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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 142 del 25 novembre 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 11 novembre 2022

Modifica del Testo unico dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, DGR n. 1788/2016 e s.m.i.. Deliberazione/CR n. 110 del 18 ottobre 2022.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione delle modifiche al Testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 proposte con la Deliberazione CR n. 110 del 18 ottobre 2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 09 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1000 del 09 agosto 2022.

L’articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS). I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente a tali criteri e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

L’articolo 74 del Regolamento (UE) 1305/2013 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 venga consultato ed emetta un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione. I criteri di selezione sono elaborati dall’Autorità di gestione partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. Perciò, i criteri sono stati sottoposti, secondo quanto disposto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore.

In alcuni incontri (23 giugno 2015, 23 luglio 2015, 14 ottobre 2015 e 22 giugno 2016) e con la procedura scritta (23 novembre 2015), il Comitato di Sorveglianza ha esaminato i criteri di selezione proposti dall’Autorità di gestione per tutti i tipi di intervento del PSR 2014-2020, emettendo il relativo parere.

Inoltre con la deliberazione n. 1547 del 10 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha approvato i Programmi di Sviluppo Locale proposti dai 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) selezionati. In tale sede sono stati acquisiti anche i criteri di selezione specifici da applicarsi nei bandi proposti dai GAL.

Con la Deliberazione n. 1788 del 07 novembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Testo unico dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 da applicarsi nei bandi regionali, completato anche con i criteri di selezione specifici indicati dai GAL.

Successivamente il testo unico dei criteri di selezione è stato oggetto di ulteriori integrazioni e modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 220 del 08 marzo 2022.

In vista dell’apertura dei bandi relativi al Tipo di Intervento 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” si rende ora necessario procedere con l’approvazione dei criteri di selezione collegati, con conseguente aggiornamento del Testo Unico.

Coerentemente con i contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 103/CR del 04 ottobre 2022 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per il Veneto. Modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 primo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per la gestione degli effetti sull'agricoltura dell'invasione russa dell'Ucraina e per l'aumento della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 9, comma 2, l. r. 26/2011.”, si prevede di distinguere i criteri di selezione per l’azione 1 “Prevenzione da danni derivati da calamità naturali di tipo biotico” e per l’azione 2 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti”.

I criteri di selezione sono stati elaborati partendo dai principi di selezione che sono stati definiti nella modifica al testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente.

La Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, Autorità di Gestione, ha pertanto formulato la conseguente proposta di integrazione del Testo unico dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, come approvato con la DGR 1788/2016 e le successive modifiche e integrazioni. 

Con deliberazione/CR n. 110 del 18 ottobre 2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica al Testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020.

In data 3 novembre 2022, la competente Terza Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, ha espresso il parere favorevole n. 210 al testo del provvedimento, senza alcuna osservazione e richiesta di modifica al testo.

In base a quanto disposto dall’articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, le modifiche proposte ai criteri di selezione del PSR 2014-2020 sono state presentate al Comitato di Sorveglianza, convocato in data 24/10/2022 al fine di acquisirne il relativo parere. Il Comitato si è espresso con parere favorevole alle modifiche, osservando tuttavia la necessità di un chiarimento meramente tecnico sulle modalità di determinazione di alcuni punteggi della sottomisura 5.1 Azione 2 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti”.

In base a quanto disposto dall’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la Direzione AdG FEASR Bonifica ed Irrigazione ha proceduto con AVEPA, Organismo Pagatore, alla valutazione della verificabilità e controllabilità dei criteri di selezione proposti. Con propria nota prot. n. 219543/2022 del 28 ottobre 2022, Avepa ha evidenziato la necessità di alcune minime integrazioni di dettaglio tecnico alle modalità di assegnazione di alcuni punteggi della sottomisura 5.1 Azione 2 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti” nel caso in cui un’azienda abbia più di un allevamento.

Ciò premesso, si rende necessario aggiornare il testo degli allegati di cui alla deliberazione/CR n. 110 del 18 ottobre 2022 della Giunta regionale al fine di accogliere le osservazioni pervenute in ordine al miglioramento delle condizioni di verificabilità e controllabilità dei criteri di selezione.

