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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 03 maggio 2022


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 29 aprile 2022

Determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023. L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 138, comma 1, lettera d).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento determina il calendario delle giornate di lezione delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione e delle scuole dell’infanzia del Veneto per l’Anno Scolastico 2022-2023 e definisce i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti al calendario stesso, in attuazione dell’art. 138 comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Secondo quanto disposto dall’art. 138, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, alla Regione spetta la funzione di determinare il calendario scolastico in termini di giornate di lezione e di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto del primo e del secondo ciclo d’istruzione nonché per le scuole dell’infanzia, mentre la determinazione delle festività obbligatorie e del calendario degli Esami di Stato è competenza in capo allo Stato, come stabilito dall’art. 74, comma 5 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994.

Il calendario scolastico regionale ha natura di strumento programmatorio finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, a permettere agli enti locali di organizzare adeguatamente l’erogazione dei servizi di propria competenza e a fornire con congruo anticipo utili informazioni alle famiglie i cui figli frequentano le scuole nel territorio veneto.

La Regione del Veneto, considerati i vincoli normativi statali, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e tenuto conto del fatto che la collocazione delle festività obbligatorie negli anni 2022 e 2023 consente di prevedere in più occasioni, nel corso dell’anno scolastico, brevi pause funzionali al benessere degli studenti e al loro rendimento scolastico, stabilisce di articolare il calendario per l’Anno Scolastico (A.S.) 2022-2023 come di seguito illustrato:

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie:

  • tutte le domeniche
  • il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione
  • il 25 dicembre, Natale
  • il 26 dicembre, Santo Stefano
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania
  • il lunedì dopo Pasqua
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione
  • il 1° maggio, festa del Lavoro
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
  • la festa del Santo Patrono.

Sospensione delle lezioni:

  • 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
  • dall’8 dicembre al 10 dicembre (ponte dell’Immacolata)
  • dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
  • dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
  • dal 6 aprile al 8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
  • 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
  • 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023.

Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023.

Considerata la specificità del servizio educativo offerto dalle scuole di infanzia è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. Eventuali attività programmate dopo il 30 giugno non dovranno essere comunicate alla Regione, in quanto non rientranti nel calendario scolastico, considerato che ai sensi dell’art. 74 comma 2 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 nelle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno.

In base a quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, devono essere assegnati allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni.

Pertanto i giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2022/2023, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche sono rispettivamente:

  • 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
  • 221 per le scuole dell’infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.

Ai sensi del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che regolamenta l’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’organizzazione dell’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività è flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; restano fissi i vincoli relativi all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie. Inoltre, nell’esercizio dell’autonomia didattica, i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività viene regolato nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni da ogni istituzione scolastica.

Ciascuna istituzione scolastica può disporre adattamenti del calendario delle lezioni definito nel presente provvedimento, rilevate dagli Organi collegiali della scuola e debitamente motivati e deliberati, nei seguenti casi:

  • esigenze derivanti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), come previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999, o da specifiche esigenze locali, secondo l’art. 10 comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 297/1994;
  • esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.

Le variazioni al calendario scolastico regionale non possono comportare una sospensione delle lezioni superiore a tre giorni annuali, salvo compensazioni. Ogni adattamento dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, auspicando un coordinamento territoriale laddove i servizi interessino una pluralità di istituzioni scolastiche.

Nell’apportare modifiche al calendario scolastico definito nel presente provvedimento, le Istituzioni scolastiche devono tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per il contenimento dell’epidemia o per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l’ottimale organizzazione delle stesse.

Per la comunicazione degli adattamenti del calendario scolastico (inerenti esclusivamente le attività didattiche e non la chiusura degli uffici) dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il modulo compilabile con procedura on line a disposizione delle scuole sul sito regionale di cui all’Allegato A, “Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La comunicazione di variazione, prodotta attraverso la procedura on line e firmata dal Legale rappresentante, dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione, secondo le istruzioni disponibili nel sito regionale, entro il 30 settembre 2022, o almeno cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni antecedenti il 30 settembre 2022.

Qualora si verifichino eventi straordinari o eccezionali, le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche al calendario in corso d’anno, nel rispetto delle disposizioni normative sopra ricordate, comunicando la variazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione sempre attraverso il medesimo modulo on line di cui all’Allegato A, “Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico”,  assicurando il raccordo con i competenti Enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio.

