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Bur n. 23 del 26 febbraio 2026


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 25 febbraio 2026

Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale, con il presente provvedimento, approva ai sensi dell’art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, così come introdotto dalla L. n. 16/2026, le deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, di cui al comma 2-bis, lettera a) dello stesso art. 40, per tutti i tratti di corsi d’acqua già definiti quali acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individuati nel dettaglio quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, recante “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, stabilisce, all’art. 5, comma 2 che “la Carta ittica regionale esprime le valutazioni qualitative e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B) e salmastra (zona C)”.

Il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, all’art. 4, comma 2 dispone che “le acque di Zona B sono ulteriormente definite dalla Carta ittica regionale in base ai seguenti criteri:

  1. acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti;
     
  2. acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque di Zona B”.

In attuazione di tale assetto normativo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Carta ittica regionale unitamente ai relativi allegati, tra cui:

  •  il Piano di gestione delle acque dolci, contenuto nell’Allegato G;
     
  •  la cartografia ufficiale delle zone idrografiche, contenuta nell’Allegato O.

Nel Capitolo 2 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022 viene specificato che le acque interne regionali vengono classificate nell’ambito della Carta ittica nelle tre categorie sotto descritte secondo i seguenti criteri:

  • Acque di Zona A: sono acque popolate prevalentemente dai Salmonidi e/o comunque da specie tipiche delle acque fresche;
     
  • Acque di Zona B: sono acque popolate prevalentemente da cipriniformi, esocidi, percidi ed anguille;
     
  • Acque di Zona C: comprendono prevalentemente le acque salmastre popolate in particolare da specie eurialine ed euriterme.

Inoltre, il Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022 definisce le acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individua nel dettaglio i tratti di corsi d’acqua classificati quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale. Gli esatti limiti geografici delle acque principali di Zona B sono individuati nella cartografia di cui all’Allegato P della DGR n. 1747/2022.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 12 luglio 2024 è stata approvata la prima variante alla Carta ittica regionale, mediante aggiornamento dei testi e della cartografia, in particolare con il Piano di gestione delle acque dolci – Zone A e B (Allegato B della DGR n. 819/2024 che costituisce variante dell’Allegato G della DGR n. 1747/2022) e la cartografia aggiornata della zonizzazione regionale (Allegato E della DGR n. 819/2024 che costituisce variante dell’Allegato O della DGR n. 1747/2022), senza modifiche sostanziali alla delimitazione delle acque salmastre di Zona C né all’individuazione delle acque principali di Zona B.

Specificamente, il Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024, definisce al Capitolo 3 le acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individua nel dettaglio i seguenti tratti di corsi d’acqua classificati quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale:

  • Fiume Po (incluse tutte le sue diramazioni): dall’incile con il Po di Goro fino al confine con la Zona C;
  • Fiume Adige: dal ponte della SS ROMEA a Cavanella d’Adige sino alla foce;
  • Fiume Gorzone, dal ponte della SR516 Piovese a Cavarzere sino alla confluenza con il Fiume Brenta in prossimità di Brondolo (VE);
  • Fiume Bacchiglione, dal ponte della SR 516 Piovese a Pontelongo fino alla confluenza nel Fiume Brenta;
  • Fiume Brenta, dal ponte della SS 516 a Codevigo alla foce in mar Adriatico in loc. Isola Verde;
  • Canale Taglio Nuovissimo dalla chiusa di Cà Molin al confine con la Zona C in loc. Valli di Chioggia;
  • Fiume Sile dal ponte della Autostrada A4 alla foce;
  • Fiume Piave Vecchia - Sile compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
  • Fiume Piave da valle del ponte della ferrovia Treviso-Oderzo-Portogruaro alla foce;
  • Fiume Livenza: dal ponte sulla SS 53 (Motta di Livenza, TV) sino alla foce;
  • Canale Loncon: dalla confluenza con il Canale Fosson alla confluenza con il Fiume Lemene;
  • Fiume Lemene: dalla confluenza con il Reghena alla sua confluenza nel Canale Nicesolo;
  • Fiume Tagliamento, dal ponte ferroviario di San Michele al Tagliamento alla foce.
  • Canale Livenza Morta: da 250 m a monte del ponte de La Salute di Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (VE) all’inizio del Canale Commessera a Brian (VE);
  • Canale Commessera: dalla Livenza Morta fino alla confluenza nel fiume Livenza;
  • Canale Riello: dal fiume Livenza fino alla confluenza nel fiume Lemene;
  • Canale Saetta: dal Canale Riello fino alla confluenza con il Canale dell’Orologio a Caorle (VE);
  • Canale dell’Orologio: dalla confluenza con il Canale Saetta fino alla confluenza con il Fiume Livenza.

