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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 159 del 30 novembre 2021


Materia: Venezia, salvaguardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1601 del 19 novembre 2021

Legge Speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. regolante le attività di caratterizzazione e indagine ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88/2020 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Disciplinare tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. regolante le attività di caratterizzazione e indagine ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, ai sensi di quanto disposto dal piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 88 del 21/07/2020 (scheda progetto C-3).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia fisico-ambientale, storico-artistica e culturale di Venezia e della sua Laguna e stabilisce gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi organi competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.

La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, ha stabilito le “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”.

In particolare l’art. 3, comma 1, dispone che la Regione adotti un “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”.

In attuazione di tale dettato normativo, il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato il documento di programmazione e pianificazione denominato “Piano Direttore 2000”, tuttora vigente.

La L.R. n. 17/1990 stabilisce inoltre all’art. 4, comma 1, che la Giunta Regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del “Piano Direttore” ed in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale.

In tale contesto, è necessario sottolineare la rilevante criticità finanziaria che si trascina oramai da molti anni relativa al mancato stanziamento alla Regione del Veneto di fondi a valere sulla Legge Speciale per Venezia, evidenziando che l’ultima assegnazione di risorse economiche deliberata dal “Comitato Interministeriale” istituito ai sensi dell’art. 4 della L. n. 798/1984” (cosiddetto “Comitatone”), per dare attuazione agli interventi di salvaguardia di competenza regionale, risale alla seduta del 21 luglio 2011.

Da allora la Regione non ha più beneficiato di alcuna nuova assegnazione di fondi della Legge Speciale per Venezia.

In assenza dei nuovi finanziamenti, più volte sollecitatati, da ultimo con nota a firma del Presidente Zaia protocollo n. 250271 del 01/06/2021, la Direzione Progetti Speciali per Venezia, competente per materia, ha avviato una attenta rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti di spesa dei fondi della Legge Speciale per Venezia, per consentire una rimodulazione dei finanziamenti ancora disponibili, al fine di dare attuazione ad alcune misure di intervento ritenute particolarmente urgenti per la salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.

Nell’ambito degli interventi di competenza regionale, da attuare con gli stanziamenti della Legge Speciale per Venezia, si evidenziano quelli riconducibili ai settori della fognatura e della depurazione, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella Laguna, dell’agricoltura e della zootecnia, della bonifica dei siti inquinati e del monitoraggio ambientale, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento nel Bacino Scolante e, di conseguenza, quello veicolato nella Laguna di Venezia.

In particolare, si segnala che la Regione del Veneto, in linea con quanto previsto dal Piano Direttore 2000, assegna specifiche risorse per l’attuazione di interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino Scolante.

Tali interventi ricomprendono attività di caratterizzazione ambientale dei siti per conoscere il grado di contaminazione presente, nonché di messa in sicurezza e bonifica delle aree, con l’obiettivo finale di ripristinare il sito e consentirne gli usi legittimi.

Infatti, i casi di non corretta gestione dei reflui, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali e dalle comuni attività antropiche determinano, nel tempo, impatti significativi sulla qualità dei suoli ed in particolare sullo stato qualitativo delle falde acquifere.

In tale contesto, con Deliberazione n. 1401 del 16/09/2020, la Giunta Regionale ha recepito il “Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati”, approvato dal Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020.

Nell’ambito della suddetta DGR n. 1401/2020, è stato assegnato a Veneto Acque S.p.A. l’importo di € 300.000,00 per svolgere “Attività di caratterizzazione e monitoraggio ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” (scheda progetto C-3).

Tale assegnazione consentirà di avviare una serie di attività di caratterizzazione e di indagine ambientale da attuarsi d’intesa con le amministrazioni comunali, provinciali e ARPAV, nonché con altri soggetti istituzionali competenti in materia di tutela e controllo ambientale.

Ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato 2, al Titolo V Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., la caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Le attività di caratterizzazione devono essere condotte in modo tale da permettere la validazione dei risultati finali da parte delle pubbliche autorità in un quadro condiviso e rispondente alla normativa vigente delle situazioni di contaminazione eventualmente emerse.

A tale scopo, la caratterizzazione dei siti contaminati prevede uno specifico processo costituito dalle seguenti fasi:

  • la ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito;
  • l’elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e la predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
  • l’esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti;
  • l’elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
  • l’elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
  • l’identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari - calcolati mediante Analisi di Rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ove necessario.

