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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 157 del 23 novembre 2021


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 19 novembre 2021

Aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) con semplificazione delle procedure informatiche. Art.13 della L.R. n.11/2013. Art.17 del D.lgs.n.79/2011.

Note per la trasparenza

Si semplificano alcune procedure informatiche relative alle strutture turistiche ricettive, aggiornando il Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) con le procedure informatiche disponibili sulla piattaforma ROSS 1000; conseguentemente si revoca la precedente DGR n.2794/2008, disciplinante le suddette procedure.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Francesco Calzavara, riferisce quanto segue.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzare autonomamente la propria attività per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Si ricorda che già l’abrogato articolo 18 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", prevedeva che la Regione realizzasse il Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT - utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e informazioni, finalizzati alla conoscenza del settore turistico veneto e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo.

Conseguentemente la DGR n. 2794 del 7 ottobre 2008 aveva approvato le "Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT- " Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione n. 1359 del 7 maggio 2004”.

Si ricorda che, attualmente, è vigente l’articolo 13 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, disciplinante, per fini gestionali, amministrativi e statistici, il Sistema informativo regionale del turismo, d’ora in poi denominato SIRT, quale componente del complessivo Sistema informativo regionale del Veneto.

Il SIRT comprende le attività correlate alla rilevazione, gestione ed elaborazione delle informazioni del settore turistico regionale, nel rispetto delle norme sul segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Ai sensi del citato art.13 della L.R.n.11/2013, gli obiettivi del SIRT sono sia la conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale; sia il sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale; sia il supporto dell’attività amministrativa regionale.

Nel SIRT, in particolare, sono attualmente presenti gli applicativi informatici riguardanti sia l'anagrafica delle strutture ricettive del settore turismo, sia la movimentazione dei turisti con la registrazione ai fini ISTAT degli arrivi e delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive del Veneto, sia il portale turistico regionale avente come dominio www.veneto.eu.

Le seguenti Direzioni regionali, in relazione alle specifiche competenze, hanno la gestione tecnica, funzionale ed amministrativa delle attività del SIRT, fermo restando il raccordo operativo fra le medesime, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla citata normativa regionale:

  • la Direzione ICT e Agenda digitale cura la gestione tecnico/informatica di tutte le procedure;
  • la Direzione Turismo, unitamente alla struttura competente in materia di Sistema Statistico regionale, cura la gestione dei rapporti con gli operatori nell’utilizzo degli applicativi inerenti sia l'anagrafica delle strutture ricettive del settore turismo, sia la movimentazione turistica nelle strutture ricettive del Veneto;
  • la Direzione Promozione economica e marketing territoriale cura la gestione dei contenuti del portale turistico regionale www.veneto.eu

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 13 della L.R. n.11/2013, la Giunta regionale disciplina le forme e le modalità per l’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici necessari per le finalità del suddetto sistema informativo.

Si ricorda che, il D.P.R. 7settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” ha individuato lo Sportello unico per le attività produttive, d’ora in poi denominato SUAP, quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il SUAP è istituito dai Comuni ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n.112/1998, mentre in caso di mancata istituzione da parte dei Comuni, l’esercizio delle relative funzioni è delegato alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 4 dell’art.25 del D.Lgs.n.59/2010.      

Ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 160/2010, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Si evidenzia che pure l’articolo 17 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, individua il SUAP, quale strumento idoneo a garantire l’applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento o la maggiore accessibilità del mercato per le imprese turistiche.

Il citato art.17 del D.Lgs. n.79/2011 richiama, per i procedimenti amministrativi riguardanti le imprese turistiche, le disposizioni che impongono di utilizzare esclusivamente le procedure informatiche del SUAP di cui al citato DPR n.160/2010, ma eccezionalmente fa salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Si evidenzia che, prima del presente provvedimento, nel Veneto, le domande di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione della struttura ricettiva, dovevano essere presentate alla Regione ed al Comune unicamente tramite le procedure informatiche del SUAP.