In tale contesto si inseriscono le novità normative disposte dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16 recante “Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 e che entrerà in vigore in data 25 febbraio 2026, la quale introduce, per contrastare il bracconaggio ittico, divieti diversificati a seconda della tipologia di acque interne modificando l’art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.”.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 40 della L. n. 154/2016, così come modificata dall’art. 1 della Legge n. 16/2026 individua in un apposito allegato nove grandi laghi, tra i quali figura il Lago di Garda, ed ulteriori 22 laghi "minori".

Inoltre, per effetto della modifica normativa, è disposto il divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività nelle acque interne.

Tale divieto non opera:

  • per i laghi elencati nell’apposito Allegato 1 della L. n. 154/2016 come novellata dalla L. n. 16/2026,
     
  • per le acque salse o salmastre o lagunari.

Nel territorio della Regione del Veneto i corpi idrici esclusi dall’applicazione del divieto di pesca professionale ai sensi dell’art. 40, comma 2 della Legge n. 154/2016 come modificato dalla L. n. 16/2026 coincidono pertanto con il Lago di Garda, già incluso nell’Allegato 1 alla medesima legge, nonché con tutte le acque salse, salmastre o lagunari già individuate quali acque di Zona C dalla Carta ittica regionale.

Tuttavia, la L. n. 16/2026, all’art. 1, comma 1, lett. b) introduce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con propri provvedimenti - in ordine ai laghi non inclusi nell’Allegato 1 e agli altri corpi idrici nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale - deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, limitatamente alla pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes) nel rispetto e con le modalità previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea.

In considerazione di ciò, risulta opportuno prevedere un’apposita deroga regionale per le acque dolci interne classificate come acque principali di Zona B dalla Carta ittica regionale, ai sensi dell’art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, come introdotto dalla L. n. 16/2026.

Infatti risulta coerente e conforme al quadro normativo vigente approvare, per i tratti di corsi d’acqua individuati quali acque principali di Zona B dalla Carta ittica regionale, le deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale e all’uso dei relativi strumenti e attrezzi, limitatamente alla pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nel rispetto delle disposizioni della normativa europea, della Legge regionale n. 19/1998, del Regolamento regionale n. 1/2023 e della Carta ittica regionale, come approvata e successivamente modificata.

Il contenuto del presente provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura, di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e all’art. 27-bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, espresso nella seduta del 28 gennaio 2026.

Si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché del coordinamento delle attività di vigilanza poste in essere dai Comandi delle Polizie Locali delle Province e della Città metropolitana di Venezia.

Si incarica infine la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto, al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Comando della Direzione Marittima di Venezia, al Comando della Capitaneria di Porto di Chioggia, ai Comandanti dei Servizi di Polizia Locale delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia nonché ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni professionali dei settori della pesca e dell’acquacoltura ed ai Presidenti della Associazioni di pesca dilettantistico sportive del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

VISTO l’art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTA la Legge 22 gennaio 2026, n. 16 “Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;

VISTO il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”;

VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 “Approvazione della Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022”.

