Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 14 gennaio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 11 gennaio 2022

Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020 per il contrasto all'epidemia da COVID-19.

Note per la trasparenza

In relazione all’evoluzione attuale del contesto dell’emergenza sanitaria si ritiene utile rafforzare le disposizioni di sanità pubblica in merito alle strategie di testing con la possibilità per le Aziende sanitarie di prevedere l’esecuzione di tamponi molecolari e test antigenici di terza generazione da parte delle strutture sanitarie private accreditate. Si ritiene utile inoltre fornire precisazioni in merito al coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle azioni di contrasto all’epidemia da COVID-19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Lo stato di emergenza è stato nel tempo prorogato, per ultimo al 31 marzo 2022 con il D.L. 24 dicembre 2021 , n. 221. Numerosi sono gli atti che in questi mesi si sono susseguiti in materia - sia a livello nazionale (decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministero della Salute, ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile) che regionale - con i quali è stata disposta una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

L’Ordinanza del Presidente della Giunta  Regionale n. 148 del 31 ottobre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” ha reso esecutivo il Protocollo approvato in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30 ottobre 2020 disponendo l’applicazione obbligatoria di quanto dallo stesso previsto, ossia in sintesi: a)  l’utilizzo da parte dei Medici di Medicina Generale di test per la diagnostica per COVID-19; b) l’indicazione del periodo di inizio e fine isolamento e relativo provvedimento contumaciale; c)  la disposizione del periodo di inizio e fine quarantena per i contatti stretti di caso confermato di COVID-19 e relativo provvedimento contumaciale; d)  la presa in carico degli assistiti posti in isolamento o quarantena, con l’eventuale supporto delle USCA; e)  la dotazione, con oneri a carico del medico, di sistemi di piattaforme digitali per il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, richiamando l’Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020 sopra citata, ha in seguito reso esecutivo il Protocollo approvato in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19 novembre 2020, disponendo l’applicazione obbligatoria di quanto previsto dallo stesso, ossia in sintesi: a) l’utilizzo da parte dei Pediatri di Libera Scelta di test per la diagnostica per COVID-19; b)  l’indicazione del periodo di inizio e fine isolamento e relativo provvedimento contumaciale; c) la disposizione del periodo di inizio e fine quarantena per i contatti stretti di caso confermato di COVID-19 e relativo provvedimento contumaciale; d) la presa in carico degli assistiti posti in isolamento o quarantena, con l’eventuale supporto delle USCA; e) la dotazione, con oneri a carico del pediatra, di sistemi di piattaforme digitali per il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.

In seguito l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021 ha prorogato la validità delle disposizioni adottate con le Ordinanze n. 148/2020 e n. 156/2020.

La DGR n. 308 del 18 marzo 2021 e la successiva DGR n. 727 del 08 giugno 2021 hanno in seguito confermato la validità, senza soluzione di continuità, di tutti i contenuti dei predetti Protocolli, in particolare con riferimento all’esecuzione di test antigenici, alla disposizione dei provvedimenti contumaciali ed alla presa in carico degli assistiti posti in isolamento o quarantena.

Peraltro, sempre nel quadro generale dato dallo stato emergenziale, la Regione Veneto già con  DGR n. 567 del 5 maggio 2020 aveva  provveduto a regolamentare le modalità di prescrizione, l’indicazione del codice di esenzione e la tariffa relativa al tampone per la ricerca SARS-CoV2 , mentre con successiva DGR n. 1407 del 16 settembre 2020 ha introdotto la possibilità di prescrivere il test rapido per la ricerca dell'Antigene SARS-CoV2, compreso il codice di esenzione e la tariffa relativa. La DGR n. 1117 del 09 agosto 2021 ha, quindi, definito - in coerenza a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite per la somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni e di età maggiore o uguale a 18 anni -  nuovi codici di prestazioni, nonché le modalità e le tariffe per i test antigenici rapidi disponendo, tra le altre misure, la sospensione fino a data da destinarsi del codice previsto con DGR n. 1407 del 16 settembre 2020. Con DGR n. 1544 del 11 novembre 2021 ha provveduto all’aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19".

In relazione al contesto epidemiologico caratterizzato da elevata incidenza di casi, alla contestuale aumentata richiesta di tracciamento e alle necessità legate alla gestione dei casi di  positività e di tracciamento  dei contagi nel sistema educativo, scolastico e formativo, si rende necessario mettere in campo ulteriori azioni di seguito precisate.

Per quanto riguarda i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, sono confermate integralmente le disposizioni contenute nei Protocolli approvati dal Comitato Regionale della Medicina Generale il 30.10.2020 e dal Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020, che al fine di una maggiore chiarezza vengono allegati al presente provvedimento - rispettivamente  Allegato A e Allegato B - quale parti integranti dello stesso.

In relazione all’elevata incidenza e alla contestuale aumentata richiesta di attività di testing relativa a tracciamento si prevede di riorientare l’attività di testing dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta destinando prioritariamente la stessa ai casi sintomatici sospetti per COVID-19, ed in subordine ai contatti stretti asintomatici, anche per l’eventuale tampone previsto per il termine del periodo di quarantena.

Si riconferma che in ogni caso le attività previste nei Protocolli d'Intesa, di cui all’Allegato A e Allegato B del presente atto, rappresentano ad ogni effetto degli obblighi contrattuali per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta, e sono condizione per l’accesso ed il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13-bis, co. 6 dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali vigenti.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce  il ruolo di vigilanza delle Aziende ULSS evidenziando che le stesse sono tenute:

  • ad effettuare i controlli dovuti sul rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta;
  • ad applicare, in caso di inadempimento, le misure previste dagli Accordi per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri di Libera Scelta in tema di responsabilità convenzionali e violazioni.

