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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1511 del 02 novembre 2021

Ristoro dei maestri di sci e delle scuole di sci soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e della deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ed in particolare dall’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” prevede l'assegnazione di ristori finanziari ai maestri di sci e alle scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

L'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto le Istituzioni nazionali e regionali ad adottare un complesso di misure preventive e di contenimento della pandemia che hanno inciso direttamente e in misura rilevante su determinate categorie economiche, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese e di altri soggetti.

Fra le diverse misure di ristoro adottate a livello nazionale, il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, ed in particolare l’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, ha istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono state ripartite secondo le seguenti modalità:

a) 430 milioni di euro erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;

b) 40 milioni di euro erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;

c) 230 milioni di euro assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

In particolare, ai fini dell’attuazione delle misure a favore dei maestri e delle scuole di sci, il D.L. 41/2021 ha stabilito che:

 - l’importo di 40 Milioni di Euro sia distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021;

-  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

Ora, mediante la convenzione attuativa dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito Unioncamere) per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 588 del 14 maggio 2019, sono state attuate, nel corso del 2020 e del 2021, importanti misure di aiuto tese a fronteggiare gli effetti della pandemia, a valere sui provvedimenti normativi posti in essere a livello nazionale, da ultimo l’articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, riguardante il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, per un ammontare complessivo di € 8.750.000,00.     

L’ Accordo tra Regione del Veneto e Unioncamere risulta articolato in una pluralità di "Assi", che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l'ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione: in particolare, all'interno del primo asse si collocano le azioni volte a sviluppare la competitività delle imprese, nel secondo asse le azioni rivolte ai territori (e quindi al miglioramento del contesto nel quale operano le imprese), che possono riguardare l'attrattività turistica e culturale, nel terzo asse specifiche azioni relative al rafforzamento delle relazioni presso le Istituzioni dell'Unione Europea. A queste si aggiungono ulteriori attività di interesse pubblico comuni ad entrambe le Amministrazioni e previste dall'art. 2 dello Statuto di Unioncamere.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, nell'ambito delle prerogative di cui al sopra citato Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 2019 e stante la pregressa esperienza maturata da Unioncamere, in virtù delle precedenti convenzioni, ed in particolare di quella approvata, per la filiera turistica, della cultura e dello sport, con la DGR 776 del 15 giugno 2021, si propone di approvare un nuovo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere (Allegato A), per la realizzazione – in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la categoria economica, afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19.

La misura sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando e avrà quali destinatari i seguenti soggetti:

  1. Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di presentazione  della domanda;
  2. Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa di ristoro è di Euro  3.386.673,66, assegnata dallo Stato alla Regione del Veneto con Decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 “Disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano” e sarà suddivisa come segue fra le due categorie di beneficiari innanzi descritte,  prevedendo altresì che eventuali risorse non utilizzate da parte di una categoria possano essere impiegate per finanziare le domande ammesse dell’altra categoria:

  • Maestri di sci:  Euro 2.586.673,66;
  • Scuole di Sci:  Euro 800.000,00.

Nella definizione delle misure di aiuto il bando dovrà considerare i seguenti criteri:

  1. l’agevolazione dovrà consistere nella concessione di un contributo a fondo perduto,  riconosciuto a maestri di sci e scuole di sci a titolo di indennizzo in ragione delle perdite di reddito derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e dalla relativa chiusura degli impianti sciistici;
  1. l’agevolazione dovrà essere erogata nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10 (“Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport,”) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall’articolo 2, comma 3 del medesimo decreto-legge;
  1. i contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità, ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell’8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;
  1. L’importo del contributo dovrà essere come di seguito determinato:

a. per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Budget: Euro 800.000,00): un contributo forfettario pari ad una percentuale massima del 10% calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di 150.000 Euro per Scuola.

b. per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge   regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di presentazione  della domanda (Budget: Euro 2.586.673,66):

  • un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall’attività svolta;
  • un contributo forfettario ulteriore di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si sono iscritti all’albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
  • un contributo ulteriore (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all’attività  di maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta 2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.

Ai fini della determinazione del contributo dovrà essere applicata la seguente formula di calcolo:

(reddito singolo beneficiario/somma redditi relativi alle domande pervenute)  x totale risorse nette disponibili (*)

(*) Definite come le risorse dedicate ai maestri di sci al netto dell’importo necessario a garantire:

- la quota minima di 250,00 Euro erogata a tutti i maestri;

- la quota di 600,00 euro aggiuntiva erogata ai neo-maestri

  • in ogni caso, l’importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00 Euro.

