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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 178 del 31 dicembre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 15 dicembre 2021

Avvio di una sperimentazione biennale di attività assistenziali ed interventi di inclusione scolastica a favore di alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi comportamentali e relazionali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'avvio di una sperimentazione di durata biennale per prevedere la possibilità da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto di programmare, d'intesa con le aziende ULSS nell'ambito delle attività assistenziali delegate, interventi di inclusione scolastica  a favore di alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi comportamentali e relazionali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate” prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

L’ambito di applicabilità del presente provvedimento è quello riferito all’art. 13 comma 3 della L. n. 104/1992 nella declinazione dell’assistenza per l’autonomia delle persone con disabilità mentre, per quanto riguarda la sfera della comunicazione, trova applicazione l’ulteriore modello regionale definito dalla L.R. n. 11/2001, art. 129, co. 1 bis e, in applicazione di tale norma, dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 819 del 08/06/2018, n. 1033 del 17/07/2018 e n. 573 del 9/5/2019. Questo differenziato ambito operativo prevede l’impiego di specifico personale per lo svolgimento di attività educativo-didattica di supporto all'allievo, per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale.

Il successivo D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i., “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ridefinisce il quadro complessivo del contesto normativo di riferimento riferito alla promozione dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, promuovendo l’evoluzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione scolastica dell’alunno, che si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.

All’art. 3 comma 5 il decreto legislativo prevede che:

gli enti territoriali provvedano ad assicurare, nel rispetto del riparto delle competenze inter istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis del decreto stesso.”

In attuazione dell'art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 13 comma 3 della L. n.104/1992, nell’ambito della cornice normativa regionale inerente le deleghe finanziate dagli enti locali alle aziende ULSS delineata dall’art. 6 della L.R. n. 55/1982, dall'art. 8 della L.R. n. 56/1994,  dall'art.7 della L.R. n. 55/1994 nonché dall’art. 130 comma 1 della L.R. n. 11/2001, l’azienda ULSS fornisce il personale per l’assistenza finalizzato all’autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

La Regione del Veneto con propria circolare n. 33 del 1993: "Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap" ha individuato delle linee applicative in ordine ai principi stabiliti dalla L. n. 104/92 in materia di integrazione scolastica, dettando indirizzi in ordine alla certificazione, alla diagnosi funzionale, alla formulazione del profilo dinamico funzionale nonché fornendo le indicazioni anche con riferimento alle professionalità previste per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e contemplando in tale ambito la figura dell'operatore addetto all’assistenza, oggi disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 “La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario”.

La deliberazione della Giunta Regionale  n. 2248 del 17 luglio 2007, contestualizzata nel quadro di sviluppo delle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ed in particolare di quanto previsto  dall’art. 5 comma 6 del Dlgs n. 66/2017, ha definito per il territorio regionale le modalità di certificazione dell’alunno in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica dettando gli indirizzi alle aziende ULSS per l'organizzazione delle attività e qualificando detta fase quale momento fondamentale all’interno di un percorso complesso e articolato finalizzato anche alla garanzia delle prestazioni di assistenza.

Negli ultimi anni si è notato un incremento delle richieste da parte degli istituti scolastici di interventi destinati  a garantire l’inclusione scolastica nell’ambito socio assistenziale finalizzato all’autonomia  degli alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi comportamentali e relazionali. Gli interventi richiesti sono volti a garantire risposte orientate a gestire e/o ridurre i comportamenti problema, quali manifestazioni di un disagio personale, prevenendo così situazioni di rischio e valorizzando contestualmente modelli di comportamento positivi al fine di massimizzare azioni finalizzate all’inclusione degli alunni nel gruppo classe quale principio da promuovere nello scenario evolutivo delle politiche sociali  regionali.

In tale quadro applicativo risulta rilevante indirizzare il territorio regionale, in relazione alle diverse competenze istituzionali nonché a quanto previsto dal DPR dell’8 marzo 1999 n. 275 in ordine all’autonomia scolastica, all’avvio di una specifica sperimentazione biennale volta a integrare l’attuale modello di inclusione. Tale sperimentazione prevede la possibilità dei Comitati dei Sindaci di Distretto dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all’art. 26 comma 1 della L.R. n. 19/2016 di programmare  e riqualificare, nel contesto  delle attività delegate e finanziate alle aziende ULSS, anche a seguito di un confronto con l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e con le sue articolazioni territoriali promosso dalla Direzione regionale per i servizi sociali, gli interventi di inclusione nell’ambito socio assistenziale.

