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Bur n. 29 del 10 marzo 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 04 marzo 2026

Attribuzione alle Aree regionali e alle altre Strutture di vertice dell'Amministrazione regionale del budget per lavoro straordinario per l'anno 2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si attribuisce alle Aree regionali e alle altre Strutture di vertice il budget per lavoro straordinario relativo all’anno 2026, tenuto conto dell’articolazione dell’Amministrazione regionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1702 del 9 dicembre 2020 e successivi provvedimenti di assestamento organizzativo.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

Da diversi anni i molteplici interventi normativi in materia di contenimento della spesa pubblica hanno comportato per la Regione del Veneto la necessità di improntare azioni di contenimento della spesa per il personale ed, in particolare, quella relativa alle ore di lavoro straordinario.

Si tratta di disposizioni oggetto di applicazione nel corso degli esercizi finanziari precedenti e che richiedono conferma anche per l’esercizio in corso.

Il vigente impianto contrattuale nazionale e normativo non ha subito particolari modifiche con la sottoscrizione definitiva del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, avvenuta in data 23 febbraio 2026, con conseguente piena applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL relativo al triennio 2019-2021, disciplinanti, rispettivamente, il lavoro straordinario e la banca delle ore.

In sede di contrattazione decentrata, come di seguito si andrà più analiticamente a descrivere, la disciplina nazionale del lavoro straordinario e della banca delle ore è stata ripresa e ulteriormente specificata con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro dei dipendenti regionali ed alle casistiche tassative che possono determinare la maturazione e la successiva richiesta di pagamento di ore di lavoro straordinario.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare il budget per il lavoro straordinario relativamente all’anno 2026, confermando l’articolazione dello stesso a livello di Area e delle altre Strutture di vertice dell’Amministrazione.

Qualora nel corso del secondo semestre del corrente anno, a seguito del completamento del processo riorganizzativo conseguente all’avvio della XII Legislatura regionale, vi fossero significative modifiche nell’articolazione delle Aree e delle altre Strutture di vertice dell’Amministrazione, la Giunta regionale potrà procedere con una mirata revisione dei budget orari assegnati con il presente provvedimento, fermo restando il limite massimo contrattualmente attribuibile.

Si conferma, anche per l’anno 2026, la responsabilità della gestione del budget orario per lavoro straordinario in capo ai Direttori, come pure continuerà a non essere possibile, come in passato, concedere risorse aggiuntive in corso d’anno, con la conseguenza che è in capo al Direttore d’Area, o altro dirigente preposto alle Strutture di vertice dell’Amministrazione, la responsabilità di un costante monitoraggio dell’andamento del lavoro straordinario effettuato dal personale incardinato all’interno delle varie Strutture di cui l’Area si articola.

Si rinvia alla circolare prot. n. 541960 del 29 dicembre 2017, a firma dell’allora Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico ed alla circolare prot. n. 574257 dell’11 novembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, per la puntuale descrizione delle corrette modalità di autorizzazione del lavoro straordinario da parte del dirigente da cui il soggetto autorizzato funzionalmente dipende e della successiva contabilizzazione mediante la procedura “Sigma”, rimarcando nuovamente l’importanza di un pieno rispetto di dette disposizioni anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali espressi sul punto, tra i quali l’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione VI civile – n. 41251/2021.

Va, peraltro, ricordato che anche in sede di contrattazione decentrata, con la sottoscrizione del CCDI parte normativa per il triennio 2024-2026 avvenuta il 1° ottobre 2024, sono state puntualmente definite le casistiche che consentono l’applicazione dell’istituto in argomento. 

Il rispetto di tali disposizioni è fondamentale per l'autorizzazione, la quantificazione  l'eventuale pagamento delle ore di straordinario svolte dal personale regionale e ciascun dirigente è responsabile, per la parte di propria competenza, della corretta applicazione delle regole di derivazione nazionale (artt. 32 e 33 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022) ed interna (artt. 12 e 13 del succitato CCDI – parte normativa triennio 2024-2026 del 1° ottobre 2024) emanate al riguardo.

