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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1736 del 09 dicembre 2021
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2021.
Con il presente provvedimento si assegna, per il tramite delle Aziende ULSS, un contributo alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti determinato in proporzione alle giornate di effettiva assistenza erogate nella annualità 2020.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale 15/12/1982, n. 55 recante “norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”, all’art. 3 rubricato “programmazione”, come integrato dall’art. 71, co. 3 della L.R. 30/1/1997, n. 7, si è previsto che “alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali” ed è stato demandato alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità di finanziamento con oneri a carico delle risorse destinate agli interventi socio-assistenziali.
In esecuzione della normativa sopra citata, con DGR n. 4304 del 30/11/1999, in materia di “strutture di accoglienza di anziani non autosufficienti religiosi”, si è provveduto ad individuare e disciplinare i nuclei di ospitalità gestiti dalle Comunità religiose, per la tutela e l’assistenza ai propri religiosi anziani non autosufficienti, caratterizzati da una organizzazione di tipo familiare, e per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente per i nuclei inclusi “in strutture che si configurano come case di riposo” (oggi Centri di servizi).
Tale disciplina classifica dette strutture in ambito sociale e, al fine di assicurare la qualità dei livelli assistenziali garantiti dalla Comunità, condiziona la concessione dei contributi di cui all’art. 3 della L.R. n. 55 del 1982, all’accertamento da parte delle Aziende ULSS dei seguenti indicatori-requisiti:
Anche nelle annualità precedenti, a partire dall’anno 2000, nel quadro di tali disposizioni, la Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente disponibili, ha provveduto a sostenere le Comunità religiose con contributi finalizzati alle prestazioni assistenziali in oggetto, condizionandone l’erogazione al possesso e mantenimento degli indicatori-requisiti prescritti dalla succitata DGR n. 4304 del 1999.
Con nota prot. n. 364487 del 17/08/2021, la Direzione Servizi Sociali, ha avviato, attraverso il coinvolgimento delle stesse Aziende, il procedimento di individuazione delle Comunità religiose che hanno assistito direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti nell’annualità 2020. Con tale nota è stato richiesto alle aziende ULSS di raccogliere le informazioni dalle Congregazioni del proprio territorio interessate al contributo, verificando il possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 4304 del 1999 sopra richiamati e comunicare i dati aggiornati per l’annualità 2020 entro il 30 settembre 2021.
Con riferimento a tale annualità hanno inoltrato domanda di finanziamento, attraverso le Aziende ULSS territorialmente competenti, le Comunità religiose riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con dettagliato il numero di assistiti, le giornate di presenza, l’assegnazione al Centro servizi e l’ammontare complessivo per ciascuna Azienda ULSS.
Con la DGR n. 102 del 2/02/2021, in ottemperanza alla L.R. 19/2016, la Giunta regionale ha autorizzato l’erogazione dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale n. 22 dell’8/03/2021 con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento ove si riscontra la linea n. 1014 relativa a quanto in oggetto e denominata “Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno per l’accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti - Trasferimenti correnti” afferente al capitolo di spesa U103224, perimetrato sanità, del Bilancio regionale 2021-2023, per l’importo pari a euro 2.400.000,00.
Con successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 29 del 7/04/2021 è stata impegnata e disposta l’erogazione ad Azienda Zero della seconda quota dei finanziamenti della GSA, di euro 109.905.000,00, comprendente la linea di spesa sopra citata.
Con il presente provvedimento si propone, in continuità con i precedenti interventi, di sostenere con euro 2.400.000,00 le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture persone religiose anziane non autosufficienti e che presentano un livello di organizzazione assistenziale di tipo familiare conforme agli indicatori-requisiti di cui alla DGR n. 4304 del 1999, mediante l’approvazione dell’Allegato A contenente l’elenco delle Comunità religiose beneficiarie raggruppate per Azienda ULSS di riferimento, con a fianco indicato l’importo del contributo spettante a ciascuna comunità relativamente all’annualità 2020.
Le aziende ULSS provvederanno a trasferire le medesime risorse alle Comunità religiose ubicate nel proprio territorio, salve le verifiche e attestazioni di competenza.
La copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, è posta a carico delle risorse della GSA previste per la linea di spesa n. 1014 per un importo pari a euro 2.400.000,00, a valere sul capitolo di spesa U103224 denominato “Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno per l’accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti - Trasferimenti correnti - perimetrato sanità (Art. 133, c. 3, lett.. E, L.R. 13/04/2001, n.11)”.
Con il presente provvedimento, inoltre, si dispone che l’Azienda Zero provveda ad erogare, ad esecutività della presente deliberazione, alle Aziende ULSS gli importi riportati nella colonna “Assegnazioni Azienda ULSS” dell’Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 55/1982;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 30/2009;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 19/2016;
VISTA la L.R. n. 41/2020;
VISTA la DGR n. 4304/1999;
VISTA la DGR n. 102/2021;
VISTA la D.G.R. n. 1237/2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 22/2021;
VISTO il Decreto del Direttore delle Risorse Strumentali SSR n. 29/2021;
delibera
(seguono allegati)
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