In ragione del successo registrato negli anni precedenti, si propone di programmare anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’iniziativa “Le giornate dello sport”. L’iniziativa a contributo regionale, che ha incontrato il gradimento degli Istituti scolastici del Veneto, prevede che nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado possono programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi e iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, nonché a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici.

Le linee guida per l’attuazione dell’iniziativa e per l’assegnazione dei contributi regionali saranno definite con successivo e specifico provvedimento della Giunta regionale.

In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la Giunta Regionale con il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, prevede la promozione della “Giornata della legalità” nelle scuole all’interno del calendario scolastico regionale. Nell’obiettivo, quindi, di contribuire a diffondere una cultura della legalità, si propone a tutte le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e durante l’orario scolastico, di dedicare la giornata del 21 marzo 2023 all’approfondimento di tematiche legate all’educazione alla legalità.

Entrambe le iniziative non rilevano ai fini della sospensione delle lezioni, in quanto riferite ad attività didattiche programmabili dalle scuole nell’ambito della propria autonomia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della Legge n. 190 del 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, articolo 138, comma 1, lettera d);

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di determinare il seguente calendario per l’Anno Scolastico 2022-2023 delle giornate di lezione per tutte le scuole statali e paritarie del Veneto:

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie:

  • tutte le domeniche
  • il 1° novembre, solennità di tutti i Santi
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione
  • il 25 dicembre, Natale
  • il 26 dicembre, Santo Stefano
  • il 1° gennaio, Capodanno
  • il 6 gennaio, Epifania
  • il lunedì dopo Pasqua
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione
  • il 1° maggio, festa del Lavoro
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
  • la festa del Santo Patrono.

Sospensione delle lezioni:

  • 31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)
  • dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata)
  • dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)
  • dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)
  • dal 6 aprile all’8 aprile 2023 (vacanze pasquali)
  • 24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)
  • 3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato10 giugno 2023.

Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023;

3. di dare atto che i giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico 2022/2023, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, sono:

  • 204 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
  • 221 per le scuole dell’infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni;

4. di dare atto che in considerazione della specificità del servizio educativo offerto dalle scuole di infanzia è aperta alle stesse la possibilità di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie;

5. di stabilire che gli adattamenti al calendario scolastico, fermo restando il vincolo del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dal D.Lgs. n. 297/1994 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie - devono essere comunicati tramite PEC alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione entro il 30 settembre 2022, o almeno cinque giorni antecedenti alla data della variazione comunicata, nel caso di variazioni antecedenti il 30 settembre 2022, utilizzando obbligatoriamente il modulo compilabile con procedura on line che sarà messo a disposizione delle scuole sul sito regionale, di cui all’Allegato A, “Fac-simile comunicazione di modifica del calendario scolastico”,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che ogni variazione del calendario scolastico debba essere preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche;

7. di determinare che ogni variazione del calendario scolastico sia comunicata, oltre che alla Regione del Veneto, agli Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e di supporto e l’ottimale organizzazione delle stesse;

8. di stabilire, nell’ambito del calendario scolastico regionale, tre giornate denominate “Le giornate dello sport”, individuate nei giorni 23, 24 e 25 febbraio, successive alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del Mercoledì delle Ceneri, durante le quali le scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado, abbiano la possibilità di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio;

9. di stabilire che le linee guida sulle modalità di realizzazione e di organizzazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport” e il sostegno dell’iniziativa attraverso l’assegnazione di contributi a valere sulle risorse regionali saranno determinati con successivo provvedimento della Giunta Regionale;

10. di individuare nell’ambito del medesimo calendario il 21 marzo 2023, denominato “Giornata della legalità”, che gli istituti scolastici possano scegliere nell’esercizio della propria autonomia di dedicare all’approfondimento, in orario scolastico, tematiche legate alla educazione alla legalità;

11. di dare atto che le iniziative “Le giornate dello sport” e la “Giornata della Legalità” non rilevano ai fini della sospensione delle lezioni, in quanto riferite ad attività didattiche programmabili dalle scuole nell’ambito della propria autonomia;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_487_22_AllegatoA_475661.pdf

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