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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 122 del 15 settembre 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 29 agosto 2023

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024.

Note per la trasparenza

Nel tempo, con diversi dispositivi dirigenziali, il Ministero della Salute ha regolamentato l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi sul territorio nazionale, vietandone (a partire dal novembre 2020) l’utilizzo nelle zone a rischio identificate in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019. Con dispositivo prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei suddetti richiami, a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria.
Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l’utilizzo dei summenzionati richiami vivi nella stagione venatoria 2023/2024, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla DGR n. 1142 del 20 settembre 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

L’influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell’avifauna domestica e selvatica: nel corso dell’ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all’economia territoriale. Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

Si evidenzia che i focolai di influenza aviaria comportano una serie di misure che, oltre all'abbattimento dei capi negli allevamenti nelle aree di restrizione, prevedono la messa in atto di divieti alle movimentazioni che si ripercuotono sull'intero settore produttivo, compresi gli incubatoi, i mangimifici e gli impianti di macellazione e trasformazione, con blocchi alle esportazioni da parte di paesi extra UE: blocchi che spesso vengono prolungati ben oltre i limiti previsti dagli accordi sanitari internazionali.

La Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell’avifauna selvatica, ed in particolare degli Anatidi (specie reservoir di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d’acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. Inoltre, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall’influenza aviaria.

 A livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario, con il Decreto Ministeriale 30 maggio 2023, confermare e rafforzare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, relativa a “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”.

Le misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale vengono via via modificate e aggiornate sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia e degli aggiornamenti tecnico-scientifici forniti dagli Enti preposti. Tra questi, l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) a partire dal 2017 ha pubblicato diversi pareri scientifici nei quali è stato valutato il rischio d'ingresso dell'influenza aviaria nell'UE e sono stati analizzati i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte degli Stati membri e le misure che essi assumono per ridurne al minimo la diffusione, affermando, in particolare, che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli e i detentori di pollame devono adottare opportune misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame e lo spostamento degli animali da un allevamento all'altro.

Il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3 settembre 2018, ha formalizzato il “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10 settembre 2018.

Nel 2019 è inoltre stato siglato l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19 maggio 2020.

Tra le altre cose, l’Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, e prevede che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (CRN-IA), istituito presso l’IZS delle Venezie, possa vietare l’utilizzo dei richiami vivi dell’Ordine degli Anseriformi e Caradriformi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4 novembre 2020) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Da ultimo, a seguito del provvedimento prot. n. 0019716-18/08/2021-DGSAF, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, previa acquisizione del parere tecnico del CNR-IA, con DGR n. 1327 del 28 settembre 2021 hanno definito le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2021/2022”. 

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022 l’Italia è stata interessata da una nuova ondata epidemica di influenza aviaria ad alta patogenicità, che ha portato ad un totale di 317 focolai, la maggior parte dei quali (n. 247) ha colpito allevamenti della Regione del Veneto.

Conseguentemente, a partire da ottobre 2021 e fino al 31 agosto 2022 (con provvedimento prot. n. DGSAF n. 0016331-05/07/2022), il Ministero della Salute ha emanato numerosi dispositivi nazionali relativi a misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria, con i quali (tra le altre cose) è stato vietato l’utilizzo dei suddetti richiami vivi nelle Regioni ad alto rischio, tra cui il Veneto.

Da ultimo, sulla base del parere del CRN-IA ed in particolare visto il parere in merito all’utilizzo dei richiami vivi, prot. n. 7620/2022 del 25 agosto 2022, con nota prot. n. 0020885-01/09/2022, il Ministero ha demandato alle Regioni la possibilità di autorizzare l’utilizzo dei volatili da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, a condizione che gli stessi vengano utilizzati anche come volatili sentinella a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell’influenza aviaria.

Con DGR n. 1142 del 20 settembre 2022 si è pertanto provveduto modificare quanto disposto con precedente DGR n. 1327 del 28 settembre 2021, aggiornando le indicazioni relative all’utilizzo dei suddetti richiami vivi sul territorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023.

Da ottobre 2022 ad aprile 2023 il territorio regionale è stato interessato da ulteriori 26 focolai di HPAI in allevamenti commerciali di pollame.

