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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 14 gennaio 2025
Approvazione delle condizioni d'obbligo, dei formulari (format proponente e format valutatore) e delle declaratorie previste per le procedure valutative in materia di VINCA. Legge regionale n. 12/2024, art. 17. Regolamento regionale n. 4/2025.
La presente deliberazione attua l’art. 8, comma 3 e l’art. 19, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA approvato ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Si approvano le condizioni d’obbligo, i formulari per le procedure valutative di cui alle lettere B (valutazione preliminare/screening specifico) e D (valutazione preliminare/screening di prevalutazione) nonché le declaratorie per le procedure valutative di cui alle lettere F (valutazione appropriata) e G (valutazione in deroga) del medesimo Regolamento.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 27/05/2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, pubblicata nel BURV n. 70 del 31/05/2024, perseguendo l’obiettivo di operare un riordino della normativa regionale in materia ambientale, intende, altresì, agevolare un coordinamento organico e continuativo tra la normativa regionale e quella dello Stato, al quale è riservato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale trattando del riparto delle competenze normative, statali e regionali, in materia ambientale.
Il contesto normativo statale di riferimento, costituito tra l’altro dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, è stato oggetto negli ultimi anni di progressive modifiche e integrazioni le quali hanno determinato un sostanziale disallineamento con alcune specifiche discipline regionali di carattere ambientale, con particolare riferimento alla normativa in materia di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA).
La citata Legge regionale n. 12/2024 si prefigge segnatamente lo scopo di dotare la Regione del Veneto di un impianto normativo flessibile che, in attuazione della disciplina statale, utilizza principalmente lo strumento regolamentare attribuito alla potestà della Giunta regionale per disciplinare gli ambiti di competenza residua attributi alla Regione, in modo da consentire un adeguamento rapido ed efficace al mutare del quadro normativo statale.
In attuazione dell’art. 17 della predetta Legge regionale n. 12/2024, è stato approvato il Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA con il quale sono stati definiti e individuati:
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2025, la Giunta regionale individua e aggiorna con proprio atto le condizioni d’obbligo che il proponente deve rispettare nell’attuazione di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) sottoposti a valutazione preliminare/screening.
Le condizioni d’obbligo costituiscono misure standard vincolanti per il proponente nell’attuazione dei P/P/P/I/A e sono necessarie a garantire il mantenimento o il ripristino di una conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario nel sito della rete Natura 2000 interessato dagli effetti del P/P/P/I/A ovvero ad assicurare la coerenza ecologica tra i siti della rete Natura 2000 in corrispondenza di habitat naturali e seminaturali esterni alla rete.
Le condizioni d’obbligo sono riportate nel parere motivato relativo alle procedure di cui alla lettera B (valutazione preliminare/screening specifico) e alla lettera D (valutazione preliminare/screening di prevalutazione) dell’Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025, laddove il P/P/P/I/A coinvolga ambiti naturali o seminaturali.
L’art. 19, comma 3, lettera a) del medesimo Regolamento demanda altresì alla Giunta regionale l’approvazione dei formulari (format proponente e format valutatore) necessari per le procedure di cui alle predette lettere B (valutazione preliminare/screening specifico) e D (valutazione preliminare/screening di prevalutazione) del relativo Allegato Tecnico.
Ai sensi della lettera b) del comma 3, viene demandata alla Giunta regionale anche l’approvazione delle declaratorie previste per le procedure di cui alla lettera F (valutazione appropriata) e alla lettera G (valutazione in deroga) dell’Allegato Tecnico.
Alla luce di quanto sopra, si provvede ad:
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Si incarica il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso ad apportare agli Allegati A, B e C eventuali rettifiche o modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
Si incarica infine il Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 recante “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 27/05/2024, n. 12 recante “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”, pubblicata nel BURV n. 70 del 31/05/2024;
VISTI l’art. 8, comma 3 e l’art. 19, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA, approvato ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12.
delibera
(seguono allegati)
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