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Bur n. 29 del 10 marzo 2026


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 del 04 marzo 2026

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari alle fusioni di Comuni. Deliberazione/CR n. 16 del 10 febbraio 2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si stabiliscono i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo straordinario spettante ai Comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha da sempre riconosciuto l’importanza dell’istituto della fusione tra Comuni, prevista dallo Statuto, orientata alla semplificazione istituzionale e alla coesione tra Enti locali. A rafforzare l’importanza e il significato dei processi di fusione si inseriscono le disposizioni contenute nella L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” stabilendo, tra le sue finalità, lo sviluppo delle fusioni di Comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi spettanti ai Comuni.

Le riforme in atto nella Pubblica Amministrazione evidenziano come la questione del dimensionamento organizzativo sia sempre più vitale, considerato che le funzioni di competenza degli Enti locali sono indispensabili e sempre più complesse, soprattutto per i Comuni di minor dimensione demografica. In tale contesto diventa fondamentale l’utilizzo dello strumento giuridico della fusione che, superando visioni municipalistiche, passi attraverso la sperimentazione di nuove forme di governance sempre nella direzione di supportare e rispondere ai legittimi bisogni delle Comunità amministrate.

Il quadro normativo regionale in tema di riordino territoriale è volto a ridurre la frammentazione dei livelli di governo, obiettivo che è stato confermato con l’approvazione del nuovo Piano di riordino territoriale (PRT), adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17 del 16 gennaio 2024, che ha dettato le linee guida per il riordino della governance locale. Tra i passaggi chiave indicati nel PRT si colloca il tema della fusione dei Comuni con il progetto “Fusioni: obiettivo 500 Comuni” che, al di là del significato meramente simbolico, intende sollecitare gli amministratori locali ad una riflessione sui benefici che il percorso di fusione potrebbe generare in determinati contesti territoriali che presentano alcuni indicatori con valori di criticità persistenti. In effetti un’analisi socioeconomica effettuata sui Comuni veneti al di sotto dei 10.000 abitanti, ha evidenziato che 130 Comuni (30% del range) presentano una serie di fattori di criticità tali da poter compromettere, nel medio periodo, la possibilità per gli stessi di garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini. A rafforzare la ratio legislativa sull’importanza del procedimento di fusione, è stata introdotta nella L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992” Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” la disposizione che stabilisce a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, misure premiali nei bandi regionali di concessione di risorse.

L’istituto della fusione di Comuni rappresenta senz’altro una forma distintiva di riordino istituzionale che pone le basi di uno sviluppo integrato dei territori, rispondenti a logiche di efficientamento.

In tema di riordino territoriale, l’obiettivo delle politiche regionali è quello di agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali, non solo per svolgere in maniera efficace le funzioni ad esse assegnate, ma anche per rispondere all’esigenza di una “adeguatezza”, anche dimensionale, dei singoli Comuni.

L’Amministrazione regionale si fa quindi promotrice di azioni mirate per accompagnare i Comuni nelle varie fasi dei processi di fusione, attraverso alcuni interventi di supporto che agiscono su più livelli: nella fase di avvio dei processi decisionali dei Comuni, con il finanziamento dello studio di fattibilità, strumento utile per evidenziare le peculiarità dei territori e l’impatto della fusione sui loro assetti. Un’ulteriore implementazione dell’intervento di supporto regionale è quello di mettere i Comuni in condizione di strutturare un piano di comunicazione e di partecipazione civica, strategico al superamento delle resistenze legate al timore della perdita di identità territoriale. Il supporto tecnico giuridico regionale si concentra, poi, nello svolgimento del procedimento referendario e con l’accompagnamento negli adempimenti successivi alla costituzione del nuovo Comune. A livello finanziario sono previsti, inoltre, alcuni strumenti di incentivazione e promozione delle fusioni. In particolare, l’art. 9 della L.R. n. 18/2012 prevede che, nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza alle fusioni rispetto alle forme associative.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 bis della succitata legge regionale, la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari a partire dall’esercizio di decorrenza dell’istituzione del nuovo Comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi Comuni risultanti dalle fusioni.

Lo stesso Piano di Riordino territoriale riserva una parte importante all’incentivazione finanziaria a favore delle gestioni associate e in particolare, al punto 9.2, stabilisce che, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e con priorità rispetto all’assegnazione degli altri incentivi destinati alle forme associative, l’entità del contributo spettante ai Comuni istituiti a seguito di fusione è assegnato con riferimento ad alcuni parametri, disponendo un incremento dell’importo del contributo così determinato qualora siano presenti determinate condizioni. La definizione dei criteri di incentivazione è uno strumento utile che concorre a definire ulteriori elementi di valutazione per i Comuni che intendono avvalersi dell’istituto giuridico della fusione.

Pertanto, a seguito dei nuovi parametri delineati con l’approvazione del nuovo PRT, si rende necessario ridefinire i criteri e le modalità per la determinazione del contributo straordinario destinato alle fusioni di Comuni. Si tratta quindi di disporre, dalla data di approvazione della presente deliberazione, la definitiva cessazione degli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n.81 del 02 febbraio 2016, che attualmente disciplina la materia oggetto del presente provvedimento.

La Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi ha provveduto a trasmettere la presente proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza del CAL che, in data 2 febbraio 2026, ha espresso parere favorevole all'unanimità. 

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 16 del 10 febbraio 2026 ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione del contributo straordinario spettante ai Comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione.

La Segreteria della Giunta regionale ha provveduto a trasmettere il provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.

In data 19 febbraio 2026 la Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi straordinari alle fusioni di Comuni (parere alla Giunta regionale n. 8 trasmesso con prot. n. 3474 del 23 febbraio 2026).

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, comma 1 bis della L.R. n. 18/2012, si stabiliscono pertanto i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi straordinari da destinare ai Comuni istituiti per fusione di due o più Comuni, indirizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità contenute nella suddetta legge regionale in materia di governance locale, come riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L’assegnazione dei contributi viene demandata al Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con proprio decreto, fino alla concorrenza delle risorse disponibili e nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui al capitolo n. 101742 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di Comuni” (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012).

I contributi saranno concessi, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande e secondo le priorità previste nel Bando.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, co. 2, lett. f) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 1992, n.25;

VISTA Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 2 febbraio 2026, prot. n. 2111 del 4 febbraio 2026;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 16 del 10 febbraio 2026;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto n. 8 rilasciato nella seduta del 19 febbraio 2026, trasmesso con prot. n. 3474 del 23 febbraio 2026.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di ridefinire i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi straordinari da destinare ai Comuni istituiti per fusione di due o più Comuni a seguito dell’approvazione del Piano di riordino territoriale con DGR n. 17/2024, dopo aver acquisito il parere del CAL e della Commissione consiliare competente;
  3. di approvare i criteri e le modalità indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione di contributi straordinari ai Comuni istituiti a seguito della fusione di Comuni ai sensi dell’art. 10, comma 1 bis della L.R. 27 aprile 2012, n. 18;
  4. di disporre, dalla data di approvazione della presente deliberazione, la definitiva cessazione degli effetti della Deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 2 febbraio 2016, che attualmente disciplina la materia oggetto del presente provvedimento;
  5. di dare atto che l’importo del contributo verrà determinato con Decreto del Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato A e nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui al cap. n. 101742 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di Comuni” (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012)” seguendo l’ordine di presentazione delle domande, secondo le priorità previste dal bando;
  6. di incaricare la Direzione Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i primi 120 giorni;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_130_26_AllegatoA_578175.pdf

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