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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 27 settembre 2022

Recepimento dell' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021).

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. In particolare, nell' allegato III, sez. IV, il Regolamento suddetto definisce precisi requisiti per quanto concerne l'immissione sul mercato delle carni di selvaggina selvatica.

Al riguardo si rileva che negli ultimi anni si è riscontrato un costante incremento della richiesta e dell'offerta di carni di selvaggina, anche nel territorio regionale, al di fuori delle aree tradizionalmente vocate. Nella ristorazione pubblica, invero, la preparazione di piatti a base di selvaggina si trova sempre con più frequenza, con un notevole incremento, in particolare, della disponibilità di tipologie diverse di selvaggina selvatica, tra le quali gli ugulati (cinghiali, cervi, daini, caprioli, camosci, mufloni). Parimenti, l'acquisto al dettaglio di tali carni da parte dei consumatori è costantemente aumentato negli ultimi cinque anni.

La maggior parte della selvaggina da carne può essere oggetto di prelievo venatorio, ai sensi della normativa di settore, mentre alcune specie sono sottoposte a specifici piani di controllo numerico, sia nei Parchi sia in altre aree del territorio in cui gli animali devono essere contenuti numericamente o la specie deve essere eradicata. D'altra parte si deve tener conto che i cacciatori che abbattono selvaggina in altri Paesi membri dell'Unione Europea o sul territorio extracomunitario possono movimentare le carni verso l'Italia, a determinate condizioni.

La selvaggina selvatica, inoltre, costituisce un importante strumento di valutazione della prevalenza di parassiti e di altri agenti zoonotici (ad es. responsabili di trichinellosi, echinoccocosi, toxoplasmosi, brucellosi, tubercolosi) e di sentinella per "early warning" in caso di malattie degli animali che comportano danni importanti alla zootecnia.

In un contesto di ampio utilizzo di carni di animali di selvaggina selvatica, abbattuta  a caccia o nell'ambito dei piani di contenimento attuati dagli enti competenti e/o dal personale abilitato, e di grande richiesta da parte delle filiere della grande distribuzione organizzata (GDO), dei ristoratori e dei consumatori, si è ritenuto necessario elaborare, a livello nazionale, delle linee guida di riferimento al fine di armonizzare le indicazioni relative all'igiene della produzione di questa tipologia di carni, così come definita ai punti 1 e 5 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004, nonchè le relative attività di controllo ufficiale.

A tale scopo, il 25 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è stata sancita un'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" .

Per le motivazioni esposte, si propone di recepire a livello regionale il documento concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Repertorio Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021), quale "Allegato A" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrale e sostanziale. 

Si propone, infine, di incaricare l'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, competente per materia, di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, elaborando le specifiche linee operative per darvi concreta attuazione nelle diverse realtà del territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali […];

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell'8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione del 10 agosto 2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTA la Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; 

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25/03/2021);

VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2305 del 28 luglio 2009 avente ad oggetto “Controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta”;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancita il 25 marzo 2021,  sul documento recante le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021), quale "Allegato A" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di individuare nella Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la struttura competente a dare esecuzione al presente provvedimento e ad elaborare le specifiche linee operative per darvi concreta attuazione nelle diverse realtà del territorio regionale;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.

(seguono allegati)

Dgr_1182_22_AllegatoA_486256.pdf

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