Per quanto riguarda le misure relative al rafforzamento delle attività di testing, si propone con il presente provvedimento, alla luce della riduzione dei costi intervenuta dall’inizio dell’epidemia, di ridefinire la tariffa riconosciuta dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) “91.12.1_0 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RT-PCR) (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione)” attualmente prevista di euro 61,70, stabilendola in euro 40,00; ciò a parziale modifica di quanto disposto con la DGR n. 567 del 5 maggio 2020.

In considerazione della differente strumentazione e metodologia del test antigenico di terza generazione, rispetto al test antigenico di cui alla DGR n. 1407 del 16 settembre 2020, si propone l’integrazione del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente con l’introduzione della possibilità di prescrivere in modo specifico il test rapido di terza generazione per la ricerca dell’antigene SARS-CoV2 definendo un codice ed una tariffa specifica.

Pertanto si propone l’introduzione nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente della seguente prestazione:

91.12.7 TEST RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SARS-COV2.

Alla citata prestazione corrisponde una tariffa pari ad euro 20,00; la prescrizione del test può essere fatta su ricetta dematerializzata. Inoltre, come già in essere per le altre tipologie, anche al test rapido di terza generazione per la ricerca dell’antigene SARS-CoV2 viene associato in fase di prescrizione il codice di esenzione 5G1: “Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche, finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche dal Responsabile Igiene Sanità Pubblica aziendale (ex art. 1 co. 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 – seconda parte)”.

La prescrizione del test e l’immissione del dato relativo all’esenzione codice 5G1 può essere fatta dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e da tutti i Medici Specialisti abilitati all’utilizzo del ricettario.

In questo contesto è, inoltre, necessario individuare forme di supporto all’attività di testing in affiancamento a quelle attualmente previste.

Pertanto si propone che, in aggiunta alle strategie definite dal Piano di Sanità Pubblica, le Aziende sanitarie, al fine di garantire i tempi di esecuzione e refertazione dei tamponi molecolari e dei test rapidi di terza generazione,  possono prevedere, attraverso specifici accordi contrattuali, l’esecuzione degli stessi da parte delle strutture private accreditate, alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale.

L’accordo contrattuale dovrà prevedere, nell’ambito di strategie di sanità pubblica: percorsi separati e dedicati per l’accesso di soggetti sospetti o confermati COVID-19 per l’esecuzione dei tamponi molecolari o dei test antigenici di terza generazione, modalità e tempistiche di refertazione massime così come definite da indicazioni regionali, l’alimentazione puntuale e tempestiva del flusso informativo relativo all’esecuzione e alla refertazione dei test.

Rimane invariato quanto previsto dai Protocolli d’intesa con le farmacie e con le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 23 luglio 2021, n.105, convertito con L. 16 settembre 2021, n. 126.

Si dà atto che alla copertura degli oneri relativi all’esecuzione di tamponi e test rapidi di terza generazione da parte di strutture private accreditate, per una spesa massima di euro 5.000.000,00 e fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza previsto dal D.L. 221/2021 si provvederà con le risorse per i finanziamenti della GSA afferenti al capitolo 103285 del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, per ultimo il D.L.24 dicembre 2021, n. 221;

VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 148 del 31 ottobre 2020, n. 156 del 24 novembre 2020,  n. 5 del 15 gennaio 2021;

VISTE le deliberazioni. n. 567 del 5 maggio 2020, n. 782 del 16 giugno 2020, n. 1407 del 16 settembre 2020, n. 308 del 18 marzo 2021, n. 727 del 08 giugno 2021, n. 1117 del 09 agosto 2021, n. 1544 del 11 novembre 2021;

VISTO l'art. 2, co. 2, della LR. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di confermare integralmente le disposizioni contenute nei Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30.10.2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19.11.2020, così come riportati nell’Allegato A ed Allegato  B del presente atto, parti integranti dello stesso;
  1. di stabilire che la tariffa relativa alla prestazione prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) “91.12.1_0 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (PREVIA RT-PCR) (Inclusa estrazione, amplificazione, rivelazione)” corrisponda ad euro 40,00, a parziale modifica di quanto disposto dalla DGR  n. 567 del 5 maggio 2020;
  1. di introdurre nel Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR) la prestazione:

 

CODICE

DESCRIZIONE

TARIFFA

91.12.7

TEST RAPIDO DI TERZA GENERAZIONE PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SARS-COV2

20,00

 

  1. di disporre che la prescrizione del test rapido di terza generazione, ivi compresa l’immissione del dato relativo all’esenzione codice 5G1, può essere fatta dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e da tutti i Medici Specialisti abilitati all’utilizzo del ricettario;
  1. di prevedere che le Aziende sanitarie possano sottoscrivere accordi contrattuali con soggetti privati accreditati per l’erogazione, nell’ambito delle strategie di sanità pubblica per conto delle Aziende, di tamponi molecolari e test antigenici di terza generazione alle tariffe definite dal Nomenclatore Tariffario Regionale (NTR);
  1. di dare atto che alla copertura degli oneri relativi all’esecuzione di tamponi e test rapidi di terza generazione da parte di strutture private accreditate, per una spesa massima di euro 5.000.000,00 e fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza previsto dal D.L. 221/2021) si provvederà con le risorse per i finanziamenti della GSA afferenti al capitolo 103285 del bilancio di previsione regionale 2022-2024 di cui alla legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36;
  1. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_17_22_AllegatoA_467761.pdf
Dgr_17_22_AllegatoB_467761.pdf

Torna indietro