Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 05 agosto 2022


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 05 luglio 2022

Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a ridefinire i confini e la classificazione di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) di cui alla D.G.R. n. 200/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di MBV. Tale attività nel territorio regionale vanta, infatti, una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al fine di garantire la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa dell'Unione europea. In particolare: Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 relativo a specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Regolamento (UE) 2017/625 (che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il Regolamento (CE) n. 882/2004) che ha innovato la disciplina dei “controlli ufficiali”, svolti dalle Autorità competenti, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia, fra le altre, degli alimenti, stabilendo un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei citati "controlli ufficiali" e delle "altre attività ufficiali"; Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

Allo scopo di adeguare la terminologia utilizzata nei provvedimenti dall’Amministrazione Regionale alla vigente legislazione europea, si propone di utilizzare d’ora in avanti il termine “zona” di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, in sostituzione del termine “ambito”.

Per quanto attiene alle zone di produzione e di stabulazione dei MBV, la Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021, ha provveduto a ridefinire i confini delle zone (ambiti) di produzione, di raccolta e di stabulazione dei MBV in ambito marino, provvedendo alla riclassificazione, per il triennio 2018-2020, delle zone di produzione, raccolta e stabulazione medesime.

Premesso quanto precede, si è manifestata la necessità di una nuova definizione dei confini di alcune delle zone (ambiti) di produzione. In tal senso si sono espresse le Autorità Competenti Locali  (ACL) - Aziende ULSS - i cui Servizi Veterinari hanno effettuato, con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe), una attenta disamina delle istanze rappresentate delle categorie professionali coinvolte. 

In particolare, il Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale – dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, in data 22 marzo 2022, con nota acquisita al prot. n. 130759, ha inviato ai competenti uffici regionali della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, struttura tecniche dell'Autorità Competente Regionale (ACR) in materia, una formale richiesta di modifica e ridefinizione della estensione delle zone (ambiti) di produzione per l’attività di molluschicoltura. Di conseguenza, nella successiva riunione tenutasi il 19 aprile 2022 in modalità videoconferenza, il cui verbale è agli atti dell’U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, ed a cui hanno partecipato i membri del Gruppo di Lavoro Regionale del settore dei molluschi e alcuni stakeholder del settore dei molluschi, è stato deciso di ridefinire l’estensione di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di MBV del territorio di competenza dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, al fine di migliorare la gestione del monitoraggio delle biotossine algali.

Inoltre, in data 3 maggio 2022 è stata fatta una successiva riunione in modalità videoconferenza, il cui verbale è agli atti dell’U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a cui hanno partecipato i veterinari dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e alcuni stakeholder del settore molluschi, nel corso della quale è stato proposto e deciso di ridefinire i confini di alcune delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di MBV del territorio di competenza della Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale. Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario IAOA dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, con nota acquisita al prot. n. 203586 del 05/05/2022, ha successivamente inviato ai competenti uffici regionali formale istanza di modifica di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione, ubicate a mare, per l’attività di molluschicoltura. 

Premesso quanto precede, si è proceduto a modificare i confini di alcune delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di MBV definite con la sovra citata D.G.R. n. 200/2021 (Allegato A), in accoglimento delle istanze sovra citate delle categorie professionali coinvolte, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Competenti Locali (ACL). 

Le mappe che mostrano l'individuazione dei confini e delle coordinate geografiche che identificano i vertici dei poligoni in cui sono ubicate le nuove zone di produzione e di stabulazione sono riportate nell’ “Allegato A” al presente provvedimento, costituente parte integrante dello stesso, che si propone di adottare a modifica della D.G.R. n. 200/2021, sostituendone il relativo “Allegato A”.

Si precisa inoltre che, ai sensi degli artt. 52 e ss. del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019, le Autorità Competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione in cui autorizzano la raccolta di molluschi bivalvi vivi come zone di classe A, classe B e classe C, in funzione del livello di contaminazione fecale. Nel dettaglio, possono classificare come: di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano; di classe B le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione e, infine, come di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata. 