In via generale, va inteso come lavoro straordinario solo quello preventivamente autorizzato dal Direttore responsabile, sulla base di specifiche esigenze della Struttura e svolto oltre le fasce di flessibilità espressamente indicate nel succitato CCDI del 1° ottobre 2024: dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per chi ha l’orario articolato su due rientri pomeridiani; dalle ore 16:30 alle ore 18:00 per chi ha l’orario articolato su tre rientri; dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per chi ha l’orario articolato su quattro rientri e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano.

Sul punto va ulteriormente confermata la responsabilità di ogni singolo Direttore in merito alla corretta  autorizzazione e successiva imputazione delle prestazioni di lavoro straordinario, ribadendo che solo quest’ultime possono essere alla base:

- della richiesta di pagamento delle ore di straordinario effettivamente svolte oltre le sopra indicate ordinarie fasce di flessibilità (e previamente autorizzate dal dirigente ai sensi dell’art. 32 del CCNL del 16 novembre 2022);

- del possibile inserimento in “Banca Ore” delle prestazioni non oggetto di richiesta di pagamento; sul punto, potranno essere inserite in “Banca Ore” unicamente le ore di lavoro straordinario effettivamente autorizzate e svolte con l’esclusione di qualsiasi altra prestazione aggiuntiva fatta all’interno delle fasce di flessibilità e/o autorizzate come “prestazione per recupero orario” come disposto, da ultimo, dall’art. 33, comma 2 del succitato CCNL del 16 novembre 2022 e dall’art. 13 del succitato CCDI dell’1 ottobre 2024, nel limite massimo annuo di 50 ore pro-capite;

- del possibile utilizzo, nel mese successivo, delle effettive ore di lavoro straordinario effettuate, per la richiesta di concessione di riposi compensativi, anche in questo caso entro i termini e con i medesimi limiti di cui al punto precedente.

Come espressamente stabilito anche in sede di Contrattazione decentrata, la quantificazione delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte nell’arco del singolo mese va fatta senza includere i saldi positivi non derivanti da richiesta/autorizzazione di svolgimento di prestazione di lavoro straordinario (solo codice STO nell’attuale procedura informatica di gestione dell’orario giornaliero dei dipendenti).

Non possono essere autorizzate al pagamento un numero di ore di lavoro straordinario superiore al saldo algebrico positivo del mese (eccedenza sul teorico mensile) nel quale la prestazione di lavoro straordinario è stata autorizzata e svolta, così come non possono essere poste in pagamento in un determinato mese, ore riportate dal mese precedente, ancorché le stesse derivassero da prestazione autorizzata come lavoro straordinario, salvo il pagamento di ore già accantonate in “Banca Ore”.

Ai fini del rispetto dell’art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, si richiama e si conferma il contenuto della Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 15 marzo 2016 nella parte in cui si disciplinava il limite di ore di lavoro straordinario pro capite pari ad un massimo di 48 ore mensili, all’interno del limite massimo annuo pro capite di 180 ore. Ciò in considerazione del fatto che la durata media dell’orario di lavoro settimanale è fissata dalla norma in un massimo di 48 ore (comprensiva dello straordinario) e che il numero di ore settimanali di servizio è contrattualmente di 36 ore. La differenza, su base settimanale, di 12 ore di lavoro straordinario è, dunque, convenzionalmente pari a 48 ore su base mensile.

Sotto il profilo quantitativo, le disponibilità finanziarie complessive vengono confermate, per l’anno 2026, in complessivi euro 994.842,82 e quelle oggetto di budgettizzazione pari a complessive 42.170 ore di lavoro straordinario, delle quali 42.000 già ripartite con il presente provvedimento tra le diverse Strutture regionali.

Al riguardo, le Strutture maggiormente impegnate nell’organizzazione e gestione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano-Cortina 2026, considerata l’eccezionalità dell’evento e il necessario presidio in loco richiesto dallo stesso, si vedranno eccezionalmente riconosciute un incremento del numero di ore di lavoro straordinario rispetto alle precedenti budgettizzazioni.

