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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 23 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 23 agosto 2022

Linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi. Articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si impartiscono alle aziende ed enti del SSR  indirizzi per dare attuazione alle disposizioni indicate nelle disposizioni legislative in oggetto, concernenti la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e la valorizzazione, anche al fine della reinternalizzazione dei servizi appaltati, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto alcune misure dirette a rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali per il recupero delle liste d'attesa e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, nei limiti di spesa consentiti per gli enti del SSN dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato, da ultimo, dal comma 269 dello stesso articolo 1 della L. 234/2021.

In particolare, la lettera b), primo periodo, del comma 268 dispone che fino al 31 dicembre 2023 gli enti del SSN possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ora assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del D.L n. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 (articolo che detta disposizioni per il reclutamento di personale a tempo determinato con procedure semplificate, in connessione all’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2) e che abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti dalle regioni. La stessa norma fa salve le stabilizzazioni previste dall’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

La lettera c) del comma 268 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale (ora assorbito dal PIAO), avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.

Con riferimento specifico alle procedure di stabilizzazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Documento 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022, che contiene alcune indicazioni in ordine all’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021.

In particolare, il predetto documento fornisce un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali.

In merito all’applicazione delle disposizioni contenute nelle sopra riportate lettere b) e c) dell’articolo 1, comma 268, della L. 234/2021, i competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale hanno attivato due tavoli di confronto con le Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità. Al termine del confronto, in data 12 luglio 2022 e in data 19 luglio 2022 sono stati sottoscritti due verbali, di contenuto analogo, dall’Assessore alla Sanità – Servizi Sociali – Programmazione Socio Sanitaria, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR e, rispettivamente, dalla maggior parte delle Organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità, con i quali sono stati concordati i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b) e c), della L. 234/2021. I contenuti dei predetti verbali sono recepiti nelle linee di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del SSR (di seguito denominate aziende) allegate alla presente deliberazione (Allegato A).

Le linee di indirizzo in parola mirano a consolidare il percorso di potenziamento degli organici del personale del Servizio sanitario regionale, sia per far fronte ad una eventuale recrudescenza della pandemia da Covid 19, sia per proseguire con le attività di recupero delle prestazioni non erogate e delle liste di attesa, nonché, in una prossima prospettiva, l’implementazione e lo sviluppo del modello di sanità territoriale delineato dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, con il quale è stato adottato il regolamento per la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

In questo quadro, alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene necessario, da un lato stabilizzare il personale precario che ha svolto attività nel periodo pandemico, definendo regole omogenee per i percorsi di stabilizzazione attivati dalle aziende, e dall’altro dare piena applicazione presso le stesse aziende ai percorsi di internalizzazione/reinternalizzazione di servizi sanitari esternalizzati.

Si sottolinea che tali linee di indirizzo, oltre a recepire i contenuti dei predetti verbali di confronto, sono anche coerenti, per quanto riguarda i procedimenti di stabilizzazione, con il citato Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27 luglio 2022.

In relazione, invece, ai processi di internalizzazione dei servizi e alle correlate procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 268, lett. c) della L. 234/2021, le linee di indirizzo contengono ulteriori indicazioni per le aziende, volte in primis a consentire l’internalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitatri esternalizzati laddove le attività esternalizzate possano essere espletate all’interno delle stesse aziende con minori costi e assicurando livelli di qualità e appropriatezza pari o superiori a quelli delle strutture esterne, anche in relazione alla rilevanza dei livelli assistenziali che le stesse sono chiamate a garantire.

Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione delle predette linee di indirizzo e si incarica il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e s. m. e i.;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n.113;

VISTO l’articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77;

VISTO il Documento delle Regioni e delle Province autonome 22/154/CR7a/C7del 27 luglio 2022 sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare le linee di indirizzo, contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione, e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, nei confronti delle aziende ed enti del SSR per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario e per la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie nei servizi appaltati in funzione della reinternalizzazione degli stessi servizi, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
     
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione della presente deliberazione;
     
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1048_22_AllegatoA_483946.pdf

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