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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 30 dicembre 2022
Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19, L. R. n. 21 del 28 maggio 2020. Proroga dell'operatività del fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022.
Il provvedimento è finalizzato alla proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’operatività dell'“Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19"”, di cui alla DGR 1028/20 e ss.mm.ii., integrandone l’obiettivo al fine di fronteggiare l’attuale crisi determinata dall’aumento dei prezzi dell’energia.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale n. 21 del 28 maggio 2020 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19” sono state adottate disposizioni volte a sostenere le imprese danneggiate dalla pandemia prevedendo che Veneto Sviluppo spa proseguisse, senza soluzione di continuità, l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1028 del 28 luglio 2020, attraverso l’utilizzo del Fondo di rotazione del settore primario di cui alla L.R. n. 40/2003, è stato attivato un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, commi 3 e 5.
Con DGR n. 1881 del 29 dicembre 2020 e con DGR n. 1557 del 11 novembre 2021, a seguito del perdurare dell’emergenza pandemica, l’operatività dello strumento è stata prolungata, dall'originale termine del 31 dicembre 2020, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.
La Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022, all’art. 7, comma 1, considerando il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia, ha prorogato i termini previsti all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 rispettivamente al 31 dicembre 2023 ed al 1° gennaio 2024.
Veneto Sviluppo S.p.A., con nota prot. n. 590550 del 21 dicembre 2022, ha segnalato la richiesta di imprese e operatori finanziari del territorio di prorogare l'operatività dell'azione anche al prossimo anno al fine di far fronte alle nuove emergenze nonché comunicato l’entità delle risorse impegnate per l’operatività dello strumento finanziario; ciò denota l'apprezzamento del mondo imprenditoriale per questo strumento che concorre a fronteggiare le distorsioni di mercato determinate dalle crisi in atto.
Si propone, pertanto, la proroga, fino al 31 dicembre 2023, dell’operatività dell'“Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19"”, integrandone l’obiettivo al fine di fronteggiare l’attuale crisi determinata dall’aumento dei prezzi dell’energia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
VISTO il Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1028 del 28 luglio 2020, n. 1881 del 29 dicembre 2020 e n. 1557 dell’11 novembre 2021;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2023";
VISTA la nota prot. n. 590550 del 21 dicembre 2022 di Veneto Sviluppo S.p.A.;
VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n.21;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ss.mm.ii.;
delibera
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