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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 06 agosto 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 28 luglio 2021

Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto (art.16 L.R. n. 50/1993).

Note per la trasparenza

Vengono approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi della regione Veneto, relativamente alla stagione 2021/2022 ad integrazione del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 972 del 13 luglio 2021. Ciascuna sede territoriale dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha elaborato una propria proposta di regolamentazione dell’attività venatoria per il territorio di competenza, appartenente alla zona faunistica delle Alpi, ad integrazione e nei limiti stabiliti dal calendario stesso e dall’articolo 16 della L.R. n. 50/1993, ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 13 luglio 2021 è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022, con il quale sono state previste:

  1. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l’orario di inizio e di termine della giornata venatoria.

L’articolo 16, comma 4, della L.R. n. 50/1993, assegna alla Giunta regionale il compito di redigere il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, fino al 30 settembre 2019 di competenza delle Province, stabilendone i contenuti, rappresentati dai piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, dalle eventuali anticipazioni di apertura dell’annata venatoria anche per il prelievo di selezione, dalle modalità di esercizio del prelievo stesso, dall’impiego dei cani durante il prelievo e, da ultimo, dalle modalità di esercizio della caccia sulla neve.

Al comma 5 del medesimo articolo 16, è altresì stabilito che la Giunta regionale, con il provvedimento di cui al richiamato comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non comprese nell’Allegato II della Direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all’articolo 1, comma 4, della legge n. 157/1992.

L’articolo 23, comma 1, della citata L.R. n. 50/1993 individua il territorio della zona faunistica delle Alpi nelle aree caratterizzate da una consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ottemperanza a tale indirizzo, le Amministrazione provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza ne hanno, a suo tempo, delimitato i confini con un proprio Piano faunistico-venatorio provinciale entrato in vigore a seguito dell’adozione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 avvenuta con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Con Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38, è stata rideterminata, al 31 agosto 2021, la validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, confermando l’organizzazione territoriale prevista da ciascuna Provincia avuto riguardo anche alla ripartizione della Zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini.

Ai fini della regolamentazione dell’esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, ciascuna Provincia ha adottato, in passato, un proprio regolamento in ragione della specificità di tale territorio dal punto di vista ambientale, faunistico, ma anche socio-culturale: tali regolamenti sono tuttora in vigore nelle more di una prossima loro rivalutazione a livello regionale resa indispensabile dal trasferimento delle funzioni alla Regione recentemente avvenuto. Tali regolamenti prevedono i vari aspetti legati all’attività venatoria per i quali si rende necessaria l’integrazione del calendario venatorio regionale al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio faunistico caratteristico del territorio alpino.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo” si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Le sedi territoriali di Treviso, Verona e Vicenza, dell’Unità organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per il territorio di propria competenza, hanno acquisito le proposte da parte dei Comprensori alpini in ordine alla regolamentazione dell’attività venatoria nel rispetto delle disposizioni generali indicate nella normativa in materia e nel calendario venatorio regionale. La valutazione delle stesse, ai fini dell’accertamento della conformità dal punto di vista tecnico-scientifico e giuridico-amministrativo, è stata effettuata dalle relative sedi territoriali che hanno poi provveduto alla trasmissione alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria delle rispettive proposte di calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi di ciascun territorio provinciale al fine della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

La successiva adozione dei singoli piani di prelievo degli Ungulati poligastrici, del cinghiale, della tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca e Coturnice) e della Lepre europea (relativamente al territorio della provincia di Vicenza), avverrà con specifici decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria a seguito delle necessarie valutazioni tecnico-scientifiche. 

Per quanto concerne il territorio della provincia di Belluno, il calendario integrativo per la zona faunistica delle Alpi verrà approvato direttamente dell’Amministrazione provinciale di Belluno in applicazione della DGR n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento vengono quindi approvati i calendari venatori integrativi per la zona faunistica delle Alpi, relativamente alla stagione 2021/2022, per i territori provinciali di Treviso, Verona e Vicenza di cui alle allegate proposte facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegati A, B e C.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l’articolo 16, commi 4 e 5, della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATI i vigenti Piani faunistici venatori provinciali 2007-2012 (la cui validità è stata rideterminata al 31 agosto 2021 con legge regionale 04 dicembre 2020, n. 38) di Treviso, Verona e Vicenza, nonché i regolamenti provinciali per la zona faunistica delle Alpi adottati da ciascuna Amministrazione provinciale;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25” con la quale sono precisate, agli articoli 8 e 9, le funzioni conferite alla Provincia di Belluno in materia faunistico venatoria e di pesca nelle acque interne;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2022 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione (art. 15, L. n. 241/1990) tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno per

l'esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”.;

VISTA la DGR n. 715 del 08 giugno 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 972 del 13 luglio 2021.di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022;

VISTE le proposte di calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, relativamente ai singoli territori di competenza provinciale di Treviso, Verona e Vicenza, per la stagione 2021/2022, acquisite dalle relative sedi territoriali dell’Unità organizzativa regionale “Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria”, facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegati A, B e C;

VISTO l’art. 28, comma 2 della Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture dalla Regione”;

VISTO l’art. 2, comma 2 e l’art. 12, comma 1, lettera f) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Treviso, per la stagione 2021/2022 così come riportato nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Verona, per la stagione 2021/2022 così come riportato nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  4. di approvare il calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza, per la stagione 2021/2022 così come riportato nell’Allegato C, facente parte integrante del presente provvedimento;
  5. di disporre la trasmissione all’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, alle Associazioni venatorie ed al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
  6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento, riguardando un’attività ludico-ricreativa e sportiva, potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1044_21_AllegatoA_454403.pdf
Dgr_1044_21_AllegatoB_454403.pdf
Dgr_1044_21_AllegatoC_454403.pdf

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