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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 08 novembre 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 10 ottobre 2022

Programma di interventi, per l'anno 2022, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si approva il programma di interventi, per l’anno 2022, a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare per: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La medesima legge regionale prevede, fra l’altro, all’articolo 16 - Priorità, la definizione delle priorità tra gli “aventi titolo per l’applicazione del quoziente familiare”, stabilito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

Gli “aventi titolo” sono individuati nelle fattispecie seguenti previste dalla stessa legge regionale:

  • famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
  • famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
  • famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
  • famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

I beneficiari così individuati accedono a fondi differenziati per finalità, principalmente:

  • le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10), ad un fondo a favore dei Comuni per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11), ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, alle spese di locazione e all'erogazione di servizi educativi e scolastici;
  • le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13), ad un fondo per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
  • le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose, ad un fondo per i minori impegnati nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

La norma stabilisce che la Giunta regionale adotti il provvedimento previo parere della Commissione Consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere (articolo 16, comma 2).

La Commissione Consiliare competente, ai sensi della deliberazione n. 101/CR dell’11 agosto 2020, ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell’1 settembre 2020.

Con la deliberazione n. 1309 dell’8 settembre 2020, la Giunta Regionale, tenuto conto del parere dell’1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16).

Con la deliberazione n. 816 del 23 giugno 2020, la Giunta Regionale ha istituito la “Cabina di regia per la famiglia” che, il giorno 30 maggio 2022, si è riunita ed ha approvato la proposta inerente al programma 2022 a favore delle “famiglie fragili” individuate agli articoli 10, 11 e 13, per concentrare le risorse economiche disponibili verso i bisogni maggiormente sentiti.

Con la deliberazione n. 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio Regionale, la Regione ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia”, il quale, per l’anno 2022, prevede anche quanto segue: “Attivazione di un fondo a favore dei Comuni o delle loro aggregazioni che attivano progetti verso le ‘famiglie fragili’ (art. 10, c. 1, art. 11, c. 1 e 2, art. 13)”.

Con il presente atto, si intende procedere, ora, con la definizione, per l’anno 2022, degli interventi a favore delle predette categorie di beneficiari, secondo la disciplina organizzativa riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, per un importo complessivo di euro 5.180.000,00.

Al riguardo, si specifica che:

  • la Regione del Veneto individua negli “Ambiti Territoriali Sociali” la struttura organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili - Anno 2022”;
  • la Regione assegna agli “Ambiti Territoriali Sociali” la gestione delle risorse economiche, riconoscendo agli stessi una somma per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione nonché supporto agli operatori per l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”;
  • nel territorio del rispettivo “Ambito Territoriale Sociale”, ciascun Comune collabora con l’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito Territoriale Sociale” per l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”;
  • l’ “Ambito Territoriale Sociale” è referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a:
    • divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”, comprensiva della scelta del materiale e della modalità tramite la quale effettuarne la divulgazione;
    • raccolta delle domande nel periodo compreso tra il giorno 1 maggio 2023 - 15 giugno 2023, utilizzando il modello allegato al programma, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, salvo il caso in cui l’Ambito Territoriale Sociale attivi una piattaforma web o un’application dedicata contenente le medesime informazioni dell’Allegato B;
    • esame istruttorio delle domande;
    • ammissione dei richiedenti in possesso dei requisiti ed esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;
    • approvazione della graduatoria delle domande ammissibili e delle domande non-ammissibili;
    • comunicazione relativa agli esiti della domanda;
    • attuazione degli interventi;
    • rendicontazione alla Regione;
  • agli “Ambiti Territoriali Sociali” vengono assegnate le risorse economiche previste dalla presente deliberazione, con vincolo di destinazione ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, quali fruitori finali degli interventi descritti nell’Allegato A;
  • la quantificazione delle risorse da trasferire agli “Ambiti Territoriali Sociali” è avvenuta sulla base della rendicontazione pervenuta alla Regione dai medesimi “Ambiti” per l’attuazione degli interventi previsti nel 2020 con la deliberazione n. 1309 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale, in particolare rilevando le istanze ammesse e quelle ammissibili ma non finanziate per incapienza dei trasferimenti operati dalla Regione verso gli “Ambiti Territoriali Sociali” e calcolando il peso percentuale rispetto al totale dei casi considerati (ultimi dati disponibili).

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 5.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli “Ambiti Territoriali Sociali” per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa seguenti:

  • n. 103422 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 51.346,95;
  • n. 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80. c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 13, l.r. 28/05/20, n. 20)” per euro 2.235.653,05, di cui euro 335.653,05 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
  • n. 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 323.000,00 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
  • n. 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 500.000,00;
  • n. 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 680.000,00;
  • n. 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà - trasferimenti correnti (art. 11, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 1.050.000,00;
  • n. 101141 “Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)” per euro 205.242,34 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
  • n. 103566 “Fondo nazionale per le politiche sociali - sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili o non autosufficienti - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - L.R. 17/10/2017, n.38)” per euro 30.000,00;
  • n. 103389 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per gli anziani - trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 100.000,00;
  • n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11 - art. 18, L.R. 29/12/2020, n. 39)” per euro 4.757,66,

del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.