La modifica al comma 1 dell’articolo 32 della L.R. n.11/2013, introdotta dalla L.R. n. 15 del 25 maggio 2021, prevede, però, la possibilità di una procedura informatica regionale di classificazione, più semplice ed alternativa a quella del SUAP, da disciplinare con apposito provvedimento della Giunta regionale.

In attuazione della recente riforma del citato art.32 della L.R.n.11/2013, il presente provvedimento regionale disciplina le procedure informatiche regionali di classificazione delle strutture ricettive, prevedendo forme di semplificazione più avanzata rispetto alle procedure informatiche del SUAP, per poterla sostituire ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n.79/2011.

A tale proposito, la Regione del Veneto sta attualmente operando per uniformare ed integrare le modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici con l'obiettivo di agevolare le procedure di comunicazioni amministrative e dei flussi turistici, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi.

A partire dal primo dicembre 2021, sarà quindi messa a disposizione degli operatori turistici una nuova piattaforma di servizio denominata ROSS 1000, individuata a livello nazionale tra i software innovativi per la gestione della offerta e della domanda turistica, a seguito di un apposito Accordo di programma tra Ministero del Turismo e Regione Abruzzo per conto della Commissione speciale turismo e industria alberghiera.

ROSS1000 è una suite di moduli e servizi digitali per la rilevazione e il monitoraggio dei flussi turistici che mette in comunicazione molteplici tipologie di tecnologie ed applicazioni.

Con un approccio integrato e sistematico, ROSS 1000 raccoglie, analizza e sintetizza le caratteristiche e l’andamento dei flussi turistici; restituisce agli operatori turistici i dati statistici in forma anonima ed aggregata da tradurre in politiche di promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche; nonché gestisce le principali pratiche amministrative e i processi organizzativi delle strutture ricettive.

Il nuovo servizio telematico sulla piattaforma ROSS1000 sarà disponibile in modalità web nella pagina dedicata agli operatori turistici per tutti i tipi di device (postazione PC fissa, notebook, smartphone e tablet).

Si evidenziano alcuni vantaggi dell’uso della piattaforma ROSS 1000, con notevole semplificazione sia di procedura, sia di abbattimento dei costi:

  • il titolare della struttura ricettiva da classificare, entrando nella piattaforma con lo Spid non deve presentare una Pec, quale strumento di identificazione digitale;
  • il titolare della struttura ricettiva quando carica direttamente i dati della struttura in ROSS 1000 manda contestualmente anche una e mail con gli stessi dati al Comune e in tale modo la comunicazione viene registrata subito anche dal Comune;
  • in ROSS 1000 non è richiesta una preliminare istruttoria formale del SUAP, attualmente effettuata solo per controllare la completezza dei dati caricati, con un notevole risparmio di tempo nel procedimento;
  • in ROSS 1000, a differenza del SUAP, non sono previsti dei pagamenti a carico dell’operatore turistico per l’avvio della pratica di classificazione;
  • in ROSS 1000 sono semplificati gli obblighi comunicativi dei dati delle persone alloggiate nei confronti della Questura, perché per i soggetti che non hanno il software gestionale, in gran parte locazioni turistiche e ricettività complementare, in fase di adempimenti dell’invio dei dati per check in e check out possono generare un file da inviare alla Questura tramite il collegamento al link “Alloggiati web”. In questo modo l’operatore turistico, con un unico caricamento di dati degli ospiti, può collegarsi sia al portale turistico regionale, sia al portale alloggiati della Questura, per adempiere agli obblighi informativi sia ai fini statistici, sia ai fini della pubblica sicurezza.

Si propone, quindi, di individuare, nell’ambito dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.R.n.11/2013 per le strutture turistiche ricettive, sia quelli turisticamente più importanti, da gestire ancora tramite le procedure informatiche del SUAP, sia quelli meno importanti, ma più frequenti nella prassi, da gestire tramite le nuove procedure informatiche disponibili sulla citata piattaforma ROSS 1000, secondo le disposizioni operative contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

In ogni caso le citate procedure informatiche devono garantire la conoscibilità dei dati dei procedimenti amministrativi ai Comuni competenti per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, previste dagli articoli 35 e 49 della citata L.R.n.11/2013.

