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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 15 settembre 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1095 del 12 settembre 2023

Istituzione del Comitato Regionale. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 28/04/2022, art. 11.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’istituzione del Comitato regionale previsto dall’art. 11 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 28/04/2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 11 dell’ACN 28/04/2022 “Comitato Regionale”, prevede quanto segue:

«1. In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale.

2. Il Comitato è composto da un componente e da un sostituto per ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente e da un ugual numero di componenti e sostituti designati dalla Regione. Il provvedimento di istituzione del Comitato dovrà riportare i nominativi dei componenti e dei sostituti.

3. L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato.

4. A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Comitato per posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.

6. La convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno corredati della relativa documentazione.

7. Le Organizzazioni Sindacali, anche singolarmente, possono in qualsiasi momento formulare per iscritto richiesta di convocazione o di inserimento di argomenti all’ordine del giorno, allegando l’eventuale documentazione. Tali richieste per essere inserite all’ordine del giorno devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione, fatte salve diverse determinazioni a livello regionale.

8. La riunione del Comitato è valida con la presenza della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.

9. Le determinazioni del Comitato hanno validità se assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.

10. L’attività del Comitato è principalmente orientata a:

  1. formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;
  2. fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale;
  3. effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.
  4. formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
  5. avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;
  6. promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato.

11. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.»

La successiva Dichiarazione a verbale n. 1 dispone, altresì, che «Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un’unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento.»

Alla luce di ciò, ne deriva che le disposizioni di cui all'art 11 dell'ACN vigente relative all’istituzione e al funzionamento del Comitato regionale sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 251 del 15/03/2011, Allegato A).

Con nota regionale prot. n. 382776 del 17/07/2023 è stato chiesto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del nuovo ACN, FIMMG, SNAMI, SMI e Federazione CISL Medici, di comunicare:

  • se dotate di un proprio terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale come definito dall’art. 12, comma 1 e dalla Dichiarazione a verbale n. 1 della ACN vigente;
  • i nominativi dei propri rappresentanti dei medici da nominare nel suddetto Comitato regionale (un rappresentante titolare e un rappresentante sostituto).

Le citate Organizzazioni Sindacali hanno riscontrato comunicando i rispettivi rappresentanti dei medici da nominare nel suddetto Comitato regionale (comunicazioni agli atti della struttura competente).

Preso atto che:

  • non vi può essere la contestuale partecipazione del medesimo individuo, tanto in rappresentanza dell'Amministrazione quanto in rappresentanza dei lavoratori, nell'ambito del Comitato regionale per la Medicina Generale (ex art. 11 dell’ACN 2022) e del Collegio arbitrale per la Medicina Generale (ex art. 30, comma 2, lett. c dell’ACN 23/05/2005 e smi nonché ex Norma Transitoria n. 5 dell’ACN 2022), in considerazione anche del fatto che l'atto di nomina del Collegio è espressione di autonomia amministrativa regionale, che si formalizza tenuto conto delle designazioni dell'Azienda e di competenza sindacale, sulle quali, ai fini della legittimità del provvedimento finale, grava tuttavia una valutazione a che nulla osti al recepimento nella determina di istituzione dell'organismo (Nota SISAC prot. n. 644/2011);
  • la disciplina nazionale attualmente vigente prevede esclusivamente, quale criterio da adottare nella composizione delle rappresentanze di parte sindacale in seno al Comitato ex art. 11, la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'ACN, per il livello regionale e che le uniche condizioni da rispettare per l'individuazione della rappresentanza sindacale, che disponga localmente di deleghe, sono la sottoscrizione dell'ACN oltre alla presenza di un terminale associativo legalmente domiciliato sul territorio (Note SISAC prott. n. 568/2009 e 452/2010);

Premesso ciò, con il presente atto, si propone la composizione del Comitato regionale come di seguito riportata:

Componenti titolari, in rappresentanza della Regione del Veneto:

  • Assessore alla Politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali, con funzioni di Presidente,
  • Maritati Antonio, Direttore dell'UO Commissione Salute e Relazioni S.S., Regione del Veneto,
  • Pecere Giampaolo, Direttore Servizi socio-sanitari e sociali, AULSS n. 1,
  • Coffele Viviana, Direttore Distretto n. 1, AULSS n. 9;

Componenti sostituti, in rappresentanza della Regione del Veneto:

  • Annicchiarico Massimo, Direttore dell’Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto, sostituto dell’Assessore,
  • Pederiva Vania, Direttore Amministrativo Territoriale, AULSS n. 2, sostituto del Direttore dell'UO Commissione Salute e Relazioni S.S.,
  • Paludetti Paola, Direttore Servizi socio-sanitari e sociali, AULSS n. 4, sostituto del Direttore Servizi Socio-Sanitari, AULSS n. 1,
  • Barbierato Emanuele, Direttore Distretto di Bassano, AULSS n. 7, sostituto del Direttore Distretto, AULSS n. 9;

Componenti titolari di parte medica:

  • Scassola Maurizio, FIMMG,
  • Cauchi Salvatore, SNAMI,
  • Lora Liliana, SMI,
  • Bergamasco Margherita, Federazione CISL MEDICI;

Componenti sostituti di parte medica:

  • Guastella Giovanni, FIMMG,
  • Fioresta Pantaleone, SNAMI,
  • Miglietta Vincenzo, SMI,
  • Di Bartolo Francesco, Federazione CISL MEDICI.

Le funzioni di segretario del Comitato regionale ex art. 11 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28/04/2022 sono svolte da un funzionario regionale.

Con riferimento al comma 10, lettera b) del richiamato art. 11 dell’ACN vigente, al Comitato regionale potranno essere sottoposti quesiti proposti dai Comitati aziendali, i quali dovranno esprimere la propria valutazione sul caso evidenziando la situazione di fatto e di diritto.

Il suddetto Comitato ha sede presso la U.O. Cure Primarie - Direzione Programmazione Sanitaria.

Per quanto riguarda gli aspetti economici relativi alla partecipazione dei rappresentanti di parte medica al Comitato si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 dell’ACN vigente, con oneri a carico dell’Azienda che amministra la posizione del medico.

Il Comitato regionale, istituito dalla data di approvazione del presente atto, durerà in carica fino alla istituzione del nuovo a seguito di rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, salvo cessazioni/dimissioni o necessarie sostituzioni di componenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 11 dell’ACN del 28/04/2022 per la disciplina dei rapporti medici di medicina generale;

VISTO l’Accordo Integrativo regionale, di cui alla DGR n. 4395 del 30/12/2005;

VISTA la DGR n. 251 del 15/03/2011, Allegato A);

VISTE le note delle Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Cure Primarie competente per materia;

VISTI i pareri espressi dalla SISAC con note protocolli n. 568/2009 e n. 452/2010 e n. 644/2011;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di istituire, dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Comitato regionale ex art. 11 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28/04/2022 secondo la composizione del Comitato regionale come di seguito riportata:

Componenti titolari, in rappresentanza della Regione del Veneto:

  • Assessore alla Politiche sanitarie, socio sanitarie e sociali, con funzioni di Presidente,
  • Maritati Antonio, Direttore dell'UO Commissione Salute e Relazioni S.S., Regione del Veneto,
  • Pecere Giampaolo, Direttore Servizi socio-sanitari e sociali, AULSS n. 1,
  • Coffele Viviana, Direttore Distretto n. 1, AULSS n. 9;

Componenti sostituti, in rappresentanza della Regione del Veneto:

  • Annicchiarico Massimo, Direttore dell’Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto, sostituto dell’Assessore,
  • Pederiva Vania, DAT, AULSS n. 2, sostituto del Direttore dell'UO Commissione Salute e Relazioni S.S.,
  • Paludetti Paola, Direttore Direttore Servizi socio-sanitari e sociali, AULSS n. 4, sostituto del Direttore Servizi Socio-Sanitari, AULSS n. 1,
  • Barbierato Emanuele, Direttore Distretto di Bassano, AULSS n. 7, sostituto del Direttore Distretto, AULSS n. 9;

Componenti titolari di parte medica:

  • Scassola Maurizio, FIMMG,
  • Cauchi Salvatore, SNAMI,
  • Lora Liliana, SMI,
  • Bergamasco Margherita, Federazione CISL MEDICI;

Componenti sostituti di parte medica:

  • Guastella Giovanni, FIMMG,
  • Fioresta Pantaleone, SNAMI,
  • Miglietta Vincenzo, SMI,
  • Di Bartolo Francesco, Federazione CISL MEDICI.

3. di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 11 dell'ACN sopracitato relative all’istituzione e al funzionamento del Comitato regionale sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 251 del 15/03/2011, Allegato A);

4. di stabilire che le funzioni di segretario del Comitato regionale, ex art. 11 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28/04/2022, saranno svolte da un funzionario regionale;

5. di dare atto che per quanto riguarda gli aspetti economici relativi alla partecipazione dei rappresentanti di parte medica al Comitato si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 dell’ACN vigente, con oneri a carico dell’Azienda che amministra la posizione del medico;

6.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di stabilire che l’U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione sanitaria provvederà all’esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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