Questo determinerà una ancor maggiore attenzione da parte dei Direttori responsabili nel riconoscimento di ore di lavoro straordinario, essendo, nei fatti, quasi azzerato il margine residuo per far fronte ad eventi imprevisti in corso d’anno.

La quantificazione dei budget per l’anno 2026 è contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Le ridotte risorse non budgettizzate saranno riallocabili da parte della competente Direzione Organizzazione e Personale in casi del tutto eccezionali, debitamente documentati e motivati, comunque dopo il completamento del processo riorganizzativo conseguente all'avviso della XII Legislatura regionale, senza la necessità di un ulteriore intervento da parte della Giunta regionale.

Sulla base di tali presupposti, nel citato Allegato A al presente provvedimento è indicato il budget orario per le prestazioni di lavoro straordinario assegnato a ciascuna Area e Struttura apicale della Giunta regionale utilizzabile entro il 31 dicembre 2026.

Le eventuali disponibilità finanziarie che dovessero residuare al termine della corrente annualità dall’applicazione del presente provvedimento verranno destinate al finanziamento di altri istituti contrattuali, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata.

Si propone infine di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 134 del 9 febbraio 2021, n. 130 del 15 febbraio 2022, n. 436 del 18 aprile 2023, n. 455 del 2 maggio 2024 e n. 369 del 15 aprile 2025;

VISTA la circolare prot. n. 541960 del 29 dicembre 2017;

VISTA la circolare prot. n. 574257 dell’11 novembre 2024;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di determinare in euro 994.842,82 ed in 42.170 ore il budget complessivo per il lavoro straordinario per l’anno 2026, delle quali 42.000 da ripartire con il presente provvedimento alle Aree regionali e alle altre Strutture di vertice dell’Amministrazione, secondo quanto previsto nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di demandare ai Direttori di Area, e ad ogni altro dirigente apicale titolare di budget, il costante monitoraggio sull’utilizzo del budget orario assegnato, considerato che, una volta esaurito, non potrà di norma essere oggetto di integrazione e, conseguentemente, di possibili erogazioni eccedenti il tetto massimo stabilito;
  4. di confermare che va inteso come lavoro straordinario solo quello preventivamente autorizzato dal Direttore responsabile, sulla base di specifiche esigenze della Struttura e svolto oltre le fasce di flessibilità espressamente indicate nel succitato CCDI del 1° ottobre 2024: dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per chi ha l’orario articolato su due rientri pomeridiani; dalle ore 16:30 alle ore 18:00 per chi ha l’orario articolato su tre rientri; dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per chi ha l’orario articolato su quattro rientri e dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nelle giornate in cui non è previsto il rientro pomeridiano;
  5. di disporre, su proposta del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale e previa adozione di un nuovo provvedimento della Giunta regionale, l’eventuale rimodulazione del contenuto dell’Allegato A, qualora risultasse necessario per obiettive esigenze, quale, ad esempio, il completamento, nel corso del secondo semestre del corrente anno, del processo riorganizzativo conseguente all’avvio della XII Legislatura regionale;
  6. di demandare al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, nell’ambito delle risorse finanziarie ed orarie assegnate, l’eventuale redistribuzione, senza la necessità di un ulteriore intervento da parte della Giunta regionale, di quelle non budgettizzate con il presente provvedimento; tale redistribuzione potrà comunque concretizzarsi in casi del tutto eccezionali e debitamente documentati e motivati, comunque dopo il completamento del processo riorganizzativo di cui al punto precedente, fermo restando il doveroso impegno al rispetto, da parte di tutte le Strutture, dei budget assegnati;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale, costituendo una ripartizione di budget tra le strutture che trova copertura in apposito stanziamento di spesa già presente nel bilancio di previsione 2025-2027 – Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse Umane”;
  8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_126_26_AllegatoA_578171.pdf

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