Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 17 marzo 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 07 marzo 2023

DGR n. 647/2005: estensione del periodo di apertura del dispensario farmaceutico stagionale del Comune di Lazise (VR) - Capoluogo

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito di quanto rappresentato dal Comune di Lazise (VR) e dei pareri favorevoli a riguardo espressi dall’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, si provvede a modificare il periodo di apertura (1° maggio-30 settembre di ogni anno) del dispensario farmaceutico stagionale del centro storico del Capoluogo stabilito dalla DGR n. 647/2005, istitutiva del dispensario stesso, includendo anche i mesi di aprile e ottobre.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 8 novembre 1991, n. 362 all’art. 6 disciplina l’apertura stagionale dei dispensari farmaceutici nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle località climatiche, balneari o termali con popolazione non superiore a 12.500 abitanti.

La legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 all’art. 4 prevede l’istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni individuati ai sensi del richiamato art. 6, L. 362/1993 con popolazione non superiore a 12.500 abitanti a “condizione che la media giornaliera riferita all’ultimo triennio, delle presenze turistiche nel mese di maggior afflusso non sia inferiore a 1.500 presenze medie giornaliere”.

La Giunta regionale, con delibera n. 647 del 4.3.2005, istituiva, in Comune di Lazise (VR), stante l’esigenza di garantire, alla luce della notevole affluenza turistica, un’adeguata assistenza farmaceutica, un dispensario farmaceutico stagionale nel centro storico del Capoluogo, stabilendone, nel contempo, l’apertura dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

Il Comune di Lazise con propria nota prot. 3943 del 6.2.2023, anticipata per le vie brevi con e-mail in pari data e, in seguito, formalizzata con PEC del 27.2.2023, ha chiesto il prolungamento del periodo di apertura del dispensario in oggetto dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, in considerazione sia del sensibile aumento del flusso turistico già a partire dalle festività pasquali e fino a tutto il mese di ottobre, che ad un importante aumento delle presenze giornaliere, anche nello stesso centro storico, dovuto al mutamento delle abitudini dei turisti, alla ripresa “post covid”, nonché alla programmazione comunale di eventi e manifestazioni.

Riguardo al movimento turistico, del relativo aumento successivamente al periodo più critico dell’emergenza sanitaria da Covid-19, se ne trova, peraltro, conferma anche consultando le informazioni presenti nella banca dati del Sistema Statistico Regionale. Inoltre la media giornaliera delle presenze turistiche nei mesi di aprile e ottobre, risulta superiore a quella prevista per l’istituzione dei dispensari farmaceutici stagionali ai sensi del succitato art. 4, LR n. 28/1993.

L’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”, riguardo alla proposta comunale in questione, ha espresso parere favorevole con PEC del 2.3.2023, prot. n. 42812, considerando necessario garantire una più adeguata assistenza farmaceutica in relazione proprio al notevole afflusso turistico; parimenti si è espresso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, il quale con PEC del 1.3.2023 ha comunicato che il Consiglio Direttivo nella seduta del 23.2.2023 si è espresso favorevolmente sul potenziamento del servizio offerto.

Tutto ciò premesso, si propone di modificare il periodo di apertura del dispensario farmaceutico stagionale del centro storico del Capoluogo del Comune di Lazise (VR), stabilito dalla DGR n. 647/2005, estendendolo ai mesi di aprile e ottobre di ogni anno.

Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione della presente delibera.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 2.4.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;

VISTA la legge 8.11.1991 n.362 “Il riordino del settore farmaceutico” con particolare riferimento all’art. 6 “Dispensari Farmaceutici”;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1980 n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”, con particolare riferimento all’art. 14;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, con particolare riferimento all’art. 4, commi 1 e 2 e all’art. 5;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 16 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie” che in particolare all’art. 3, comma 4, detta disposizioni in ordine al servizio erogato presso i dispensari farmaceutici, inclusi quelli stagionali;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 647 del 4.3.2005 di istituzione del dispensario farmaceutico stagionale in Comune di Lazise – centro storico Capoluogo;

VISTA la nota del Comune di Lazise (VR) prot. n. 3943 del 6.2.2023 di richiesta di modifica del periodo di apertura del dispensario farmaceutico stagionale, sito nel centro storico del Capoluogo;

VISTA la nota dell’Azienda ULSS n. 9 “Scaligera” (VR) del 2.3.2023, prot. 42812;

VISTA la nota dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona del 1.3.2023, prot. n. 202300944;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il 2° punto del dispositivo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 647 del 4.3.2005 come segue: “di stabilire come periodo di apertura del suddetto dispensario quello che intercorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno”;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione della presente delibera;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro