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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 168 del 14 dicembre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 29 novembre 2021

Contributi per la modifica degli strumenti di guida. Legge n. 104 del 1992, Art. 27. Anno 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ripartisce il contributo previsto dall’art. 27 della legge n. 104 del 1992 da assegnare alle Aziende ULSS, per la modifica del sistema di guida delle vetture condotte da persone con patenti speciali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, di cui alla legge n. 104 del 5/2/1992, all’art. 27 prevede che “a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento”.

Si tratta di una tipologia di interventi per  i quali l’ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende ULSS, sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle persone titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.

La Direzione Servizi Sociali annualmente richiede alle Aziende ULSS un prospetto riepilogativo necessario per determinare il relativo fabbisogno. Anche quest’anno, la Direzione citata, con nota prot. n. 286745 del 24 giugno 2021 ha richiesto alle Aziende ULSS la trasmissione del prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno per l’esercizio 2021.

Dai riscontri pervenuti dalle Aziende ULSS, agli atti della Direzione Servizi Sociali, risulta un fabbisogno ammissibile pari a complessivi euro 386.722,08 (IVA compresa), sulla quale viene calcolato il contributo di cui all’art. 27 richiamato, applicando l’aliquota del 20% al costo delle modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli. Pertanto, l’importo complessivo da ripartire e riconoscere alle Aziende ULSS è pari a euro 77.343,00, come riportato nell’Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 77.343,00,  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 100016 denominato “Fondo regionale per le politiche sociali – Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, co. 3, lett. a) L.R. 13/04/2001, n. 11)”, del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021. A tal riguardo la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Le Aziende ULSS provvederanno successivamente ad erogare i suddetti contributi agli aventi diritto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 104 del 1992;

VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;

VISTA la L.R. n. 39 del 2001;

VISTA la L.R. n. 54 del 2012, art. 2, co.2;

VISTA la L.R. 41 del 2020;

VISTA la DGR n. 30 del 2021;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
  2. di ripartire la somma complessiva di euro  77.343,00 alle Aziende ULSS, relativa ai contributi previsti dall’art. 27 della legge n. 104 del 1992, per la modifica del sistema di guida delle vetture condotte da persone con patenti speciali, come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di determinare in euro 77.343,00, l’importo massimo dell’obbligazione di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa  Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100016 “Fondo regionale per le politiche sociali – Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, co. 3, lett. a) L.R. 13/04/2001, n. 11)”, del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
  4. di prendere atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo indicato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, co. 1, del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1676_21_AllegatoA_464594.pdf

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