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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 170 del 17 dicembre 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708 del 29 novembre 2021

Approvazione dei bandi 2021 per l'erogazione di contributi a titolo di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura. (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020; DGR 1515 del 02/11/2021).

Note per la trasparenza

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e dell’acquacoltura di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, si approvano il bando per l’erogazione di contributi a titolo di prevenzione per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e il bando per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, di cui agli stanziamenti già approvati con DGR 1515 del 02/11/2021 a valere sulle risorse recate per il 2021 dal fondo regionale di cui all’articolo 28 della L.R. 50/1993.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In ossequio all’articolo 26 della L. 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio), la Regione del Veneto ha istituito il fondo regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, finalizzato alla prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche, ivi compresa l’acquacoltura, nei territori soggetti alla pianificazione faunistico venatoria; detto fondo viene ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, approvato con L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 (Titolo V dell’Allegato A, artt. da n. 16 a n. 20).

Ai fini del pagamento ai beneficiari finali dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni a valere su detto fondo regionale secondo quanto previsto dallo stesso articolo 28 della L.R. 50/1993, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), sulla base di apposita Convenzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, approvata con DGR n. 945 del 14.07.2020 ed entrata in vigore in data 1° agosto 2020.

In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione, con DGR 1515 del 02/11/2021 è stato approvato il riparto delle risorse recate per il 2021 dal fondo di cui trattasi, pari a complessivi € 1.000.000,00, nei seguenti termini:

  1. lo stanziamento dell’importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per interventi di prevenzione dei danni all’agricoltura previsto all’articolo 2, lettera d) della Convenzione, dando atto che si provvederà con successivo provvedimento entro l’annualità 2021 alla definizione di dettaglio delle spese ammissibili e dei limiti contributivi, secondo i criteri definiti al già citato Titolo V del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale di cui alla L.R. 1/2007 e s.m.i.;
  2. lo stanziamento dell’importo di € 100.000,00 per il bando, da attivarsi da parte di AVEPA, per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura previsto all’articolo 2, lettera e) della Convenzione, dando atto che si provvederà con successivo provvedimento entro l’annualità 2021 alla definizione dei criteri di ammissibilità,  delle modalità di quantificazione dei contributo riconoscibile sulla base della documentata produttività aziendale e dell’impatto potenziale della fauna ittiofaga presente, e dei limiti contributivi;
  3. lo stanziamento dell’importo residuo pari ad € 800.000,00, ai fini del pagamento da parte di AVEPA dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole a fronte delle istanze presentate dal 01/07/2020 al 30/06/2021 e positivamente istruite,

dando atto che con successivo provvedimento si provvederà entro l’annualità 2021 all’approvazione dei bandi di cui alle lettere a) e b).

A seguito dei necessari approfondimenti tecnici e del confronto con AVEPA, con il presente provvedimento vengono quindi approvati:

  1. il bando per la corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1408/2013 e s.m.i. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. il bando per la corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 717/2014 a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura nell’anno 2020, nei termini di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento.

Competono ad AVEPA, come già previsto dalla Convenzione, l’apertura dei relativi moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi e tutti i successivi adempimenti finalizzati all’erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con DGR 1515/2021, pari ad € 100.000,00 per ciascuno dei due bandi, dando atto che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento disponibile e il fabbisogno teorico.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria competono tutti i successivi adempimenti previsti in capo alla Regione in attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione di eventuali modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi nonché di precisazioni tecniche e amministrative necessarie per una più efficiente gestione dei procedimenti istruttori, nonché modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 26 della Legge 157/1992 “Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l’esercizio venatorio”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28, così come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, concernente la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria e ittica e in materia di agricoltura delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell’allegato A – Regolamento di attuazione;

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;

VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2.7.2015;

VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente “Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura e all’acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993”;

VISTA la DGR n. 1515 del 02/11/2021 ad oggetto “Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2021 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotto dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria alle produzioni agricole e all’acquacoltura (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14/07/2020);

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l’art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

  1. di approvare le premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, in attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945 del 14.07.2020, secondo quanto previsto dalla DGR 1515 del 02/11/2021 concernente il riparto delle risorse recate per il 2021 dal fondo regionale di cui all’art. 28 L.R. 50/1993:
  1. il bando per la corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1408/2013 e s.m.i. a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  2. il bando per la corresponsione di contributi de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 717/2014 a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura nell’anno 2020, nei termini di cui all’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  1. di dare atto che compete ad AVEPA l’apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui al punto 2) e tutti i successivi adempimenti finalizzati all’erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con DGR 1515/2021;
  2. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui al punto 2), con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;
  3. di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica a faunistico-venatoria tutti i successivi adempimenti previsti in capo alla Regione in attuazione del presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione di eventuali modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi nonché di precisazioni tecniche e amministrative necessarie per una più efficiente gestione dei procedimenti istruttori, nonché modifiche non sostanziali dei contenuti dei bandi;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1708_21_AllegatoA_464619.pdf
Dgr_1708_21_AllegatoB_464619.pdf

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