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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 23 settembre 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 06 settembre 2022

Approvazione dei disciplinari di produzione degli avicoli-carne, del coniglio alimentato con fieno e del vitellone e scottona allevati ai cereali. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2. DGR n. 195 del 28 febbraio 2022.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il testo definitivo del disciplinare di produzione degli avicoli-carne e il testo coordinato dei disciplinari di produzione del coniglio alimentato con fieno, già coniglio al fieno, e del vitellone e scottona allevati ai cereali, già vitellone/scottona ai cereali, a conclusione della procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2022/0141/I). I tre progetti di regole tecniche, notificati alla Commissione europea, sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 28 febbraio 2022. L’obbligo di eseguire la procedura d’informazione è previsto dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L’articolo 5 della Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

Il terzo comma dell’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva precisa che “Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 195 del 28 febbraio 2022 la Giunta regionale ha approvato il progetto di disciplinare di produzione degli avicoli-carne e i progetti di modifica dei disciplinari di produzione del coniglio al fieno e del vitellone/scottona ai cereali, di cui all’allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i., per l’applicazione nell’ambito del sistema di qualità QV.

Con nota prot. n. 106088 dell’8 marzo 2022 la struttura regionale competente ha inviato i citati progetti di disciplinari di produzione QV al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MISE), chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2022/0141/I. 

Con nota prot. n. 0186342 del 1° giugno 2022 l’Unità Centrale di notifica 2015/1535 del MISE ha inviato le osservazioni formulate dalla Commissione sul progetto di disciplinare degli avicoli-carne notificato, alle quali la struttura regionale competente ha risposto con nota prot. n. 306203 dell’11 luglio 2022.

Le osservazioni della Commissione non hanno determinato la necessità di modificare il citato progetto di regola tecnica notificato. 

Infine, la Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, ha predisposto il testo coordinato del disciplinare di produzione del coniglio alimentato con fieno, comprensivo delle modifiche apportate dall’Allegato B al presente provvedimento, e del disciplinare di produzione del vitellone e scottona allevati ai cereali, comprensivo delle modifiche apportate dall’Allegato C al presente provvedimento.

Per concludere la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva si rende necessario approvare le seguenti regole tecniche della L.R. n. 12/2001:

  1. il testo definitivo del disciplinare di produzione degli avicoli-carne, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. la modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), di cui all’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. la modifica del disciplinare di produzione del vitellone/scottona ai cereali (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), di cui all’Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  4. il testo coordinato del disciplinare di produzione del coniglio alimentato con fieno, di cui all’Allegato D al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  5. il testo coordinato del disciplinare di produzione del vitellone e scottona allevati ai cereali, di cui all’Allegato E al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione Agroalimentare è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo delle regole tecniche notificate e degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione;
  2. pubblicare i testi dei disciplinari di produzione approvati con il presente provvedimento sul sito internet della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 28 febbraio 2022;

VISTE le note della Direzione Agroalimentare prot. n. 106088 dell’8 marzo 2022 e prot. n. 306203 dell’11 luglio 2022;

PRESO ATTO della nota dell’Unità Centrale di notifica 2015/1535 del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0186342 del 1° giugno 2022;  

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le seguenti regole tecniche della L.R. n. 12/2001:
    1. il testo definitivo del disciplinare di produzione degli avicoli-carne, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    2. la modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    3. la modifica del disciplinare di produzione del vitellone/scottona ai cereali (allegato F della DGR n. 1330/2013 e s.m.i.), Allegato C al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    4. il testo coordinato del disciplinare di produzione del coniglio alimentato con fieno, Allegato D al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
    5. il testo coordinato del disciplinare di produzione del vitellone e scottona allevati ai cereali, Allegato E al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1098_22_AllegatoA_484741.pdf
Dgr_1098_22_AllegatoB_484741.pdf
Dgr_1098_22_AllegatoC_484741.pdf
Dgr_1098_22_AllegatoD_484741.pdf
Dgr_1098_22_AllegatoE_484741.pdf

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