Al riguardo, con nota acquisita al prot. n. 167174 del 12/04/2022, è pervenuta alla competente struttura regionale la relazione relativa all'indagine sanitaria/ambientale e la proposta di classificazione della specie ostrica concava (Crassostrea gigas) nella zona di produzione e di stabulazione 19L027 (Laguna della Vallona Sud) da parte dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana. 

Dalla lettura della predetta proposta si evince e si concorda che:

  • la zona di produzione e di stabulazione (ambito) 19L027 risulta già classificata in classe “B” per la raccolta di vongole veraci (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum);
  • gli esiti delle analisi microbiologiche preliminari, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n.853/2004, (UE) n. 2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla DGR 870/2011, rendono compatibile una classificazione in classe “B”;
  • gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività, Diossina/PCB e PCB ndl, IPA) non evidenziano superamento dei limiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
  • il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato in prossimità dello scarico del depuratore dell’abitato di Porto Levante, coordinate geografiche: 45,03459474 N, 12,39727332 E.

Si propone, dunque, di accogliere la proposta di classificazione in “B”, della zona (ambito) di produzione e di stabulazione di MBV 19L027 relativamente all’allevamento di ostrica concava (C. gigas) avanzata dall’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana.

Va ulteriormente evidenziato che con D.G.R. n. 607 dell’11 maggio 2021 è stata stabilita la classificazione “iniziale”, in classe “B”, della zona (ambito) di produzione e di stabulazione di MBV 19L019 (Laguna della Marinetta Est) relativamente all’allevamento di ostrica concava (C. gigas). A questo riguardo l'ACL, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto dei Prodotti Ittici dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana, con nota acquisita al prot. n. 222127 del 16/05/2022, ha comunicato il termine del programma di campionamento previsto dalla D.G.R. n. 870/2011. L’esito delle analisi mostra la conformità alle prescrizioni previste per le zone di classe “B” per la specie ostrica concava (C. gigas).

Si ritiene di precisare, inoltre, che con D.G.R. n. 1519 del 22 ottobre 2019 e con D.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021 la Giunta Regionale ha avviato il percorso procedurale per l'approvazione della Carta Ittica Regionale. A tal fine, con D.G.R. n. 1042/2021 è stato avviato il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Carta Ittica Regionale, tutt'ora in itinere, ed è stata adottato, tra gli altri, anche l'elaborato costituente la proposta di Carta Ittica Regionale denominato “Piano di Gestione Acque salmastre - Zona C” (Allegato G). Tale elaborato prevede il divieto di allevamento, di raccolta e di pesca nelle aree lagunari di alcune specie di molluschi di origine marina, quali: la cappasanta o conchiglia di S. Giacomo (Pecten jacobaeus) - volg. capasanta, il fasolaro (Callista chione), la tellina (Donax sp.), la vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adratica, e il tartufo (Venus verrucosa), salvi i rinnovi delle autorizzazioni all’allevamento della sola specie tartufo (V. verrucosa) che saranno già rilasciate alla data di approvazione della Carta Ittica regionale, a condizione che le imprese titolari dimostrino di avere conseguito una effettiva produzione commerciale nel triennio antecedente alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

A questo riguardo si rappresenta che, attualmente, per quanto concerne la normativa del settore della sicurezza alimentare, le zone (ambiti) di produzione e di stabulazione 12L052 (La Campana) e 12L053 (Spignon) sono di classe “A” per la specie tartufo (V. verrucosa), mentre la zona (ambito) di produzione e di stabulazione lagunare 14L002 (Valleselle Sopravento) è in classe “B” per la specie vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adratica nel territorio di competenza dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima. A seguito, tuttavia, della sospensione temporanea della raccolta, dell’allevamento e della pesca della vongola o lupino (C. gallina) - volg. vongola adriatica nelle acque interne e marittime interne, disposta con D.G.R. n. 463 del 23 aprile 2019, successivamente prorogata con D.G.R. n. 1517 del 10 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, non sono stati più eseguiti i campionamenti di monitoraggio della specie di vongola medesima, né sono stati più avviati procedimenti per nuova classificazione della specie in parola in acque interne o marittime interne.

