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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 22 del 14 febbraio 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 30 gennaio 2023

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani. DGR n. 135/CR del 30/12/2022.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si approvano le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori dell'unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2201 del 6/11/2012, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private; la procedura individuata è stata ulteriormente precisata con circolare del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. reg. n. 30584 del 25/01/2018.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell’accreditamento istituzionale, temperando la regola generale del divieto di automatismi nei subentri.

Tali disposizioni, di conseguenza, trovano applicazione anche nei procedimenti relativi alla variazione di titolarità giuridica riferita a strutture socio sanitarie, come già stabilito nell’art. 19 dello schema tipo di accordo contrattuale, allegato A alla DGR 1231 del 14/08/2018.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002, dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1; tale provvedimento giuntale ha stabilito che le istanze di nuovi accreditamenti siano prese in considerazione nell’anno 2022, a valere dall’anno 2023.

Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n. 1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell’accreditamento, è stata stabilita la possibilità di presentare istanze di rilascio di accreditamento anche per l’anno 2021 a valere dall’anno 2022.

Con DGR n. 1060 del 3/08/2021 sono state approvate le determinazioni per l’anno 2021 in merito ai procedimenti di rilascio di accreditamento riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sociosanitarie, stabilendo quale termine di presentazione il 30 settembre 2021.

Con la succitata deliberazione n. 1060 del 3/08/2021 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2021.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure previste per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024.

Le unità di offerta contenute nell'Allegato A, oggetto del presente provvedimento  sono di seguito rappresentate:

  • L'ente gestore Gruppo Gheron s.r.l., via Archimede 57 Milano per UDO Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti Tintoretto, via Cazzaghetto, 7 Pianiga (VE) ha presentato istanza di accreditamento istituzionale con nota agli atti della Direzione Servizi Sociali prot. n. 435477 del 30/09/2021; con decreto dirigenziale di Azienda Zero  n. 279 del 05/10/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per la capacità ricettiva di 116 posti letto per persone anziane non autosufficneti con ridott-minimo bisogno asssitenziale; con prot. n. 474999 del 12/10/2022 è stata incaricata allo svolgimento della visita di verifica l'Azienda Ulss 3 Serenissima ed è pervenuto il relativo rapporto della Azienda Ulss 3 Serenissima, acquisito al prot. n. 534232 del 17/11/2022.
  • L'ente gestore IPAB Andrea Danielato, Corso Europa, 46 Cavarzere (VE) per l'UDO Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti A. Danielato, Corso Europa 46-48 Cavarzere (VE) ha presentato istanza di accreditamento su Piattaforma A.Re.A. in data 27/09/2021 proc. n. 80/2021; con decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 194 del 24/06/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per la capacità ricettiva di 16 posti; con nota prot. 346884 del 5/08/2022 è stata incaricata allo svolgimento della visita di verifica l'Azienda Ulss 3 Serenissima ed è pervenuto il relativo rapporto della Azienda Ulss 3 Serenissima acquisito al prot. n. 569151 del 09/12/2022.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali straordinario previsto dalla DGR 1553 del 11/11/2021.

La commissione regionale CRITE, nella seduta del 5 dicembre 2022,  ha preso atto degli esiti dell’istruttoria e ha confermato il parere favorevole volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture elencate nell’Allegato A dove sono riportate le nuove unità di offerta per persone anziane non autosufficienti.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, è stato predisposto l’elenco di sintesi delle singole strutture afferenti all’area anziani non autosufficienti, specificate nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone, di rilasciare l’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle nuove unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato A.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R. n. 22 del 2002, il parere della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 73 del 19/01/2023 (prot. n. 988 del 23/01/2023, agli atti al prot. n. 40843 del 23/01/2023) che recita "parere favorevole a maggioranza".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;

Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;

Vista la DGR n. 1060 del 3/08/2021;

Vista la DGR n. 1553 del 11/11/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R. n. 22 del 2002, il parere della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 73 del 19/01/2023 (prot. n. 988 del 23/01/2023, agli atti al prot. n. 40843 del 23/01/2023)

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2024, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  4. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell’Allegato A;
  5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione competente afferente all’Area Sanità e Sociale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo, per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  9. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
  10. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda Ulss di riferimento;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_103_23_AllegatoA_495724.pdf

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