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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 11 novembre 2022
Gestione delle produzioni Doc Prosecco per la vendemmia 2022 - Svincolo prodotto oggetto di stoccaggio atto ad essere designato con la denominazione Doc Prosecco di cui alla DGR n. 922 del 26 luglio 2022. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda lo svincolo parziale del prodotto atto ad essere designato con tale denominazione oggetto di stoccaggio ai sensi della DGR n. 922 del 26 luglio 2022 in conformità a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 39 della legge n. 238/2016.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 39 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito "Legge") assegna ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell'offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.
Con la DGR n. 922 del 26 luglio 2022, è stato dato seguito alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco (nel seguito Consorzio) per l'attivazione, tra le altre, della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla rivendicazione della Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2022.
Con nota prot. n. 182/2022 (prot. regionale n. 487614 data 19 ottobre 2022), il Consorzio ha chiesto alle amministrazioni Regione del Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, lo svincolo parziale del prodotto atto ad essere designato con tale denominazione ed attualmente stoccato ai sensi della già citata DGR n. 922/2022 allegando in particolare:
Con successiva nota prot. n. 186/2022 (prot. regionale n. 501178 data 27 ottobre 2022), il Consorzio, ha inoltre chiesto che le produzioni originate dal supero di cantina proveniente dagli esuberi produttivi rivendicati a riserva vendemmiale per la Docg Asolo Prosecco e la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, siano totalmente svincolate dallo stoccaggio in considerazione della modesta quantità complessiva e della semplificazione in termini di registrazioni amministrative.
La Direzione Agroalimentare ha valutato la relazione sopramenzionata secondo cui risulta necessario adeguare l'offerta di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2022 rendendo disponibile il 50% del volume stoccato ai sensi della DGR n. 922/2022, al fine di consentire l'immissione sul circuito del mercato di un quantitativo di prodotto ritenuto sufficiente a soddisfare le richieste e a mettere al riparo la denominazione da tensioni lungo la filiera che influenzano il valore della materia prima.
Quanto richiesto dal Consorzio ai sensi dell'articolo 39 della Legge, risulta, dall'analisi svolta dagli uffici regionali, coerente rispetto alla situazione di mercato rappresentata nella relazione tecnico economica ed alla tutela degli interessi della denominazione e pertanto se ne propone l'accoglimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39;
VISTO il disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l'articolo 4, comma 6, approvato con decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 31 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 dell'11 agosto 2020;
VISTA la DGR n. 922 del 26 luglio 2022 pubblicata nel BUR n. 90 del 29 luglio 2022;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
delibera
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