La sperimentazione indirizza la promozione dell’inclusione scolastica, nel perseguimento di obiettivi educativo relazionali  a favore di alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a gravi disturbi comportamentali e relazionali quali manifestazioni di un disagio personale, che si realizzano anche attraverso la figura dell''educatore professionale, ridefinendo e riqualificando in tal senso il setting assistenziale.

Le aziende ULSS, attraverso le Direzioni dei servizi socio sanitari, sono chiamate a presentare ai propri  Comitati dei Sindaci di Distretto, entro e non oltre il mese di febbraio 2022, la  programmazione dei potenziali interventi/progetti riferibili alla sperimentazione avviata con il presente provvedimento ed attivabili per l’anno scolastico 2022-2023. A livello locale sarà possibile definire tempistiche inferiori per l’attivazione degli interventi, fermo restando la chiusura del periodo sperimentale e la relativa verifica finale degli esiti  indicata nella fine dell’anno scolastico 2023 - 2024. Di concerto tra azienda ULSS e Comitato dei Sindaci di Distretto potrà altresì essere definito un diverso target funzionale da coinvolgere nella sperimentazione. La programmazione andrà quindi calata all’interno del quadro operativo in evoluzione delineato dal D.Lgs. n. 66/2017 e dalle relative disposizioni attuative/applicative ministeriali e  regionali sopra citate. Con riferimento alla contestualizzazione della programmazione ed alla relativa assegnazione delle ore all’interno del gruppo classe, inteso quale ambiente inclusivo e scevro da sovrapposizioni nelle competenze, viene delimitato il perimetro della sperimentazione nella gestione di interventi di particolare complessità riferibili alle funzioni socio assistenziali/relazionali così come definite dalle aziende ULSS d’intesa con i propri Comitati dei Sindaci di Distretto e non a quelle garantite dal sostegno didattico. In tale prospettiva, in un’ottica di salvaguardia dei livelli ad oggi garantiti, la sperimentazione prevede la rivalutazione del bisogno dell’alunno e qualora necessario la riqualificazione dell’assistenza anche in termini di riassegnazione delle risorse disponibili così come previsto dal quadro normativo di riferimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art 87 della Costituzione;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 in particolare l’art. 21;

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 in particolare l’art. 315;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare l’art. 14;

Vista la Legge regionale 13 aprile 2001,  n. 11;

Vista la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Visto il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i.;

Visto il DPR dell’8 marzo 1999 n. 275;

Vista la Circolare regionale 20 ottobre 1993, n. 33;

Vista la DGR del 17 luglio 2007, n. 2248;

Vista la DGR del  08/06/2018, n. 819 e la DGR del 17/07/2018, n. 1033.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’avvio di una  sperimentazione biennale volta a prevedere la possibilità, da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto di programmare, con le modalità indicate in premessa, su proposta e di intesa con le aziende ULSS, nell’ambito delle attività assistenziali  delegate e finanziate alle stesse aziende, interventi di inclusione scolastica attraverso la figura dell'educatore professionale;
  3. di dare atto che gli indirizzi di cui al presente provvedimento integrano  quanto disposto dalla circolare regionale n. 33 del 1993 e, si rivolgono, ad  alunni con diagnosi di autismo e/o sindromi correlate ad alterazioni funzionali associate a  gravi disturbi comportamentali e relazionali quali manifestazioni di un disagio personale;
  4. di incaricare le aziende ULSS di presentare ai propri Comitati dei Sindaci di Distretto, attraverso le Direzioni dei servizi socio-sanitari, entro e non oltre il mese di febbraio 2022, la programmazione dei potenziali interventi/progetti riferibili alla sperimentazione biennale, attivabili a  partire dall’anno scolastico 2022 - 2023  e con verifica degli esiti alla fine dell’anno scolastico 2023 - 2024;
  5. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

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