Nel 2023, con provvedimento prot. n. 3197 del 6 febbraio 2023 e s.m. e i., il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni nazionali in materia di prevenzione, sorveglianza e controllo della IA: per quanto concerne le misure relative all’utilizzo dei richiami vivi, in virtù del succitato parere del CRN-IA prot. 7620/2022 del 25 agosto 2022 e in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, è stato previsto che i detentori di richiami vivi si debbano attenere alle indicazioni comportamentali indicate in allegato 3 al provvedimento stesso, finalizzate a prevenire i potenziali rischi di trasmissione virale da animale a uomo.

Tali provvedimenti ministeriali hanno inoltre previsto che le Regioni ad alto rischio di HPAI (tra cui il Veneto) debbano predisporre e applicare dei piani di sorveglianza attiva per l'Influenza Aviaria negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo, al fine di individuare precocemente la circolazione dei virus influenzali aviari. Si incarica, pertanto, il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l’IZS delle Venezie, della predisposizione del citato piano di sorveglianza attiva.

Le suddette disposizioni, relative all’utilizzo dei richiami vivi sul territorio nazionale e alla predisposizione di piani di sorveglianza attiva della IA, sono state riportate anche nell’ultimo provvedimento in materia di prevenzione e controllo della malattia, prot. n. 0020221-02/08/2023 (con validità fino al 31 agosto 2023).

Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, è inoltre da evidenziare che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021 e recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20 maggio 2021, nell'ottica della One health strategy, tra le varie azioni prevede che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento n. 0019716-18/08/2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica.

Tutto ciò premesso, a modifica di quanto precedentemente stabilito dalla DGR n. 1142 del 20 settembre 2022, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, previo parere tecnico favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria (rif. prot. IZSVe n. 7688/2023 dell’11 agosto 2023), hanno definito le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di conseguenza, l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2023/2024 è autorizzato alle condizioni e secondo le limitazioni di cui al suddetto Allegato A.

Tali disposizioni potranno in ogni caso essere soggette a modifiche e ulteriori limitazioni nel corso della Stagione venatoria, sulla base dell’aggiornamento della situazione epidemiologica e delle valutazioni del rischio fornite dal CRN-IA.

Si approva, altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l’Allegato B, concernente la “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2023/2024”, aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Si incarica il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della modifica degli Allegati A e B, anche in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica dei virus IA nel corso della stagione venatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019);

VISTA la DGR n. 623 del 19 maggio 2020;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3 settembre 2018, “Protocollo Operativo per l’utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell’attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10 settembre 2018;

VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20 maggio 2021;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0020221-02/08/2023, relativo a “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. 134 del 5 agosto 2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il DM 7 marzo 2023, Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;

VISTA la DGR n. 1142 del 20 settembre 2022 “Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2022/2023”;

RICHIAMATA la DGR n. 2429 dell’8 agosto 2008;

RICHIAMATE le DGR n. 2058 del 7 luglio 2009, n. 2095 del 3 agosto 2010, n. 1366 del 3 agosto 2011, n. 1637 del 31 luglio 2012, n. 1286 del 16 luglio 2013, n. 1372 del 28 luglio 2014 e n. 952 del 28 luglio 2015;

RICHIAMATA la L. n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della L.R. n. 50/1993;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la DGR n. 1278 del 09 agosto 2016, avente ad oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii; Dispositivo dirigenziale del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari 14/12/2015). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2016/2017.";

VISTA la DGR n. 1009 dell’11 agosto 2023 avente ad oggetto: “Stagione venatoria 2023/2024. Riadozione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)”;

VISTO il parere tecnico favorevole in merito al contenuto degli allegati al presente atto, espresso dal Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria con nota prot. n. 7688/2023 dell’11 agosto 2023;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le “Disposizioni operative per l’utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024”, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato A alla DGR n. 1142 del 20 settembre 2022;
  3. di approvare la “Modulistica per l’istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2023/2024”, di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato B alla DGR n. 1142 del 20 settembre 2022;
  4. di autorizzare l’utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2023/2024 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell’Allegato A;
  5. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della modifica degli Allegati A e B, anche in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica dei virus IA nel corso della stagione venatoria;
  7. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in collaborazione con il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e con il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria presso l’IZS delle Venezie, della predisposizione di un piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati e volatili da richiamo impiegati per l’attività venatoria;
  8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, alle Amministrazioni provinciali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1057_23_AllegatoA_510902.pdf
Dgr_1057_23_AllegatoB_510902.pdf

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