Il ristoro in oggetto sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati, per effetto della variazione di bilancio disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 28 settembre 2021, sul capitolo di spesa n. 104409/u  “Risorse destinate ai Maestri di Sci iscritti negli appositi albi professionali – Trasferimenti correnti (D.L. 22/03/2021, n.41 - D.M. 28/07/2021, n.1313)”, che presenta sufficiente disponibilità, del bilancio di previsione 2021-2023; al riguardo si dà atto che il finanziamento regionale non costituisce debito di natura commerciale.

Si determina quindi in Euro €  3.386.673,66  l'importo massimo dell'obbligazione di spesa derivante dal presente atto alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Turismo, nel corso dell'esercizio finanziario 2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 145 del 26 ottobre 2020, n. 151 del 12 novembre 2020, n. 156 del 24 novembre 2020, n. 158 del 25 novembre 2020, n. 159 del 27 novembre 2020, n. 167 del 10 dicembre 2020 e n. 169 del 17 dicembre 2020;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge n. 176/2020;

Visto l'art. 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 69;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii;

Visto il decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 “Disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano”;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci ";

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la D.G.R. n. 588 del 14 maggio 2019;

Vista la legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2021-2023;

Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

Visto la D.G.R n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";

Vista la D.G.R. n. 481 del 20 aprile 2021 "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011";

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo "Schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere)" Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la realizzazione – in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, all’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici” - di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, la categoria economica, afferente alla filiera turismo-sport, dei maestri di sci e delle relative scuole di sci, colpiti dalle chiusure degli impianti sciistici imposte nel 2021 per il contenimento della pandemia da Covid-19;
  1. di prevedere che la misura di ristoro sarà attivata da Unioncamere attraverso uno specifico bando e avrà quali destinatari i seguenti soggetti:
  • Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di presentazione  della domanda;
  • Scuole di sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2;
  1. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa di ristoro è di Euro  3.386.673,66, assegnata dallo Stato alla Regione del Veneto con Decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio 2021 “Disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano”;
  1. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva dovrà essere suddivisa come segue fra le due categorie di beneficiari individuate al punto 3., prevedendo che eventuali risorse non utilizzate da parte di una categoria possano essere impiegate per finanziare le domande ammesse dell’altra categoria:
  • Maestri di sci:  Euro 2.586.673,66;
  • Scuole di Sci:  Euro 800.000,00.
  1. di stabilire che l’importo del contributo è così determinato:
  1. per le Scuole di Sci operanti in Veneto, autorizzate ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2: un contributo forfettario pari ad una percentuale massima del 10% calcolata sul valore medio dei ricavi dichiarati nel periodo di imposta 2017-2018-2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i medesimi periodi, nei limiti di un importo massimo di 150.000,00 Euro per Scuola;
  1. per i Maestri di sci in possesso di abilitazione all’esercizio della professione ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci alla data del 14 febbraio 2021 ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale alla data di presentazione  della domanda:
  • un contributo forfettario di base di 250,00 Euro erogato a tutti i maestri, a parziale copertura dei costi fissi, comunque sostenuti anche a prescindere dall’attività svolta;
  • un contributo forfettario aggiuntivo di 600,00 euro a tutti i neo-maestri, che si sono iscritti all’albo professionale dopo il 15 marzo 2020;
  • un contributo aggiuntivo (con esclusione dei neo-maestri) per la perdita di reddito subita nella stagione invernale 2020-2021, parametrato in relazione all’attività  di maestro di sci sostenuta e ai relativi redditi dichiarati in uno dei periodi di imposta 2018-2019-2020, a discrezione del richiedente.

In ogni caso, l’importo erogabile totale per maestro non potrà superare il limite massimo di 8.000,00 Euro.

  1. di determinare in Euro 3.386.673,66 (Tremilionitrecentottantaseimilaseicentosettantatre/66) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative all'intervento di cui alla presente deliberazione, e di stabilire che tale spesa verrà impegnata entro il corrente esercizio e contestualmente liquidata a favore di Unioncamere con successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Turismo, a carico dei fondi stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, sul capitolo di spesa n. 104409/u  “Risorse destinate ai Maestri di Sci iscritti negli appositi albi professionali – Trasferimenti correnti (D.L. 22/03/2021, n.41 - D.M. 28/07/2021, n.1313)” ;
  1. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;
  1. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché dell'adozione di eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali dello schema di convenzione di cui all'art. 2;
  1. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non costituiscono debiti commerciali;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1511_21_AllegatoA_462245.pdf

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