Per quanto riguarda i procedimenti riguardanti le strutture ricettive classificate, ai sensi dell’articolo 32 della L.R.n.11/2013, si propone di disporre l’utilizzo esclusivo delle procedure informatiche disponibili presso le piattaforme:

a) SUAP, necessariamente solo per le seguenti istanze e comunicazioni, in quanto aventi effetti, sulle strutture ricettive classificate, di rilevante interesse turistico o spesso di lunga durata: rilascio di prima classificazione, modifica del livello di classificazione, modifica della capacità ricettiva, cambio di denominazione, segnalazione certificata di inizio attività e chiusura definitiva;

b) ROSS 1000, secondo le disposizioni operative e di gestione contenute nell’Allegato A al presente provvedimento, necessariamente per le altre istanze e comunicazioni, in quanto aventi effetti, sulle strutture ricettive classificate, di minore interesse turistico o spesso di minore durata, ma, proprio per questo motivo, più frequenti nella prassi, quali le istanze di rinnovo di classificazione, nonchè le comunicazioni di variazione dei periodi di apertura e di chiusura temporanea.

Per gli agriturismi ricettivi classificati ai sensi dell’art.13 bis della L.R.n.28/2012, è fatta salva l’attuale normativa statale che prevede l’obbligo di comunicazione tramite SUAP.

In analogia, con i suddetti criteri applicati alle strutture turistiche ricettive classificate, si propone di disporre per le comunicazioni delle locazioni turistiche, previste dall’art.27 bis della L.R. n.11/2013, l’utilizzo delle procedure informatiche disponibili presso la piattaforma ROSS 1000, secondo le disposizioni operative e di gestione contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

Si propone l’aggiornamento del SIRT, tramite le procedure informatiche disponibili sulla piattaforma ROSS 1000, anche per quanto riguarda le procedure di rilevazione, elaborazione e gestione dei dati della movimentazione turistica, secondo le disposizioni operative e di gestione contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

Inizialmente il nuovo servizio, tramite la nuova piattaforma di servizio - ROSS 1000 -, sarà messo a disposizione delle strutture ricettive classificate e delle locazioni turistiche anche con l'obiettivo di permettere agli operatori, nell’ottica di semplificazione amministrativa, sia di comunicare i dati dei flussi turistici, sia di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati di pubblica sicurezza alla Questura.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati turistici da parte delle strutture ricettive classificate possono realizzarsi le seguenti due ipotesi.

1) se le strutture ricettive non possiedono un proprio software gestionale, avranno a disposizione una procedura di check-in check-out per la registrazione degli ospiti, attraverso la quale vengono generati, contemporaneamente, i dati statistici e il file con i dati necessari per assolvere anche all’obbligo di comunicazione alla Questura. Infine il medesimo file, una volta generato dalla procedura sarà caricato dalla struttura ricettiva sulla piattaforma Alloggiati Web mediante il link presente all’interno della procedura ROSS 1000.

2) se le strutture ricettive dispongono di proprio software gestionale, esse possono caricare direttamente i dati dei flussi turistici all'interno della nuova piattaforma.

Il passaggio alla nuova procedura ROSS 1000 prevede sia l’assistenza degli uffici regionali, sia dei corsi di formazione e video tutorial a favore degli operatori turistici per l’uso della piattaforma.

Si propone, quindi, di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, contenente le “Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT- aggiornate con le procedure informatiche disponibili presso la piattaforma ROSS 1000 per le strutture ricettive”.

Si propone, quindi di revocare, ai sensi dell’art.21 quinquies della L.n.241/1990, la DGR n. 2794 del 07 ottobre 2008, contenente le "Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT- " Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 18 e deliberazione n. 1359 del 7 maggio 2004”, in quanto le suddette disposizioni non sono più aggiornate all’attuale evoluzione tecnologica e normativa.

