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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 23 settembre 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1047 del 23 agosto 2022

Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive per i servizi di emergenza-urgenza di cui alla L.R. 27 maggio 2022, n. 12. Articolo 1, commi 435 e 435-bis della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modifiche all'Allegato A, lett. b) ed h) alla D.G.R. n. 1250 del 1° settembre 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, alla luce delle previsioni di cui all’articolo 21, comma 4 della L.R. 12/2022 e a seguito della sottoscrizione di due verbali di confronto con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità in data 2 agosto 2022, si modificano le linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive effettuate dalla stessa Dirigenza e le determinazioni relative all’applicazione dell’articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1250 del 1° settembre 2020, a seguito di un verbale di confronto sottoscritto il 25 agosto 2020  dall’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio-sanitarie e Sociali, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e dalle rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità, sono state impartite le linee generali di indirizzo nei confronti delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale (di seguito denominate aziende), attuative dell’articolo 6 del CCNL della Dirigenza dell’Area Sanità stipulato il 19 dicembre 2019, che individua una serie di materie sulle quali si realizza il confronto tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali della medesima Dirigenza in funzione della possibile emanazione da parte delle stesse Regioni di linee generali di indirizzo anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa.

Fra le altre materie oggetto del confronto regionale vi sono state quelle relative alle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 del citato CCNL del 19 dicembre 2019, nonché quelle riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.e. i., che hanno stanziato risorse destinate, dall’anno 2019 all’anno 2026, ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della Dirigenza medica, sanitaria e veterinaria. Le risultanze del confronto regionale e delle correlate linee di indirizzo regionali afferenti alle due predette materie sono contenute, rispettivamente, alle lettere b) e h) dell’Allegato A alla D.G.R. 1250/2020.

Con riferimento alla materia relativa alle prestazioni aggiuntive è recentemente intervenuto il legislatore regionale con la L.R. 27 maggio 2022, n. 12, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”, che all’articolo 21, comma 4, dispone quanto segue:

“Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall’articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata, sino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi”.

La predetta disposizione prende atto del contesto di grande criticità in cui versano le U.O. di Pronto soccorso di tutto il territorio e mira salvaguardare la continuità dei servizi e la qualità dei livelli assistenziali, puntando alla valorizzazione dei medici che già operano all’interno dei servizi sanitari e limitando il ricorso alle esternalizzazioni.

Con riferimento alle risorse per l’incremento dei fondi contrattuali di cui all’art. 1, comma 435-bis della L. 205/2017 è invece intervenuto il parere del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 188058 del 5 luglio 2022, che ha riconosciuto il carattere “montante” delle stesse.

Inoltre si è posta la necessità di rivedere per l’anno 2022 e seguenti le condizioni di accesso ad una quota delle predette risorse da parte delle aziende sanitarie, condizioni definite nell’Allegato A della D.G.R. 1250/2020.

I competenti uffici dell’Area Sanità e Sociale hanno pertanto attivato un tavolo di confronto con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità per valutare la modifica di quanto convenuto nel 2020 sulle questioni di cui sopra. Al termine del confronto, in data 2 agosto 2022, sono stati sottoscritti due verbali di confronto dall’Assessore alla Sanità – Servizi Sociali – Programmazione Socio Sanitaria, dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, dal Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR e dalle Organizzazioni sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità, con i quali sono state concordate le modifiche e le integrazioni ai punti b) e h) del verbale di confronto del 25 agosto 2020.

Il contenuto del verbale riguardante le integrazioni alla lettera b) dell’Allegato A) alla D.G.R. 1250/2020 in materia di effettuazione di prestazioni aggiuntive da parte della Dirigenza dell’Area Sanità nelle Unità Operative di Pronto soccorso è recepito nelle allegate linee di indirizzo (Allegato A) nei confronti delle aziende, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si descrivono invece di seguito le proposte di modifica alla lettera h) dell’Allegato A della D.G.R. 1250/2020 concernente l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della L. 205/2017.

Al riguardo si ricorda preliminarmente che la D.G.R. 1250/2020, come stabilito dall’art. 96, comma 3, lett. d) del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità, ha previsto che le risorse derivanti dall’applicazione del comma 435 vadano ad incrementare il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Considerato che per le risorse derivanti dal comma 435-bis, introdotto successivamente alla sottoscrizione del CCNL, non è invece previsto il fondo di destinazione, la stessa deliberazione regionale, ha previsto, come convenuto con le Organizzazioni sindacali nel verbale di confronto del 25 agosto 2020, che per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, le stesse risorse siano destinate all’incremento del Fondo per la retribuzione degli incarichi.

Si ricorda inoltre che per la distribuzione delle risorse (sia riconducibili al comma 435 che al comma 435-bis)  tra le aziende è stato utilizzato un criterio perequativo, finanziando maggiormente le aziende che presentano valori pro capite più bassi dei singoli fondi considerati.

In particolare, è stato disposto di distribuire le predette risorse per il 30% in relazione al personale in servizio e per il rimanente 70% sulla base di una distribuzione perequativa basata sul valore medio pro capite del fondo stesso, per gli esercizi 2020 e 2021.

Il contenuto dell’Allegato A alla DGR 1250/2020, lett. h), sopra sinteticamente riassunto, necessita di alcune integrazioni in rapporto, in primis, come sopra accennato, al parere del Ministero dell’economia e delle finanze 188058/2022 che ha riconosciuto il carattere montante delle risorse di cui al comma 435-bis.

