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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 25 febbraio 2026
Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria Massima degli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2026/2027. L.R. n. 50/1993. L.R. n. 2/2022. DACR n. 85/2023. DGR n. 401/2024.
Si determina, in esecuzione dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. n. 2/2022 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, nonché aggiornato con DGR n. 401 del 09.04.2024, l’Indice di Densità Venatoria (IDV) Massima negli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 2026/2027, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
L'art. 8, comma 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, come disposto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157. In particolare, la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) Minima e Massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della L. n. 157/1992 («Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.»).
Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e riassunto con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023, nonché aggiornato con DGR n. 401 del 09.04.2024, al Titolo III, art. 4, prevede che, ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria Minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria Minima e Massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro- Silvo-Pastorale.
L’Indice di Densità Venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel TD - Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici e individuati con provvedimento distinto, viene calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori e la superficie TASP, come di seguito individuati:
Numero di cacciatori corrisponde al totale dei cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:
Il valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA), pari a 1 cacciatore / 27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi), è comunque inferiore al valore dell’Indice di Densità Venatoria minimo fissato a livello nazionale nel 1993 che è pari a 1 cacciatore / 18 ha TASP (esclusa ZFA).
Ciò premesso, al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l’iscrizione ad un Ambito Territoriale di Caccia, si ritiene di poter determinare, così come per la stagione venatoria 2025/2026, l’Indice di Densità Venatoria Massima, per la stagione venatoria 2026/2027, in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo- Pastorale, corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale. Tale indice prende anche in considerazione gli eventuali cacciatori che, nel corso della stagione venatoria, dovessero avvalersi dell’istituto della mobilità venatoria.
Infine, si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.» e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»; VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;
VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»»;
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.»;
VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022/2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027).»;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 1° agosto 2023, n. 85 (BUR n. 105-I/2023) “Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.148 del 18.07.2023. Art. 8 comma 2, L.R. n. 50/1993”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024 «Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art.3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del30/10/2023»;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
delibera
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