Si propone, per motivi di tempistica legati alla rilevazione statistica turistica, di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dal primo dicembre 2021.

Si propone, inoltre, per il principio di tutela del legittimo affidamento, di considerare ammissibili tutte le istanze e comunicazioni relative a rinnovo di classificazione, chiusura temporanea, variazione periodi di apertura pervenute al SUAP entro il 30 novembre 2021.

Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della esecuzione e gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, in raccordo operativo con il Direttore della Direzione regionale ICT e Agenda digitale per quanto riguarda la gestione informatica.

Si propone, infine, di notificare il presente provvedimento sia ai Comuni del Veneto, sia alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura aventi sede nel Veneto, in quanto Enti esercitanti le funzioni relative al SUAP, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs.n.112/1998 nonché del comma 4 dell’art.25 del D.Lgs.n.59/2010; 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il Reg. (UE) n.692/2011; la L.n.241/1990; il D.Lgs.n.112/1998; il D.Lgs.n.82/2005; il D.Lgs n.59/2010; il D.Lgs.n.79/2011; D.Lgs n. 322/1989; D.Lgs. n.196/2003; Legge n. 120/2020; D.Lgs.267/2000;

VISTO il DPR n.160/2010; DPR 380/2001;

VISTE la L.R.n.33/2002; la L.R. n.28/20012 ed in particolare l’art. 13bis; la L.R.n.11/2013 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 27 bis, 32, 35 e 49; L.R. 8/2002;

VISTA la DGR n. 2794/2008;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la semplificazione di alcune procedure informatiche relative alle strutture turistiche ricettive, aggiornando il Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) con le procedure informatiche disponibili sulla piattaforma ROSS 1000, come descritto nelle premesse e nell’Allegato A al presente provvedimento;

3. di disporre, per i motivi citati in premessa, per le strutture ricettive classificate, ai sensi dell’articolo 32 della L.R.n.11/2013, l’utilizzo esclusivo delle procedure informatiche disponibili presso le piattaforme:

a) SUAP, necessariamente solo per le seguenti istanze e comunicazioni: rilascio di prima classificazione, modifica del livello di classificazione, modifica della capacità ricettiva, cambio di denominazione, segnalazione certificata di inizio attività e chiusura definitiva;

b) ROSS 1000 necessariamente per le altre istanze e comunicazioni, quali le istanze di rinnovo di classificazione, nonché le comunicazioni di variazione dei periodi di apertura e di chiusura temporanea, secondo le disposizioni operative e di gestione contenute nell’Allegato A al presente provvedimento;

4. di disporre, per i motivi citati in premessa, per le comunicazioni delle locazioni turistiche, l’utilizzo delle procedure informatiche disponibili presso la piattaforma ROSS 1000, secondo le disposizioni operative e di gestione contenute nell’Allegato A al presente provvedimento;

5. di approvare, per i motivi citati in premessa, l’Allegato A contenente le “Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT- aggiornate con le procedure informatiche disponibili presso la piattaforma ROSS 1000 per le strutture ricettive”;

6. di revocare, per i motivi citati in premessa, la DGR n. 2794 del 07 ottobre 2008;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di disporre che l’efficacia del presente atto decorra dal primo dicembre 2021;

9. di considerare ammissibili, per il motivo citato in premessa, tutte le istanze e comunicazioni relative a rinnovo di classificazione, chiusura temporanea, variazione periodi di apertura pervenute al SUAP entro il 30 novembre 2021;  

10. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della esecuzione e gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, in raccordo operativo con il Direttore della Direzione regionale ICT e Agenda digitale per quanto riguarda la gestione tecnico/informatica;

11. di notificare il presente provvedimento sia ai Comuni del Veneto, sia alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura aventi sede nel Veneto;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito regionale del  Turismo www.regione.veneto.it/web/turismo.

(seguono allegati)

Dgr_1615_21_AllegatoA_463530.pdf

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