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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1603 del 19 novembre 2021
Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali di rilevanza regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/1997 e dell'art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001, riconosciuti con le dichiarazioni dello "Stato di crisi" di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 60/2021, n. 69/2021, n. 91/2021, n. 106/2021, n. 107/2021, n. 109/2021, n. 116/2021, n. 117/2021, n. 119/2021, n. 123/2021 e n. 124/2021.
Con il presente provvedimento si provvede all’identificazione definitiva dei territori interessati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno determinato, con gli atti in oggetto richiamati, il riconoscimento da parte del Presidente della Regione dello “stato di crisi”, in quanto di rilevanza regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 4/1997 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali” e dell’art. 106 c.1 lett. b) della L.R. n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il territorio regionale è frequentemente colpito da eventi atmosferici anche di elevata intensità, tali da causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, determinando, in alcuni casi, gravi situazioni di pericolo per l’assetto territoriale e per l’incolumità dei cittadini.
Le conseguenze anche gravi che vengono normalmente riscontrate a seguito di tali eventi, vengono riconosciute, ai sensi della L.R. n. 11/2001, attraverso la “dichiarazione dello Stato di Crisi” da parte del Presidente della Regione, con proprio decreto.
In particolare, l’art. 106 della L.R. n. 11/2001 dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, “il Presidente della Giunta Regionale […] dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all’articolo 2 della L.R. n. 4/1997 - “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali” - e costituisce declaratoria di evento eccezionale”.
La L.R. n. 4/1997 prevede, altresì, che la Giunta regionale adotti il provvedimento di definitiva delimitazione dell’estensione geografica degli eventi calamitosi accertati, principio confermato anche dall’art. 106, c. 1 lett. b), della L.R. n. 11/2001, individuando con lo stesso provvedimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’ammontare complessivo dei fondi destinati ai contributi necessari per il ripristino dei beni danneggiati, così come indicato nelle direttive di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 18 novembre 2002.
In ordine a quanto più sopra esposto, si segnala che nel corso del secondo quadrimestre del 2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
Conclusi tutti i censimenti definitivi dei danni subiti al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle imprese, e scaduto il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR di ciascuna dichiarazione di “Stato di Crisi” per poter presentare, da parte delle Amministrazioni interessate, ulteriori richieste di ampliamento della provvisoria delimitazione dell'estensione geografica degli eventi, ai sensi del comma 3, art. 2 della L.R. n. 4/1997, si propone di individuare, in via definitiva, i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici così come specificato nell’Allegato A al presente provvedimento, sulla base del fatto che gli Enti interessati hanno presentato, nei termini convenuti, la quantificazione economica dei danni subìti dai territori di competenza, in base al censimento opportunamente avviato dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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