'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013 "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale" interamente abrogato per effetto dell’art. 2 della Legge 8 agosto 2025, n. 122, ciò comportando il venir meno delle cause di “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”.
Conseguentemente sono venute meno le cause di inconferibilità riguardanti:
riferite ai soggetti che:
- all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali", a cui è stato aggiunto il comma 4-bis che prevede che "le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico" (comma aggiunto dall'art. 12-bis, comma 1, lett.b) del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69).
Pertanto le suddette incompatibilità permangono con riferimento agli incarichi dirigenziali esterni e agli incarichi dirigenziali interni conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo di altra pubblica amministrazione.
Sulla materia è recentemente intervenuta altresì la Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 "Delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013", a superamento della precedente Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”, come modificata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 luglio 2021.
La suddetta Delibera, oltre a specificare, tra l’altro, il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 39/2013 succitato, dedica un apposito paragrafo all’attività di acquisizione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.
In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno approvare il testo aggiornato delle disposizioni predisposte dalla Segreteria Generale della Programmazione, contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale allegato sostituisce integralmente quello approvato con DGR n. 1086 del 31 luglio 2018.
Si incarica il Segretario Generale della Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento e di provvedere, con proprio decreto, all'eventuale adeguamento delle disposizioni qualora si rendessero necessarie ulteriori indicazioni operative di dettaglio o intervenissero sostanziali modifiche normative in materia, incaricandolo altresì di predisporre il relativo testo coordinato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la Legge 5 marzo 2024, n. 21;
VISTO il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69;
VISTA la Legge 8 agosto 2025, n. 122;
VISTA la Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 come modificata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione ANAC n. 464 del 26 novembre 2025;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, dal Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69 nonchè dalla Legge 8 agosto 2025, n. 122;
3. di adeguare conseguentemente la disciplina regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità, in linea con le citate novità normative;
4. di approvare il testo aggiornato delle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente quello approvato con DGR n. 1086 del 31 luglio 2018;
5. di confermare che al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 39 del 2013, provvede in via sostitutiva, per il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente e, per la Giunta regionale, il suo Presidente;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione dell’esecuzione del presente provvedimento;
8. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di provvedere, con proprio decreto, all'eventuale adeguamento delle disposizioni di cui al punto 4 qualora si rendessero necessarie ulteriori indicazioni operative di dettaglio o intervenissero sostanziali modifiche normative in materia, incaricandolo altresì di predisporre il relativo testo coordinato;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione
(seguono allegati)
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