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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 04 marzo 2026
Bilancio consolidato 2025. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.
Con la presente deliberazione viene aggiornato l’Elenco dei soggetti che compongono il “Gruppo Regione del Veneto” con riferimento all’esercizio 2025. Nell’ambito di tale Gruppo, vengono ulteriormente individuati i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, il cui bilancio deve essere consolidato con quello regionale come previsto dal principio contabile applicato di cui all' All.4/4 del D. Lgs. 118/2011.
L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 68, comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione redige il bilancio consolidato con i propri enti, organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che costituiscono il “Gruppo della Regione”. Il bilancio consolidato deve essere approvato dal Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno successivo, nuovo termine previsto dall’art. 1, comma 646 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in precedenza fissato al 30 settembre.
Gli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del medesimo Decreto definiscono i criteri di individuazione degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati e partecipati e delle società controllate e partecipate.
Il Principio Contabile applicato riguardante il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 prevede, quale attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo, che «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».
Tali elenchi, e i relativi aggiornamenti, vengono approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
Il Gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Lo stesso principio contabile individua due fattispecie che consentono di escludere gli enti e le aziende dal perimetro di consolidamento. In particolare:
1) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.
Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
In caso contrario la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.
Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.
2) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Il Tavolo tecnico operativo, costituito con DGR n. 1639 del 12 ottobre 2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo.
In particolare, sono stati presi in considerazione gli enti e le società individuati con DGR n. 255 del 18/03/2025, confermati poi con Deliberazione del Consiglio regionale n. 61 del 23/09/2025 di approvazione del Bilancio Consolidato 2024, nonché i risultati dei processi di razionalizzazione delle società partecipate, giusta DGR n. 1322 del 28 ottobre 2025, e gli esiti dell’attività di censimento annuale delle Fondazioni e delle Associazioni.
Riguardo gli enti strumentali partecipati nonché per le Fondazioni e le Associazioni, tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto in sede di parifica del Rendiconto 2023 (giusta deliberazione n. 268/2024/PARI), sono stati classificati:
Sono stati esclusi:
Per le partecipazioni in fondazioni, è stato applicato quanto disposto dal principio contabile di cui all' Allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che la quota di partecipazione sia determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell’organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della fondazione.
In applicazione di quanto sopra esplicitato, a seguito della ricognizione annuale, entra nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) il Comitato Dolomiti Valtellina 2028, organizzatore dei Giochi Olimpici invernali giovanili del 2028, costituito ad ottobre 2025.
Il Tavolo Tecnico Operativo, al termine dell’istruttoria, ha quindi individuato:
Le eventuali revisioni ai suddetti Elenchi che risultassero necessarie per il recepimento di dati contabili e/o informazioni riferite all’esercizio 2025 ad oggi non disponibili, saranno recepite nel provvedimento di adozione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2025.
Oltre alle partecipazioni di cui all’Allegato A, la Regione detiene direttamente la partecipazione societaria di Veneto Nanotech S.c.r.l. (in concordato preventivo, quota partecipazione 76,66%) non classificabile come società controllata (ex art. 11-quater del D.Lgs. n. 118/2011) o società partecipate (ex art. 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011). Nel mese di dicembre 2025 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Padova il provvedimento che accerta e dichiara l'avvenuta esecuzione della proposta e del piano della procedura di concordato preventivo della società. Il giorno 2 marzo 2026 è stata convocata l'Assemblea dei Soci avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e conseguente autorizzazione del liquidatore di procedere con le operazioni conclusive propedeutiche alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese della Camere di Commercio di Padova.
In considerazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che il rendiconto consolidato delle Regioni comprenda anche i risultati della gestione del Consiglio regionale, il consolidamento con il bilancio del Consiglio regionale del Veneto avverrà nei tempi specificatamente previsti dalla norma.
Sarà cura del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT e Enti Locali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR n. 1639/2017, la definizione e trasmissione ai componenti facenti parte il perimetro di consolidamento delle direttive di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento così come previsto dal principio contabile applicato di cui all' All.4/4, par. 3.2 del D.Lgs n. 118/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” s.m.i;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la DGR 1639 del 12.10.2017 “D.Lgs. 118/2011 “Istituzione tavolo tecnico operativo afferente al bilancio consolidato della Regione del Veneto”;
VISTA la DGR 255 del 18.03.2025 “Bilancio consolidato 2024. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;
VISTA la DACR 61 del 23.09.2025 “Bilancio consolidato 2024”;
VISTA la DGR 1322 del 28.10.2025 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2024. Art. 20, D.Lgs. n. 175/2016.”.
delibera
(seguono allegati)
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