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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 agosto 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 964 del 02 agosto 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria massima (Titolo III, articolo 4 del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. 28 gennaio 2022, n. 2).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento viene determinato l’Indice di Densità Venatoria (IDV) massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per la stagione venatoria 2022/2023, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale come disposto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.

In particolare la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) minima e massima per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n. 157/1992 («Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.»).

Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, al Titolo III, articolo 4, ferme restando le indicazioni statali concernenti l’Indice di Densità Venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

L’Indice di Densità Venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel TD – Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici e individuati con provvedimento specifico, viene calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori della stagione 2022/2023 e la superficie TASP come di seguito individuati:

  • Superficie TASP = superficie TASP regionale, al netto della Zona Faunistica delle Alpi nonché escluse:
    • la superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (parchi e riserve);
    • la superficie TASP del TLV, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;
    • la superficie del TD (al netto della superficie del Parco Regionale del Delta del Po), per il quale è riconosciuto un Indice di Densità Venatoria “di tutela” inferiore all’Indice di Densità Venatoria regionale.
  • Numero di cacciatori = totale cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi, nonché sottratti:
    • il numero di cacciatori complessivamente ammessi nel territorio lagunare e vallivo, comunque non superiore a tre volte il numero di appostamenti lagunari;
    • il numero di cacciatori ammessi nel territorio deltizio, sulla base dell’Indice di Densità Venatoria “di tutela”.

L’Indice di Densità Venatoria minimo, relativo al solo TASP riferito al territorio di pianura - con esclusione quindi del TASP compreso nella Zona Faunistica delle Alpi (di seguito ZFA) - può essere calcolato nei termini seguenti:

  • TASP regionale (esclusi ZFA e parchi) = ha 934.861,95;
  • Numero di cacciatori (esclusa ZFA): 34.365;

Quindi, il valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA) risulta pari a 1 cacciatore/27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi).

Detto valore calcolato a livello regionale è comunque inferiore al valore dell’Indice di Densità Venatoria minimo fissato a livello nazionale nel 1993 e pari a 1 cacciatore/18 ha TASP (esclusa ZFA).

Tutto ciò premesso, al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l’iscrizione ad un Ambito Territoriale di Caccia, in questa sede si determina il solo Indice di Densità Venatoria massima, per la stagione venatoria 2022/2023, in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale, corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale. Tale indice prende anche in considerazione gli eventuali cacciatori che, nel corso della stagione venatoria, dovessero avvalersi dell’istituto della mobilità venatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017 e con L. R. n. 30/2018;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» »;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.»;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022/2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 «Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027).»;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria (IDV) massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e per la stagione venatoria 2022/2023 in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), ai sensi e per i fini di cui al Titolo III, articolo 4 del Regolamento di Attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2023 (PFVR 2022/2023), approvato con L. R. n. 2/2022;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'attuazione del presente provvedimento;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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