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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 27 gennaio 2023


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1674 del 30 dicembre 2022

Trasferimento del personale regionale distaccato per attività di gestione delle funzioni per l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 31 del 23 dicembre 2022 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2023".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 31 del 23 dicembre 2022 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”, al trasferimento ad AVEPA del personale regionale distaccato per lo svolgimento delle funzioni di erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 30/2018 è stato sostituito il terzo comma dell’art. 28 della L.R. n. 50/1993, trasferendo all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito Avepa) la competenza all’erogazione dei contributi relativi al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell'attività venatoria, nell’ambito di una revisione complessiva della disciplina faunistico-venatoria, finalizzata ad una razionale distribuzione delle competenze gestionali a seguito della riallocazione, in capo alla Regione, di numerose funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana, di cui alla L.R. n. 30/2016.

Con successiva D.G.R. n. 945 del 14/07/2020, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Avepa, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria alle produzioni agricole e all’acquacoltura, a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 della L.R. n. 50/1993.

Nella medesima deliberazione, è stato altresì indicato in cinque unità uomo il fabbisogno di personale del Comparto, funzionale all’attuazione delle attività oggetto della Convenzione, da assegnare ad Avepa con decreto della Direzione Organizzazione e Personale, mediante distacco o altro istituto analogo.

Con la L.R. n. 31 del 23 dicembre 2022 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023”, è stato introdotto l’art. 6, rubricato “Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dell’erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria”, il quale dispone il trasferimento nei ruoli di Avepa, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del personale regionale già in posizione di distacco per la gestione delle funzioni di cui all’art. 28, comma 3, della L.R. n. 50/1993.

In attuazione della norma sopra citata, si ritiene pertanto necessario procedere al definitivo trasferimento del personale regionale in posizione di distacco impiegato in tali attività, individuato in n. 5 unità, come da Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, con conseguente aumento del fondo per il trattamento accessorio del personale dell’Agenzia stessa e con l’adeguamento della relativa dotazione organica.

Con riferimento al fondo per il trattamento accessorio del personale, va sottolineato che l’Amministrazione regionale, per il tramite della propria delegazione trattante, Avepa, per il tramite del proprio Direttore, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori di entrambe le Amministrazioni, hanno condiviso il contenuto di apposito Accordo sindacale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 47 della Legge n. 428/1990 e dell’art. 2112 del codice civile, disciplinante sia i criteri per il trasferimento del personale che quelli di trasferimento delle risorse del fondo per il relativo trattamento accessorio, completando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, come attestato dalla Direzione Organizzazione e Personale.

Il testo dell’accordo sindacale, che con il presente atto la Giunta va integralmente a recepire, è contenuto nell’Allegato B, quale parte integrante del presente provvedimento.

Tali risorse di parte stabile del fondo regionale oggetto di trasferimento, sono state quantificate in via provvisoria in complessivi € 22.536,12 su base annua.

In sede di approvazione del fondo dell’Amministrazione regionale per l’annualità 2023, si procederà ad una decurtazione di pari importo della parte stabile dello stesso.

Le medesime risorse potranno subire modifiche incrementali, come previsto dal succitato Accordo sindacale, entro la chiusura del prossimo anno, nel caso uno o più dipendenti trasferiti beneficiassero dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali, che, laddove assegnate, come da espressa previsione del vigente CCNL Funzioni Locali, avranno comunque decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Per quanto riguarda invece la rideterminazione della dotazione organica regionale, collegata al citato processo di trasferimento di personale, la Giunta la individuerà all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, nella propria sezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il medesimo triennio, ponendo in essere le effettive riduzioni delle n. 5 unità di personale in ragione della categoria di inquadramento.             

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 28 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la L.R. n. 31/2001;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 945 del 14/07/2020;
VISTO l’Accordo sindacale ex art. 47 L. n. 428/1990;
VISTO l’art. 6 della L.R. n. 31 del 23 dicembre 2022;

DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di disporre il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del personale regionale che presta servizio in posizione di distacco presso l’Avepa per la gestione delle funzioni di erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica nell’esercizio dell’attività venatoria, individuato in n. 5 unità, come da Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  3. di recepire l’accordo sindacale, ai sensi dell’art. 47 della Legge n. 428/1990, tra l’Amministrazione regionale, l’Avepa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie, sia regionali che di Avepa, e le OO.SS. rappresentative dei lavoratori di ambo gli enti, di cui all’Allegato B al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, disciplinante i criteri per il trasferimento sia del personale che delle risorse del fondo per il relativo trattamento accessorio;
  4. di quantificare in complessivi € 22.536,12 le risorse di parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale che saranno trasferite ad Avepa;
  5. di disporre la riduzione della dotazione organica regionale all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 nella propria sezione dedicata al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il medesimo triennio, ponendo in essere le effettive riduzioni delle n. 5 unità di personale in ragione della categoria di inquadramento, con decorrenza 1° gennaio 2023;
  6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione della presente deliberazione;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale, trattandosi di trasferimento di risorse disciplinate dall’art. 3 quinquies, comma 5, della Legge regionale n. 31/2001, così come introdotto dall’art. 6 della Legge regionale n. 34/2021, già comprese nel capitolo 012030/U “Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'agenzia veneta per i pagamenti (L.R. 09/11/2001, n.31)” del Bilancio di previsione 2022-2024;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1674_22_AllegatoA_493132.pdf
Dgr_1674_22_AllegatoB_493132.pdf

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