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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 28 del 28 febbraio 2023


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 24 febbraio 2023

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. DGR n. 396/2018. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per il tipo d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per il tipo d’intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, relative al bando approvato con DGR n. 396/2018 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento UE 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025. L’ultima modifica è stata ratificata con DGR n. 15 del 10 gennaio 2023 a seguito della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9917 final del 19 dicembre 2022.

In particolare, con deliberazione n. 396 del 26 marzo 2018, tra gli altri, sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue che prevedono l’erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall’Unione europea.

Il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, propone un articolato insieme di impegni finalizzati a ridurre gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le colture seminative negli ambiti tradizionalmente vocati della regione. In particolare, gli impegni sono volti a incentivare l’adozione di pratiche finalizzate a calibrare l’uso di fertilizzanti azotati e dell’acqua irrigua, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti originate dalle attività di fertilizzazione.

Nel 2022 si sono completati i cinque anni d’impegno previsti per il tipo di intervento 10.1.2 di cui alla DGR n. 396/2018. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle Misure e i relativi benefici ambientali con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 rispettivamente per la Misura 10 e per la Misura 11 del PSR 2014-2022.

In base a quanto previsto dall’articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220, risulta possibile una ulteriore proroga annuale agli impegni in essere per la Misura 10 e 11 del PSR 2014-2022.

Viene data quindi la possibilità ai beneficiari del bando, approvato con DGR n. 396/2018, di adeguare volontariamente gli impegni agro climatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi al tipo di intervento 10.1.2, con il prolungamento della durata dell’impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto anno.

Per tali istanze di conferma al sesto anno, sono mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché le norme relative alle riduzioni/esclusioni e l’obbligo all’adeguamento alle norme cogenti di condizionalità vigenti.

L’adesione al sesto anno di impegno è volontaria per i beneficiari e viene espressa nel momento della presentazione della domanda. Poichè l’utilizzo della formula del “silenzio-assenso” o del “silenzio-diniego” non darebbe adeguata evidenza e garanzia della effettiva volontà di proseguire o cessare gli impegni agro climatico ambientali, viene previsto che i beneficiari della DGR n. 396/2018 debbano confermare gli impegni oppure dichiarare esplicitamente di non aderire per il 2023 al sesto anno d’impegno mediante il sistema informativo PSR.

Si precisa che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno d’impegno.

Si precisa altresì che la mancata adesione al sesto anno di impegno per mancato subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno di impegno in quanto ai sensi dell’art. 47 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 l’impegno si estingue.

L’organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014. Tali disposizioni mantengono la loro vigenza in ragione a quanto stabilito dall’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) 2021/2116.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in analogia della specifica previsione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2023.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Nessuna penalizzazione va applicata ai soggetti beneficiari di cui al bando DGR n. 396/2018 che non confermano per il 2023 il sesto anno degli impegni già sottoscritti.

Va inoltre fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità.

Per quanto riguarda la Condizionalità applicabile per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172, in base all’articolo 155 del Regolamento UE 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea con le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità definito dal DM Mipaaf del 10 marzo 2020 n. 2588 e dalla DGR 490/2022 e s.m.i. solo nei casi in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Laddove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova Condizionalità Rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027, i cui contenuti faranno riferimento al DM del MASAF - Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale di prossima emanazione. Nel caso di azienda beneficiaria detentrice di allevamento, vanno in ogni caso rispettati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali) come definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

L’art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l’aumento degli oneri amministrativi. Il Regolamento ha pertanto stabilito che i controlli relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli della Condizionalità di cui al Reg. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se le regole di Condizionalità Rafforzata non sono rispettate, AVEPA effettua i controlli a norma dell’articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò comporta l’adozione delle sanzioni amministrative già previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si rinvia, invece, al pertinente provvedimento nazionale in corso di predisposizione per eventuali riduzioni dell’aiuto nel caso di sovrapposizione dell’intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell’articolo 31 del regolamento UE 2021/2115.

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell’intervento con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del regolamento UE 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di Avepa, dello Stato e della Commissione europea.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali attinenti alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse resesi disponibili a seguito di economie e decadenze accertate sulla Misura 10 del PSR 2014-2022.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al Documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli impegni specifici, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all’allegato B alla DGR n. 396/2018.

Per quanto riguarda i premi erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell’ambito della DGR n. 396/2018, si confermano gli importi già definiti nel relativo bando allegato alla deliberazione medesima, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTE le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022 con cui la Commissione europea ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla condizionalità applicabile per l’anno 2023, in base all’articolo 155 del Regolamento UE 2021/2115;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 10 gennaio 2023 con cui è stata approvata l’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 26 marzo 2018 con cui è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/06/2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTO il DM MiPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 29/04/2022 e s.m.i. Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per l’attribuzione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il sesto anno d’impegno per il tipo d’intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 di cui al bando della DGR n. 396/2018, fissando al 15 maggio 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  3. di richiamare che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno d’impegno qualora risulti possibile ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/2220;
  4. di richiamare che la mancata adesione al sesto anno di impegno per mancato subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all’eventuale settimo anno di impegno, in quanto ai sensi dell’art. 47 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 l’impegno si estingue;
  5. di confermare che per quanto attiene agli impegni specifici, si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di cui all’allegato B alla DGR n. 396/2018;
  6. di confermare gli importi già definiti nell’allegato B alla DGR n. 396/2018, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile;
  7. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti al rispetto dell’impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile sul sito web regionale;
  8. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l’applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.;
  9. di stabilire che, alla presentazione della domanda di conferma, i richiedenti devono impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzioni di premio che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità rafforzata o alla sovrapposizione dell’intervento con impegni degli Ecoschemi ex articolo 31 del regolamento UE 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di Avepa, dello Stato e della Commissione europea;
  10. di precisare che le disposizioni del bando di cui all’Allegato B alla DGR n. 396/2018 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;
  11. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nei singoli bandi per tipo d’intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  12. di dare atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione e di controllo” di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
  13. di precisare che i beneficiari della DGR n. 396/2018 sono tenuti a dichiarare in maniera esplicita la volontà di non aderire al sesto anno d’impegno e che nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari che non confermano per il sesto anno gli impegni già sottoscritti;
  14. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
  15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  16. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
  17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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