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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 28 settembre 2021
Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Centri Diurni nell'ambito della salute mentale gestiti da soggetti privati. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con il presente provvedimento, in coerenza con la programmazione regionale, si conclude il percorso, articolato e complesso, di rilascio e rinnovo in continuità dell’accreditamento istituzionale avviato al fine di migliorare l’efficienza dell’attuale rete dei Centri Diurni gestiti da soggetti privati nell’area della salute mentale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e di cui all'articolo 22, commi 2 e 4 della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Allo scopo di garantire detti livelli essenziali di assistenza, lo stesso Decreto Legislativo n. 502/1992 disciplina all’art. 8-quater l’accreditamento istituzionale, istituto riconosciuto dalla Regione quale strumento che legittima la presenza nel Sistema Sanitario Regionale (SSR) di erogatori privati di prestazioni sanitarie, che risultino, fra l’altro, funzionali agli indirizzi di programmazione regionale.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo n. 502/1992.
Tale normativa regionale, che si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute della persona.
La Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 con cui non solo si delineano gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il periodo di riferimento considerato, ma si descrivono inoltre le principali linee strategiche alle quali ispirarsi.
Particolare attenzione è stata posta all’area della Salute mentale, aspetto fondamentale per la qualità della vita di ciascun individuo come ribadito anche dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute mentale per l’Europa del 2005.
Il modello operativo adottato per la prevenzione e cura della patologia psichiatrica è quello dell’organizzazione dipartimentale, sviluppato in una rete integrata di servizi afferenti a più unità operative, secondo una logica di psichiatria di comunità.
Il vigente Piano socio sanitario regionale conferma integralmente il modello e l’organizzazione delle strutture afferenti alla salute mentale, così come definite nel precedente Piano.
Fra gli obiettivi posti a fondamento del Piano socio sanitario regionale vi è sicuramente il consolidamento e la qualificazione della rete semiresidenziale, sia a gestione diretta che in capo al privato accreditato.
Con le deliberazioni giuntali n. 2501 e n. 2473 del 6 agosto 2004 e con la successiva DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della Salute mentale ivi compresi i Centri Diurni per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.
Il centro diurno si caratterizza quindi quale struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico educativo –riabilitative, comprensive di intervento farmacologico, occupazionale e di gruppo, finalizzata a favorire l’integrazione sociale. La struttura ha quale scopo primario il recupero degli aspetti di disabilità legati alla malattia mentale, il miglioramento del funzionamento psicosociale, il recupero di abilità nelle relazioni interpersonali, nella autonomia personale.
L’integrazione degli utenti nel contesto sociale di appartenenza e nella quotidianità, utilizzando la relazione interpersonale, altre opportunità risocializzanti, espressive e formative, sino anche a favorirne l’eventuale inserimento lavorativo caratterizzano questa particolare tipologia di struttura.
La DGR n. 1616/2008 ha altresì circoscritto il bacino di utenza per i centri diurni che è di 1 ogni 50.000 abitanti maggiorenni, ed ha previsto, per singola struttura, fino a un massimo di 20 pazienti adulti.
In tale ampio contesto, si colloca il presente provvedimento quale atto conclusivo di procedimenti volti al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di centri diurni, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002.
Tale norma subordina il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento a precise condizioni quali: il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale, l’accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio relativo al centro diurno Diffuso in Cavarzere (VE), via Cavour n. 18, richiesto dall’ente gestore Coop. Sociale Emmanuel s.c.s., si è preso atto del successivo parere integrativo di coerenza con la programmazione regionale rilasciato con nota prot. reg. 386468 del 2 settembre 2021 dalla Direzione Programmazione sanitaria e della relativa nota di Azienda Zero prot. reg. 406904 del 16 settembre 2021 in relazione all’esito positivo della verifica dei requisiti.
In ragione di dette conclusioni istruttorie, si propone il rilascio e il rinnovo in continuità dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’ art. 19 n. 2 della Legge Regionale n. 22/2002, dei centri diurni nell'ambito della Salute mentale gestiti da soggetti privati di cui all’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Si richiama quanto precisato con DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 ovvero che le strutture private accreditate possono essere allocate anche in sedi di proprietà dell’Azienda U.l.s.s. previa stipula di un contratto di locazione a titolo oneroso.
Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure”;
VISTA la DGR n. 2473 del 6 agosto 2004 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;
VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali")”;
VISTA la DGR n. 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018”;
VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTO l’art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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