Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 27 gennaio 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1746 del 30 dicembre 2022

Approvazione del Piano di miglioramento della pesca del Coregone lavarello nel Lago di Garda per la stagione riproduttiva 2022-2023 ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 19/1998.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato il "Piano di miglioramento della pesca del Coregone lavarello nel Lago di Garda per la stagione riproduttiva 2022-2023", ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, prevedendo il prolungamento del periodo di divieto di pesca per questa specie fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", prevede all'articolo 8, comma 1, che la Giunta regionale approvi piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

Il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda" stabilisce i tempi, luoghi e modi di pesca nei confronti delle diverse specie ittiche nel Lago di Garda.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, stabilisce per la specie Coregone lavarello (Coregonus lavaretus) un periodo di divieto di pesca esteso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.

Negli ultimi anni, quale conseguenza di un innalzamento della temperatura media, si è assistito ad un ritardo della deposizione delle uova di Coregone, storicamente fissato a partire da Natale fino alla prima decade di gennaio, al quale tuttavia non ha corrisposto un adeguamento della normativa "interregionale" sulla pesca, che stabilisce ancora il divieto di pesca del Coregone lavarello dal 15 novembre al 15 gennaio. Da qualche anno la riproduzione di questa importante specie ha luogo infatti a partire dai primi giorni di gennaio fino al 20-25 gennaio (generalmente termina entro il  20 gennaio).

Pertanto, se da una parte la data di inizio divieto (15 novembre), anche se molto anticipata, non crea problemi alla tutela della specie, dall'altra parte la data di riapertura della pesca al 15 gennaio ricade proprio nel picco della frega, quando la tutela dovrebbe invece essere massima.

In ragione di tale esigenza si rende necessario prolungare il divieto di pesca e detenzione del Coregone lavarello (e conseguentemente il divieto di utilizzo degli attrezzi utilizzati per la sua cattura, siano essi relativi alla pesca professionale che alla pesca dilettantistico-sportiva) sul Lago di Garda, di qualche giorno, fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2023. 

Analoghe disposizioni vengono adottate dalla Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento per la porzione di lago di loro competenza territoriale.

Gli scorsi anni la Giunta Regionale con DGR n. 22 del 07 gennaio 2020 e DGR n. 17 del 12 gennaio 2021 aveva approvato i piani annuali di miglioramento della pesca del Coregone lavarello nel Lago di Garda, che prevedevano le stesse prescrizioni contemplate nel Piano di miglioramento proposto per questa stagione riproduttiva, ad esclusione di quelle concernenti la cattura per fecondazione artificiale in giorni limitati da parte di pescatori all’uopo autorizzati, in quanto quest’anno non verrà praticata l’attività ittiogenica presso l’incubatorio di Bardolino in quanto non ancora riattivato.

Il danno arrecato dalla pesca durante i giorni dal 15 al 20 gennaio, corrispondenti presumibilmente al picco della riproduzione, inciderebbe negativamente sulla gestione della specie anche in considerazione della facilità di cattura dovuta appunto al fatto che i riproduttori, in questo periodo, si aggregano sotto riva in aree limitate e di facile accesso. Il divieto di pesca e di cattura deve essere, naturalmente, accompagnato dal divieto di utilizzo di alcuni attrezzi da pesca, quali l'antanello nelle zone di frega, il bilancino e l'amettiera per Coregone.

Risulta, pertanto, opportuno approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il “Piano di miglioramento della pesca del Coregone lavarello nel Lago di Garda per la stagione riproduttiva 2022/2023 (art. 8 L.R. n. 19/1998)", redatto dai tecnici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2013, n. 2, e in particolare l'articolo 4;

VISTA la D.G.R. n. 22 del 7 gennaio 2020;

VISTA la D.G.R. n. 17 del 12 gennaio 2021;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il “Piano di miglioramento della pesca del Coregone lavarello nel Lago di Garda per la stagione riproduttiva 2022/2023 (art. 8 L.R. n. 19/1998)", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
  3. di stabilire, coerentemente al contenuto del Piano di miglioramento di cui al punto 2), le seguenti prescrizioni relative alla pesca del Coregone lavarello sul Lago di Garda nel mese di gennaio 2023:
    • di estendere il divieto di pesca al Coregone lavarello sul Lago di Garda al periodo compreso tra il 15 gennaio 2023 e le ore 12:00 del 20 gennaio 2023;
    • di vietare la cattura e la detenzione del Coregone lavarello, sia da parte del pescatore dilettantistico-sportivo che professionale, sino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023;
    • di consentire l’utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della pesca professionale alle altre specie, fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023  purché al di fuori delle zone di frega del Coregone lavarello e non in vicinanza delle rive;
    • di vietare l'utilizzo sul Lago di Garda del bilancino e dell'amettiera per Coregone lavarello fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1746_22_AllegatoA_493173.pdf

Torna indietro