Per quanto riguarda l’accesso alle risorse in argomento l’Allegato A della DGR 1250 del 1° Settembre 2020 aveva previsto che alle aziende che presentassero residui nel “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e nel “Fondo per la retribuzione degli incarichi” in misura eccedente il 10%, avendo a riferimento i dati dell’ultimo Conto Annuale certificato, la quota “perequativa” attribuibile avrebbe dovuto essere decurtata del 50% per il 2022 e del 100% per gli anni seguenti e che le quote di spettanza eventualmente non attribuite avrebbero dovuto essere trattenute dalla Regione e riassegnate alle aziende stesse per le annualità successive, al verificarsi della condizione prevista.

Tuttavia negli incontri con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza dell’Area Sanità è emersa l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso alle quote perequative per l’esercizio 2022 e seguenti, sopra riportate.

Considerata, infatti, la notevole variabilità dei residui a livello aziendale, tenuto conto che nell’ultimo biennio le aziende potrebbero aver riscontrato delle difficoltà nell’applicazione degli istituti legati alla contrattazione integrativa aziendale, è stata rappresentata la necessità di distribuire anche le quote 2022, senza condizionarle al criterio di utilizzo dei fondi.

Conseguentemente, a modifica ed integrazione della lettera h) dell’Allegato A alla DGR 1250/2020, si propone:

  • di prendere atto della quota aggiuntiva di risorse derivante dal comma 435-bis, che si consolida nel “Fondo per la retribuzione degli incarichi” a partire dal 2021, ricalcolata sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze con la citata nota 188058/2022. Considerato che l’esercizio 2021 è già concluso, le risorse riferite a tale anno non potranno che essere liquidate in forma di retribuzione di risultato;
  • di non assoggettare ad alcuna condizionalità l’accesso alla ripartizione della quota perequativa dei Fondi per l’anno 2022;
  • di individuare, per l’anno 2023 e successivi, i seguenti criteri per la distribuzione delle risorse del comma 435: a modifica del criterio precedentemente individuato, il 50% sulla base del personale in servizio e il 50% sulla base di una distribuzione perequativa, determinata sul valore medio pro-capite del fondo stesso; per le risorse del comma 435-bis sono confermate le percentuali del 30% e del 70% ;
  • di stabilire che per l’anno 2023, le aziende avranno diritto alla quota perequativa solo qualora abbiano, entro il 30 giugno 2023, completato la contrattazione integrativa aziendale, affrontato e definito le materie previste per il confronto e abbiano dato piena attuazione al sistema degli incarichi dirigenziali, come definito dal Capo II, Titolo III, del CCNL Dirigenza Sanitaria 2016-2018;
  • di stabilire che per l’anno 2024 le aziende non potranno accedere alla quota perequativa, che rimarrà accantonata, qualora i residui 2022 del “Fondo per la retribuzione degli incarichi” siano superiori all’8% e i residui, sempre 2022, del “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” siano superiori al 10%;
  • di precisare che, dal 2025, le aziende non potranno accedere alla quota perequativa qualora i residui del “Fondo per la retribuzione degli incarichi” e i residui del “Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro” siano superiori, ciascuno, all’8%. Il criterio di accesso alla quota perequativa rimarrà quello previsto al punto precedente, ma per la valutazione delle quote residue dei due fondi oggetto di analisi si farà sempre riferimento al dato del conto annuale riferito a due esercizi precedenti (valutazione della quota 2025 sulla base dei dati dei residui 2023, valutazione della quota 2026 sulla base dei dati dei residui 2024);
  • di dare atto che la Regione provvederà ad eventuali adeguamenti compensativi in caso di modifica dei criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale che comportino variazioni nelle risorse destinate;
  • di dare atto che le quote di spettanza oggetto di ripartizione sulla base dell’elemento perequativo, eventualmente non attribuite, saranno accantonate per tre anni, in attesa di verifica della condizionalità negli esercizi successivi; se dopo i suddetti tre anni le condizionalità sopra esposte non saranno soddisfatte, le aziende perderanno il diritto alla loro attribuzione e i suddetti importi saranno attributi proporzionalmente fra le aziende in regola con le condizionalità.

Si evidenzia, infine, che nel verbale di confronto del 2 agosto 2022 le parti hanno convenuto che dal 2023 sia previsto uno specifico obiettivo da assegnare ai Direttori Generali delle aziende inerente la corretta applicazione del verbale stesso, con riferimento alle specifiche condizionalità previste.

Premesso quanto sopra, si incarica il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l’articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.e. i.;

VISTO il CCNL della Dirigenza dell’Area Sanità del 19 dicembre 2019;

VISTO l’articolo 21 della L.R.  27 maggio 2022, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 1250 del 1° settembre 2020;

VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto che l’articolo 21, comma 4 della L.R. 27 maggio 2022 , n. 12 ha introdotto disposizioni per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l’utilizzo delle esternalizzazioni;
     
  3. di approvare, a modifica ed integrazione della lettea b) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1250 del 1° settembre 2020, ed in attuazione della predetta norma, le linee di indirizzo, allegate al presente provvedimento (Allegato A), nei confronti delle aziende ed enti del SSR in materia di effettuazione di prestazioni aggiuntive da parte della Dirigenza dell’Area Sanità nelle Unità Operative di Pronto Soccorso;
     
  4. di modificare ed integrare secondo le indicazioni contenute nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate, i contenuti della lettera h) dell’Allegato A alla D.G.R 1° settembre 2020, n. 1250, con la quale sono state assunte determinazioni in ordine alle risorse di cui all’articolo 1, commi 435 e 435-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
     
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
     
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1047_22_AllegatoA_483945.pdf

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