Nello specifico le modifiche, volte a chiarire il criterio di attribuzione dei punteggi della sottomisura 5.1 Azione 2 “Investimenti atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti” nel caso in cui le aziende richiedenti il sostegno posseggano più allevamenti, riguardano quanto segue:

  1. per il Principio di selezione “5.1.1.1: Tipologia di allevamento” al termine del paragrafo “Criteri di assegnazione” viene aggiunta la frase “Il punteggio viene assegnato con riferimento all’allevamento oggetto degli investimenti. Nel caso gli investimenti previsti riguardino allevamenti di entrambe le tipologie, viene assegnato il punteggio più elevato”;
  2. per il Principio di selezione “5.1.1.2: Area di rischio in cui è situato l’allevamento, secondo il piano di prevenzione stabilito dalle competenti autorità di prevenzione veterinaria” al termine del paragrafo “Criteri di assegnazione” viene aggiunta la frase “Il punteggio viene assegnato con riferimento all’allevamento oggetto degli investimenti. Nel caso gli investimenti previsti riguardino allevamenti ricadenti in zone a diverso rischio, viene assegnato il punteggio più elevato conseguito da uno degli allevamenti”;
  3. per il Principio di selezione “5.1.1.3: - Dimensioni dell’allevamento” al termine del paragrafo “Criteri di assegnazione” viene aggiunta la frase “Il punteggio viene assegnato con riferimento all’allevamento oggetto degli investimenti. Nel caso gli investimenti previsti riguardino più allevamenti, si tiene conto della numerosità complessiva di tutti gli allevamenti oggetto di investimento.”

La Direzione regionale competente con nota  prot. n. 514657 del 07 novembre 2022 ha provveduto ad informare la competente Commissione consiliare circa le modifiche apportate al testo degli allegati di cui alla Deliberazione/CR n. 110 del 18 ottobre 2022. 

Dato atto che la Direzione regionale competente ha verificato che le modifiche ai criteri di selezione non comportano pregiudizi a carico dei beneficiari, in esito finale del percorso amministrativo di raccolta di tutte le osservazioni e dei pertinenti pareri, si propone pertanto l’approvazione dell’Allegato A che individua puntualmente le modifiche al Testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020 e dell’Allegato B, versione aggiornata e coordinata del Testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvato con DGR n. 1788 del 7 novembre 2016 e s.m.i..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento  (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la DGR n. 1000 del 9 agosto 2022 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 29 maggio 2017, che approva la versione aggiornata e coordinata del Testo unico dei criteri di selezione e dei punteggi delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in sostituzione dell’Allegato A della DGR 1788/2016;

VISTA le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 970 del 06 luglio 2018, n. 1095 del 31 luglio 2018, n. 418 del 09 aprile 2019, n. 651 del 21 maggio 2019, n. 1791 del 22 dicembre 2020, n. 812 del 22 giugno 2021 e n. 220 del 08 marzo 2022 di modifica del Testo unico dei criteri di selezione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103/CR del 04 ottobre 2022 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per il Veneto. Modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 primo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per la gestione degli effetti sull'agricoltura dell'invasione russa dell'Ucraina e per l'aumento della resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 9, comma 2, l. r. 26/2011.”;

VISTA la Deliberazione/CR n. 110 del 18 ottobre 2022 con cui della Giunta regionale ha approvato la proposta di modifica del Testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020, DGR n. 1788/2016 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole n. 210, senza alcuna osservazione e richiesta di modifica al testo, espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 3 novembre 2022 così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e s.m.i..

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che contiene le modifiche al Testo unico dei criteri per la selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del PSR 2014-2020, approvato con la DGR n. 1788/2016 e s.m.i.;
  3. di approvare l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che definisce la versione aggiornata e coordinata del Testo unico dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1410_22_AllegatoA_489490.pdf
Dgr_1410_22_AllegatoB_489490.pdf

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