Alla luce di quanto previsto con le sovra citate D.G.R. n. 463/2019 e D.G.R. n. 1517/2020 e, in considerazione di quanto previsto nella proposta di Carta Ittica Regionale di cui alla D.G.R. n. 1042/2021, alla quale si propone di allinearsi sin da ora, si propone la revoca della classificazione in classe “B” della zona (ambito) di produzione e stabulazione 14L002 per la specie vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adriatica e la conferma dell'attuale classificazione delle zone (ambiti) di produzione e stabulazione 2L052 e 12L053 per la specie tartufo (V. verrucosa).

Le risultanze di quanto sopra esposto, unitamente all’aggiornamento dei confini delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione classificate per le specie di MBV sono riportate nell’ “Allegato B” al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, che si propone di adottare a modifica della D.G.R. n. 200/2021, sostituendone il relativo Allegato B, come già modificato dalle D.G.R. n. 607/2021 e n. 1096/2021. 

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, struttura tecnica  di riferimento dell'Autorità Competente Regionale (ACR), all’adozione di una nuova denominazione unica regionale dei Punti Fissi di Campionamento (PFC). 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il  Regolamento (CE) N. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; 

VISTA la linea guida “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la linea guida comunitaria “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA l’Intesa tra il Governo e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;

VISTA la D.G.R. n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la D.G.R. n. 391 del 31 marzo 2015 relativa alla pianificazione dei controlli da svolgere nel territorio di competenza regionale in applicazione al Piano Nazionale Integrato (PNI 2015-2018) per il quadriennio 2015-2018;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la D.G.R. n. 1722 del 17 novembre 2018 “Molluschi bivalvi vivi destinati all’immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870”;

VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la D.G.R. n. 607 dell’11 maggio 2021 “Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 1096 del 9 Agosto 2021 “Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace (Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune di Porto Viro”;

VISTA la D.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021 “Adozione della Carta Ittica Regionale di cui all’articolo 5 della L.R. n. 19/1998 ai fini dell’avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009”.

VISTA la D.G.R. n. 463 del 23 aprile 2019 “Disposizioni esecutive, di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 19/1998. Sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more della approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 1517 del 10 novembre 2020 “Proroga del termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica, Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more della approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che per i provvedimenti dell’Amministrazione Regionale il termine “zona” di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, viene utilizzato in sostituzione del termine “ambito”;
  3. di approvare la modifica e la ridefinizione della estensione di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al commercio per il consumo umano, di cui all’ “Allegato A” al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
  4. di classificare in classe “B” la zona di produzione 19L027 (Laguna della Vallona Sud) relativamente all’allevamento di ostrica concava (Crassostrea gigas), già classificata per altre categorie di MBV;
  5. di attribuire in modo definitivo la classe "B" alla zona di produzione e stabulazione 19L019 (Laguna della Marinetta Est) per la specie ostrica concava (Crassostrea gigas);
  6. di revocare la classificazione in classe “B” della zona di produzione e di stabulazione (ambito) lagunare 14L002 (Valleselle Sopravento) per la specie vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adriatica;
  7. di confermare l'attuale classificazione delle zone (ambiti) di produzione e stabulazione 2L052 (La Campana) e 12L053 (Spignon) per la specie tartufo (V. verrucosa);  
  8. di modificare la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021, come già modificata dalle D.G.R. n. 607/2021 e n. 1096/2021, sostituendone, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, i relativi Allegati A e B, inerenti rispettivamente, alla definizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e alla riclassificazione delle stesse zone in ambito marino e lagunare, con i predetti “Allegato A” e “Allegato B” al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
  9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di adottare una nuova denominazione unica regionale dei Punti Fissi di Campionamento;
  10. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_796_22_AllegatoA_480740.pdf
Dgr_796_22_AllegatoB_480740.pdf

Torna indietro