La caratterizzazione ambientale sarà avviata successivamente alla approvazione, da parte delle autorità competenti, del piano di indagini e si riterrà conclusa, nel caso di non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), con l’approvazione del modello concettuale definitivo, oppure, nel caso di superamento delle suddette CSC, con l’identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati mediante Analisi di Rischio.

L’importo assegnato a Veneto Acque S.p.A. potrà essere quindi utilizzato per le attività di progettazione, indagine preliminare e caratterizzazione connesse con le procedure di cui all’art. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli interventi potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.-, sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga per gli adempimenti di cui all’art. 244, oppure in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi dell’art. 250 del sopraccitato decreto legislativo.

Per quanto attiene all’individuazione di Veneto Acque S.p.A. quale soggetto beneficiario del finanziamento ed esecutore degli interventi, si evidenzia che si tratta di una società interamente partecipata dalla Regione del Veneto e che le previsioni contenute nello Statuto Sociale configurano l’esistenza di un controllo, da parte della Regione del Veneto su Veneto Acque S.p.A., assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici.

La Società svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e pertanto sussistono in capo a Veneto Acque S.p.A. i requisiti generali richiesti in materia di “in house providing” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”).

Si segnala che, dopo aver formulato in data 08/02/2018 la domanda di iscrizione n. 342 nell’Elenco delle società “in house” previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, la Società risulta iscritta al suddetto elenco ANAC dal 14/02/2020.

Si evidenzia che Veneto Acque S.p.A., con nota prot. 395 del 14/09/2018, ha precisato che le funzioni di Committenza vengono svolte da personale interno alla Società, con risorse economiche derivanti dagli importi di progetto di cui al quadro economico approvato.

Di conseguenza le funzioni legate ai processi di avvio, pianificazione, progettazione e controllo delle opere, di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010, saranno svolte da personale interno alla Società, dotato dei necessari requisiti tecnico-professionali.

Tale gestione consente un evidente risparmio di spesa per l’Amministrazione Regionale considerati i costi relativi alle medesime prestazioni, rispetto a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016”, nonché i costi interni legati alle procedure amministrative di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Si precisa che, se fosse necessario esternalizzare, oltre che l’affidamento dei lavori, anche le attività progettuali e di studio specialistiche, Veneto Acque provvederà ad acquisire dette prestazioni in osservanza del D. Lgs. n. 50/2016, con l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa disponibile nel mercato.

Lo statuto di Veneto Acque S.p.A., aggiornato da ultimo con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 20/05/2020, prevede tra l’altro all’oggetto sociale la bonifica di siti contaminati di competenza pubblica.

L’affidamento a Veneto Acque S.p.A. risulta pertanto la scelta più opportuna in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio, considerato che la stessa Società ha nel proprio oggetto sociale “attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica, attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto”, per le quali ha maturato nel tempo una ragguardevole e consolidata esperienza.

Con nota prot. n. 2552 del 07/09/2021, Veneto Acque S.p.a. ha confermato la propria disponibilità ad eseguire le attività in argomento, la cui copertura finanziaria è garantita a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia assegnati con le sopra citate Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88/2020 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401/2020.

Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque (Allegato A) regolante le modalità di attuazione e di rendicontazione delle attività di caratterizzazione e monitoraggio ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e in cui è riportato il dettaglio delle attività da eseguire.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, n. 539/1995, n. 515/1996, n. 345/1997, n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001 e n. 244/2007;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTE la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii, la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 21/07/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1401 del 16/09/2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

delibera

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. Di approvare, sulla scorta di quanto disposto dalla DGR n. 1401 del 16/09/2020 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 88/2020, lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le “Attività di caratterizzazione e indagine ambientale propedeutiche agli interventi di bonifica di siti contaminati nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia” (scheda progettuale C-3 di cui alla DGR n. 1401/2020).
  3. Di delegare il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 2), in rappresentanza della Regione del Veneto, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche, non sostanziali.
  4. Di determinare in € 300.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 50537 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna – ottava fase – Investimenti fissi (art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 – art. 45, C.1, L. 28/12/2001, n. 448)” del bilancio 2021, PdC U 2.02.03.06.001.
  5. Di dare atto che la Direzione Progetti Speciali per Venezia, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
  6. Di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia dell’attuazione del presente provvedimento.
  7. Di prendere atto che il Disciplinare diverrà operante e vincolante per la Regione del Veneto e per Veneto Acque S.p.A. una volta sottoscritto dalle parti.
  8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
  9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  10. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A.

(seguono allegati)

Dgr_1601_21_AllegatoA_463825.pdf

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