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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 170 del 17 dicembre 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1745 del 09 dicembre 2021

Disposizioni per il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione del Veneto dal Fondo di solidarietà nazionale per le gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 in alcuni comuni delle province di Belluno, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Treviso e della città metropolitana di Venezia. D.L. 25 maggio 2021 n. 73, articolo 71. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone il trasferimento all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) dei fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole nel corso del 2021 a causa delle gelate eccezionali .

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i. prevede la concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da eventi calamitosi.

L'articolo 71 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche", prevede che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2021 n. 998, sono state individuate le zone del territorio regionale dove, a seguito delle gelate tardive nel 2021, sono stati accertati danni alle produzioni vegetali e apistiche tali da consentire l’attivazione, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento calamitoso, delle procedure del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i..

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con proprio decreto n. 361918 del 09/08/2021 ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i, l’eccezionalità degli eventi calamitosi dovuti alle gelate tardive verificatesi nel mese di aprile 2021 in alcuni comuni delle province di Belluno, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Treviso e della città metropolitana di Venezia.

La dichiarazione di eccezionale evento calamitoso ha consentito alle aziende agricole di presentare le relative domande per la richiesta degli interventi compensativi ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 102/2004 presso gli Sportelli Unici Agricoli dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in quanto la gestione tecnica economica e finanziaria di tali aiuti rientra nelle funzioni a suo tempo trasferite all’Agenzia in forza della costituzione degli Sportelli unici dell’Agricoltura ai sensi della DGR 30 dicembre 2010 n. 3549.

Alla scadenza della presentazione delle domande AVEPA,  ha comunicato che sono stati individuati danni per un importo complessivo di euro 112.279.387,44 cui corrisponde un indennizzo di euro 90.724.527,31.   

Sulla base delle comunicazioni dell'ammontare dei danni subiti dalle regioni interessate dai fenomeni atmosferici ricompresi nell‘articolo 71 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 dicembre 2021 ha sancito l'intesa sul riparto tra le varie Regioni delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, assegnando alla Regione del Veneto la somma di euro 25.128.475,38.

Come previsto dalla procedura per gli indennizzi da avversità atmosferiche di cui alla DGR n. 1118/2012, le suddette risorse saranno introitate dalla Regione del Veneto sul capitolo di entrata 2210 del bilancio regionale e successivamente trasferite ad AVEPA con provvedimento del Direttore della Direzione Agroalimentare.

Con il trasferimento delle risorse AVEPA attiverà la finanziabilità delle domande di aiuto ammissibili.

L’aliquota di aiuto, come previsto dal D.lgs. n. 102/2004 e s.m.i, non potrà superare l'80% del danno ammissibile rilevato elevato al 90% nelle zone svantaggiate.

Considerato che l’importo degli aiuti, pari  a euro   90.724.527,31, supera la disponibilità finanziaria assegnata, pari a euro 25.128.475,38,  l’aiuto sarà erogato in modo proporzionale al danno accertato come previsto dalla DGR n. 1118/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il  D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7marzo 2003, n. 38" e s.m.i. ;

VISTO l’articolo 71 "Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche” del  Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2021 n. 998 “Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 in alcuni comuni delle provincie di Belluno, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Treviso e della città metropolitana di Venezia. D.L. 25 maggio 2021 n. 73, articolo 71. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. “;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali n. 361918 del 09/08/2021 “Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021”;

VISTA la DGR n. 1118/2012 "Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";

VISTA la DGR n. 3549/2010 “Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter L.R. 25 febbraio 2005 n. 9)”;

VISTA l'intesa sancita nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 2 dicembre 2021 sul riparto di euro 161.000.000,00, da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, per interventi compensativi dei danni causati dalle gelate, brinate e grandinate occorse nel periodo da aprile a giugno 2021 e dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 21 al 22 novembre 2020 nei territori della regione Calabria;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della comunicazione con la quale AVEPA determina in euro 90.724.527,31 il contributo ammissibile per favorire la ripresa dell’attività produttiva a seguito di danni a carico delle produzioni vegetali e apistiche per l’evento gelate tardive verificatosi nel mese di aprile 2021;
  3. di disporre che le risorse assegnate dal MIPAAF alla Regione del Veneto per il ristoro dei danni causati dalle gelate del mese di aprile 2021, pari a complessivi euro 25.128.475,38, saranno trasferite ad AVEPA non appena in disponibilità del bilancio regionale;
  4. di stabilire che gli indennizzi di cui al punto 3 saranno erogati alle imprese agricole in modo proporzionale al danno accertato;
  5. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto e in particolare di provvedere all'accertamento delle risorse di cui al punto 3 nel capitolo di entrata 2210 del bilancio regionale  e al successivo trasferimento ad AVEPA con provvedimento del Direttore;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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