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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 agosto 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 19 luglio 2022

Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame vengono aggiornati i requisiti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i requisiti di cui alle DGR n.1080/2007 e DGR n.1515/2015, come licenziati dall’Organismo Tecnico Consultivo - OTC ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 22/2002.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L’accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Il legislatore regionale ha disciplinato il sistema di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza con la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012. Successivamente, il citato ambito è stato oggetto di specifici approfondimenti mediante la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla revisione dei requisiti ed i cui esiti sono stati sottoposti al parere dell’organismo tecnico-consultivo OTC, Organismo costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonchè da componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, nominato da ultimo con Decreto del Direttore dell’Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021 e di cui la Giunta regionale si avvale ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale n. 22/2002.

L’OTC, convocato con nota prot. reg. 143354 del 29 marzo 2022, nella seduta dell’11 aprile 2022, ha espresso il seguente parere:

  • Parere favorevole in merito alla richiesta di aggiornamento dei requisiti per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza di cui alle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, in relazione alla proposta pervenuta da Azienda Zero con nota acquisita al prot. reg. 60549 del 10 febbraio 2022.

L’OTC su tale argomento, con nota prot. reg. 187355 del 26 marzo 2022, ha formulato altresì delle osservazioni di carattere generale e di dettaglio riscontrate da Azienda Zero con prot. reg. 211778 del 10 maggio 2022 e quindi recepite come da Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, così composto:

parte A – requisiti per il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
parte B – requisiti per il rilascio /rinnovo dell’accreditamento istituzionale;
parte C – requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;
parte D – indicatori di performance per la verifica dell’attività di soccorso e trasporto sanitario;
parte E – requisiti della formazione e del personale.

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone la definizione dei requisiti, dei requisiti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per il personale addetto in aggiornamento dei requisiti di cui alle DGR n. 1080/2007 e DGR n. 1515/2015 per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”;

VISTA la DGR n. 1080 del 17 aprile 2007: “L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario”;

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 “Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014”;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
     
  2. di approvare i requisiti per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i requisiti approvati dalle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, così come da Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, così suddiviso:

    parte A – requisiti per il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
    parte B – requisiti per il rilascio /rinnovo dell’accreditamento istituzionale;
    parte C – requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;
    parte D – indicatori di performance per la verifica dell’attività di soccorso e trasporto sanitario;
    parte E – requisiti della formazione e del personale.
     

  3. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere e allo I.O.V. nonché ad Azienda Zero ed al CREU al fine di consentire la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento;
     
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_870_22_AllegatoA_481683.pdf

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