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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 11 novembre 2021
Approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti. D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112.
Approvazione del Bando che individua, per l’annualità 2021, le modalità di assegnazione di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 a sostegno di interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nel corso della corrente annualità, con distinti provvedimenti – DGR n. 662 del 25/05/2021, riferita alle competenze 2021 e con DGR n. 951 del 13/07/2021 – in relazione alle competenze 2022/2023, la Giunta regionale ha inteso promuovere un’azione di sostegno nei confronti delle Amministrazioni comunali che realizzino interventi finalizzati a mitigare le dannose conseguenze che numerosi fenomeni di inquinamento arrecano ai rispettivi territori, utilizzando le risorse disponibili nel capitolo n. 104248 “Contributi ai Comuni per le bonifiche ambientali e siti inquinati - contributi agli investimenti (art. 1, comma 134, L. 30.12.2018, n. 145)”, quale contributo a sostegno delle spese in carico agli stessi Enti per l’attuazione di interventi di bonifica ambientale.
Con i suddetti provvedimenti sono stati presi in considerazione interventi di bonifica, caratterizzati da spese aventi natura d’investimento, riguardanti sia aree di proprietà degli Enti pubblici, ove gli stessi siano chiamati a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia aree di altra proprietà ove la Pubblica Amministrazione territorialmente competente intervenga ai sensi dell’art. 244 o in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 e dell’art. 192 del sopraccitato decreto legislativo. È stato richiamato, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale.
Nell’ambito dell’intensa attività istruttoria collegata ai citati provvedimenti nonché alle numerose comunicazioni intercorse tra gli uffici della competente Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e le Amministrazioni comunali interessate sono emerse alcune criticità ambientali legate all’abbandono di rifiuti. Dette circostanze seppur caratterizzate da gravosi impatti a danno dell’area interessata, non comportano, generalmente, una reale contaminazione di matrici ambientali e pertanto non possono essere ritenute ammissibili a finanziamento a valere sui succitati provvedimenti.
Al fine di garantire un’organica azione complementare a quanto previsto dai provvedimenti sopra richiamati tesa a sostenere i Comuni del Veneto tenuti ad intervenire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, provvedendo al recupero e allo smaltimento di rifiuti abbandonati nei rispettivi territori, l’Amministrazione regionale ritiene opportuno destinare la somma complessiva di € 1.290.000,00, somma, in parte, attualmente oggetto di variazione di competenza dal capitolo 100051 al capitolo 100717 “Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 – L.R. 21/01/2000, n. 3)” del Bilancio di previsione per la corrente annualità, fatta salva la possibilità di integrare detta somma con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
Si ritiene pertanto opportuno, al fine di garantire equità e trasparenza alla procedura di accesso ai fondi in parola, provvedere alla stesura di un apposito bando che si riporta in allegato alla presente deliberazione (Allegato A) teso a definire le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola, riconducibili a quanto disposto all’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità, da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure tese al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale.
Una volta evasa l’istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica con successivo provvedimento individuerà i corrispondenti soggetti beneficiari sulla base dei criteri indicati nello stesso Bando e assumerà il relativo impegno di spesa.
Le strutture comunali interessate dovranno presentare la richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando (Allegato A) e secondo il modello di domanda riportato in calce al Bando stesso, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021, pena la non ricevibilità dell'istanza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 3560 del 19/10/1999;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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