La spesa di cui al punto precedente, trova copertura:

  • per un ammontare di euro 3.420.000,00 nei trasferimenti statali relativi al “Fondo nazionale per le politiche sociali”, di cui agli accertamenti in entrata:

    - n. 3408/2022 per euro 2.761.346,95, disposto con DDR n. 9 del 23 agosto 2022, di complessivi euro 28.558.500,17,
    - n. 902/2017 per euro 26.514,47, disposto con DDR n. 42 del 19/04/2017, di complessivi euro 20.556.462,07;
    - n. 2558/2018 per euro 21.267,05, disposto con DDR n. 51 del 21/06/2018, di complessivi euro 15.688.000,00;
    - n. 2559/2018 per euro 70.486,52, disposto con DDR n. 51 del 21/06/2018, di complessivi euro 4.807.279,53;
    - n. 1833/2019 per euro 540.385,01, disposto con DDR n. 30 del 16/04/2019, di complessivi euro 19.738.148,09,

    di cui gli ultimi quattro, per euro 658.653,05, derivano da reiscrizioni in conto avanzo, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;
     

  • per un ammontare di euro 205.242,34 nei trasferimenti statali relativi al “Fondo per le politiche della famiglia”, di cui agli accertamenti in entrata:

    - n. 24118/2015 per euro 110.665,62, disposto con DDR n. 6 del 31/12/2015, di complessivi euro 364.000,00;
    - n. 3567/2016 per euro 18.783,37, disposto con DDR n. 141 del 14/12/2016, di complessivi euro 364.000,00;
    - n. 907/2017 per euro 72.239,22, disposto con DDR n. 44 del 27/04/2017, di complessivi euro 546.000,00;
    - n. 3909/2017 per euro 1.280,60, disposto con DDR n. 176 del 15/12/2017, di complessivi euro 202.386,33;
    - n. 1610/2019 per euro 2.273,53, disposto con DDR n. 25 del 19/04/2019, di complessivi euro 332.302,53,

    derivanti tutti da reiscrizioni in conto avanzo, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 381 “Assegnazione del fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, l. 27/12/2006, n.296)”.

Il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il successivo Decreto-legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 – n. 2803);

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”, in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTA la legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTI gli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

VISTA la deliberazione n. 1309 dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale che, tenuto conto del parere del giorno 1 settembre 2020 della Commissione Consiliare competente, ha definito le priorità per l’applicazione del quoziente familiare agli aventi titolo individuati agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 16);

VISTA la deliberazione n. 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio Regionale, che ha approvato il Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia, ai sensi della legge regionale 28 maggio 2020, numero 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articolo 4, comma 1);

delibera

  1. che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare il programma di interventi, per l’anno 2022, a favore delle “famiglie fragili”, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
  3. di destinare agli interventi di cui al punto precedente l’importo complessivo di euro 5.180.000,00, che saranno successivamente assegnati agli Ambiti Territoriali Sociali, ripartiti come riportato nell’Allegato A;
  4. di approvare il modello di presentazione della domanda di partecipazione al programma di interventi, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, salvo il caso in cui l’Ambito Territoriale Sociale attivi una piattaforma web o un’application dedicata contenente le medesime informazioni dell’Allegato B;
  5. di determinare in euro 5.180.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi citati, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa seguenti:
    • n. 103422 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388) per euro 51.346,95;
    • n. 104209 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie numerose - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80. c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 13, l.r. 28/05/20, n. 20)” per euro 2.235.653,05, di cui euro 335.653,05 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
    • n. 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388) per euro 323.000,00 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
    • n. 104210 “Azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 500.000,00;
    • n. 104211 “Fondo nazionale per le politiche sociali - azioni regionali a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - art. 20, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 680.000,00;
    • n. 104213 “Azioni regionali a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà - trasferimenti correnti (art. 11, l.r. 28/05/2020, n. 20)” per euro 1.050.000,00;
    • n. 101141 “Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L. 27/12/2006, n. 296)” per euro 205.242,34 derivanti da reiscrizioni in conto avanzo;
    • n. 103566 “Fondo nazionale per le politiche sociali - sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili o non autosufficienti - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388 - L.R. 17/10/2017, n.38)” per euro 30.000,00;
    • n. 103389 “Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per gli anziani - trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” per euro 100.000,00;
    • n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11 - art. 18, L.R. 29/12/2020, n.39)” per euro 4.757,66,
    del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022;
  6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
  7. di incaricare il Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente provvedimento;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1240_22_AllegatoA_488347.pdf
Dgr_1240_22_AllegatoB_488347.pdf

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