 

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 10 febbraio 2026 è stata pubblicata la Legge 22 gennaio 2026, n. 16 recante “Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.” che entrerà in vigore in data 25 febbraio 2026;
  1. di prendere atto che il divieto di esercizio della pesca professionale e di utilizzo di strumenti e attrezzi atti a tale attività, introdotto dall’art. 1 della L. n. 16/2026, non trova applicazione per il Lago di Garda nonché per le acque salse o salmastre o lagunari già individuate nel dettaglio quali acque salmastre di Zona C dalla Carta ittica regionale (Allegati G e O della DGR n. 1747/2022 così come modificati rispettivamente dagli Allegati B ed E della DGR n. 819/2024);
  1. di stabilire, ai sensi dell’art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 16/2026, la deroga al divieto di esercizio della pesca professionale e di utilizzo di strumenti e attrezzi atti a tale attività per tutti i tratti di corsi d’acqua già definiti quali acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individuati nel dettaglio quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024;
  1. di precisare che le deroghe di cui al punto 4 del presente provvedimento riguardano, ai sensi dell’art. 40, comma 2-quater della L. n. 154/2016, così come introdotto dalla L. n. 16/2026, l’esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia, nonché in conformità alle disposizioni della L.R. n. 19/1998, del R.R. n. 1/2023 e della Carta ittica regionale e successive modifiche;
  1. di dare atto che i tratti di corsi d’acqua oggetto delle deroghe di cui al punto 4 del presente provvedimento, già definiti dal Capitolo 3 del Piano di gestione delle acque dolci della Carta ittica regionale di cui all’Allegato G della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024, quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale, sono i seguenti:
  • Fiume Po (incluse tutte le sue diramazioni): dall’incile con il Po di Goro fino al confine con la Zona C;
  • Fiume Adige: dal ponte della SS ROMEA a Cavanella d’Adige sino alla foce;
  • Fiume Gorzone, dal ponte della SR516 Piovese a Cavarzere sino alla confluenza con il Fiume Brenta in prossimità di Brondolo (VE);
  • Fiume Bacchiglione, dal ponte della SR 516 Piovese a Pontelongo fino alla confluenza nel Fiume Brenta;
  • Fiume Brenta, dal ponte della SS 516 a Codevigo alla foce in mar Adriatico in loc. Isola Verde;
  • Canale Taglio Nuovissimo dalla chiusa di Cà Molin al confine con la Zona C in loc. Valli di Chioggia;
  • Fiume Sile dal ponte della Autostrada A4 alla foce;
  • Fiume Piave Vecchia - Sile compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
  • Fiume Piave da valle del ponte della ferrovia Treviso-Oderzo-Portogruaro alla foce;
  • Fiume Livenza: dal ponte sulla SS 53 (Motta di Livenza, TV) sino alla foce;
  • Canale Loncon: dalla confluenza con il Canale Fosson alla confluenza con il Fiume Lemene;
  • Fiume Lemene: dalla confluenza con il Reghena alla sua confluenza nel Canale Nicesolo;
  • Fiume Tagliamento, dal ponte ferroviario di San Michele al Tagliamento alla foce.
  • Canale Livenza Morta: da 250 m a monte del ponte de La Salute di Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (VE) all’inizio del Canale Commessera a Brian (VE);
  • Canale Commessera: dalla Livenza Morta fino alla confluenza nel fiume Livenza;
  • Canale Riello: dal fiume Livenza fino alla confluenza nel fiume Lemene;
  • Canale Saetta: dal Canale Riello fino alla confluenza con il Canale dell’Orologio a Caorle (VE);
  • Canale dell’Orologio: dalla confluenza con il Canale Saetta fino alla confluenza con il Fiume Livenza;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché del coordinamento delle attività di vigilanza poste in essere dai Comandi delle Polizie Locali delle Province e della Città metropolitana di Venezia;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto, al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Comando della Direzione Marittima di Venezia, al Comando della Capitaneria di Porto di Chioggia, ai Comandanti dei Servizi di Polizia Locale delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia nonché ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni professionali dei settori della pesca e dell’acquacoltura ed ai Presidenti delle Associazioni di pesca dilettantistico sportive del Veneto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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