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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1461 del 25 ottobre 2021

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili. Integrazione DGR 104 del 2/02/2021. DGR n. 98/CR del 21/09/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale e, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, prevedendo, per l’anno 2020, quale termine di scadenza per presentare l’istanza di rinnovo il 15 ottobre 2020 e per le istanze di rilascio di accreditamento l’anno 2022, a valere dall’anno 2023.

Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n. 1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell’accreditamento, sono state ammesse, con parere espresso favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 14/01/2021, per l’anno 2020, a valere dall’anno 2021, le istanze pervenute relativamente a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di posti letto e alla variazione di livello assistenziale, Allegato A della DGR 104/2021.

Preso atto delle istanze di rilascio di accreditamento che sono pervenute per le quali l’iter procedimentale non si era ancora concluso in attesa degli esiti di visita di verifica, non ricomprese nel suddetto Allegato A della DGR 104/2021, si ritiene di ammettere al procedimento di accreditamento le medesime istanze per le nuove unità di offerta e variazioni di posti letto in aumento, contenute nell’Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di rilascio di accreditamento è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende Ulss territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente, secondo le misure previste per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide al rilascio dell’accreditamento istituzionale fino al 31/12/2023.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali straordinario previsto dalla DGR 1252 del 1/09/2020.

La commissione regionale CRITE, nelle sedute del 7/06/2021 e del 6/09/2021, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria e ha confermato il parere favorevole volto al rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture elencate nell’Allegato A, dove sono riportate le nuove unità di offerta per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità e le unità di offerta interessate a variazioni di posti letto in aumento per persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende Ulss delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all’area anziani non autosufficienti e disabili, specificate nell’Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l’accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle nuove unità di offerta e delle unità di offerta con aumento di posti che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.

Acquisito, ai sensi dell'art. 19 comma 1 bis della L.R n. 22 del 2002 e della DGR 1363 del 16/09/2020, il parere favorevole a maggioranza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 30 del 7/10/2021 (prot. n. 0015408 del 8/10/2021, agli atti al prot. n. 453242 del 8/10/2021).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Visto l’art. 19 comma 1 bis della L.R. n. 22 del 2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 242 del 22/02/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1974 del 23/12/2018;

Vista la DGR n. del 30/12/2019;

Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;

Acquisito il parere favorevole a maggiorenza della Quinta Commissione Consiliare rilasciato nella seduta n. 30 del 7/10/2021

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, che contiene l’integrazione, per l’anno in corso, delle proposte di rilascio di accreditamento relativamente agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità, approvate con DGR 104 del 2/02/2021;
  3. di rilasciare l’accreditamento istituzionale, fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità con esiti di visita positivi individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  5. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta nell’Allegato A;
  6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  9. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo, per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  10. di notificare il presente atto agli enti gestori dei servizi di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende Ulss competenti per territorio, alle relative Conferenze dei Sindaci e ai Comuni;
  11. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, dell’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda Ulss di riferimento;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1461_21_AllegatoA_461756.pdf

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