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Materia: Riforme istituzionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 25 ottobre 2021
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova, per la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi sull'attuazione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento al regionalismo differenziato.
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, e del relativo Progetto attuativo, tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca in ambito giuridico, funzionali all’attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ed in particolare all’attuazione dell’istituto del regionalismo differenziato.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L’art. 2 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ha sostituito l’art. 116 della Costituzione, prevedendo, al terzo comma, la possibilità di attribuire, alle Regioni ordinarie che ne facciano richiesta, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”.
La Regione del Veneto è da tempo impegnata nel percorso di attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e dell’art. 116, terzo comma, Cost., dapprima con l’approvazione della Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante “Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto”, giudicata conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015 in ordine allo svolgimento di un referendum consultivo sull’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte della Regione; quindi con la celebrazione, il 22 ottobre 2017, del referendum consultivo che ha visto esprimersi a favore dell’iniziativa oltre 2.273.000 elettori (per una percentuale del 98,1% dei votanti che si sono recati alle urne); infine, a seguito dell’esito del suddetto referendum, con l’avvio, in data 1 dicembre 2017, del negoziato con lo Stato.
In considerazione del carattere innovativo e della particolare complessità del percorso in questione, con l’art. 18 della Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è stato istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata, con lo scopo di elaborare studi a supporto dell’attuazione dei precetti costituzionali, nonché di promuovere la diffusione di una cultura dell’autonomia e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica; l’Osservatorio è dotato di un Comitato Scientifico di cui fanno parte, fra gli altri, docenti universitari in materie giuridiche ed economiche in rappresentanza degli Atenei di Padova, Udine, Trento e Venezia.
In aggiunta alle attività dell’Osservatorio e nella prospettiva di una prossima ripresa del negoziato, risulta altresì opportuno per la Regione disporre di ulteriori contributi qualificati di indiscusso tenore tecnico-scientifico, allargando così il ventaglio di competenze tecnico-specialistiche in materia giuridica, in funzione dell’attuazione del Titolo V della Costituzione.
L’Università degli Studi di Padova, in virtù dei principi fondamentali sanciti dallo Statuto di Ateneo, si impegna a perseguire gli obiettivi primari della formazione e della ricerca; in particolare, l’Università patavina “riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo”. A tale scopo, attraverso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario svolge, fra l’altro, attività di ricerca in ambito normativo, giuridico e giurisprudenziale, dedicando specifici approfondimenti ai profili di diritto costituzionale, anche con riferimento all’assetto ed ai rapporti tra lo Stato e le Regioni, nel quadro della non ancora compiuta attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.
Inoltre, accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l'Università persegue una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. In tale prospettiva, per mezzo delle proprie Strutture interne, l'Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.
Infine, così come previsto dalle sopra richiamate disposizioni statutarie, da sempre l’Università “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni”, valorizzando, a tale scopo “i rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo”.
All’interno del contesto sopra descritto, anche alla luce dei notevoli ritardi nell’attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la Regione del Veneto e l’Università di Padova sono interessate ad una reciproca collaborazione, finalizzata ad incentivare la realizzazione di attività di studio, ricerca ed analisi giurisprudenziale – anche mediante l’istituzione di specifiche borse di studio e/o programmi di ricerca – volte ad indagare lo stato dell’arte e le possibili prospettive di riforma funzionali a dare attuazione al sopra menzionato Titolo V della Costituzione.
In particolare, si ritiene che una stretta sinergia e collaborazione tra la Regione e l’Università di Padova per lo sviluppo delle suddette attività, finalizzate a perseguire un interesse comune, nell’ambito delle proprie e rispettive competenze e conoscenze, possano contribuire ad una maggiore e più qualificata conoscenza delle materie e dei temi trattati, nonché ad una più approfondita analisi e valutazione del contesto giuridico-normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Ciò premesso, si propone di individuare quale strumento adeguato a disciplinare le attività di collaborazione
e ricerca del progetto suddetto, l’Accordo di cui all’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune), in quanto risultano soddisfatte le condizioni precisate dall’ANAC per la stipulazione di detti Accordi (deliberazioni ANAC n. 918 del 31 agosto 2016 e n. 567 del 31 maggio 2017):
La collaborazione avrà durata triennale e la descrizione delle attività e loro fasi, la suddivisione dei compiti, nonché le responsabilità reciproche inerenti la collaborazione in argomento sono illustrate nello schema di Accordo, Allegato A al presente provvedimento, e descritte nel Progetto attuativo, Allegato B al medesimo, parti integranti e sostanziali dello stesso.
Attesa la trasversalità dei temi oggetto di approfondimento e ricerca, sono demandati alla Segreteria Generale della Programmazione il coordinamento delle attività previste in capo alla Regione nell’ambito di tale collaborazione, la cura delle relazioni istituzionali con l’Università, la supervisione affinché le attività svolte siano finalizzate a condurre le ricerche e gli approfondimenti di comune interesse.
In considerazione inoltre della complessità e dell’ampiezza degli studi in questione, si propone di mettere a disposizione, per la realizzazione delle attività sopra descritte, risorse per un importo complessivo di euro 120.000,00 (centoventimila/00), di cui euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull’esercizio 2021, euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull’esercizio 2022 ed euro 40.000,00 (quarantamila/00) a valere sull’esercizio 2023. Come previsto dall’art. 4 dello schema di Accordo di cui all’Allegato A, tali risorse sono trasferite a copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si configurano pertanto come corrispettivo commerciale.
Ciò posto, si propone quindi di determinare in euro 120.000,00 (I.V.A. e oneri compresi) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto, alla cui assunzione provvederà con propri provvedimenti il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104020 del bilancio di previsione 2021-2023, con oggetto “Azioni regionali per l'attuazione dell'art. 116, comma 3 della costituzione - acquisto di beni e servizi (art. 18, L.R. 25/11/2019, n.44)”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 116, comma 3, della Costituzione;
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’articolo 18 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44;
delibera
(seguono allegati)
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