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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 13 luglio 2021

Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n.50/93).

Note per la trasparenza

Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2021/2022 a conclusione del correlato iter istruttorio
ed acquisito il parere consultivo dell’ISPRA.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

     Il calendario venatorio deve indicare:

  1. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

     Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n 185989 del 23.04.2021 il progetto di calendario venatorio 2021/2022 per l’acquisizione del previsto parere consultivo.

     Con l’allegata nota di riscontro prot. n. 24057 del 11.05.2021, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell’ambito di detto parere l’ISPRA ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.

La parte di osservazioni critiche che si possono “desumere” a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l’ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l’ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l’ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l’ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l’ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

     Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall’ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 4 del parere, ed in particolare dal punto relativo alle specie cacciabili.

    A1) Combattente

     L’ISPRA non fornisce motivazioni sufficientemente convincenti ne dati scientifici in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente. L’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la Guida (pag. 25) così si esprime nel merito: “Un periodo di caccia compreso tra la 3^ domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

     Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 157/92) che già si avvale di un regime “limitativo” dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

    In riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che la recente classificazione IUCN, avente carattere di ufficialità e successiva a quella citata da ISPRA, inserisce la popolazione europea e globale della specie all’interno della categoria “Least concern”, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.

     A quanto sopra esposto si aggiunge che il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli, più aggiornato rispetto al riferimento fornito da ISPRA, registra un miglioramento rispetto al precedente rapporto tanto che oggi la specie viene classificata come “quasi minacciata”. Recenti studi hanno dimostrato da una parte lo spostamento a Est dei quartieri di riproduzione e delle rotte migratorie con una stabilità complessiva della popolazione, e dall’altra un leggero aumento della presenza nelle zone dell’Unione Europea (Report Art. 12 2013-2018).  In particolare, un lavoro basato sull’analisi di dati sperimentali evidenzia che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011). 

     Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell’Europa occidentale è dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa ridistribuzione è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione pre nuziale. Ad una diminuzione in Europa occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat.  (Verkuil et. al., 2012).

     Da ultimo, un recente Atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura “nomade” del Combattente e le variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. al., 2012), ovvero la specie è in grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.

     In merito al rilievo ISPRA sull’assenza di monitoraggi nel territorio nazionale e regionale si fa presente che la piattaforma web ornitho.it fornisce da anni dati di presenza nazionale, che danno un’indicazione interessante delle presenze in Italia della specie per decade nell’arco dell’anno, e sono disponibili i dati dal 2015 al 2021. Vi sono anche i dati raccolti per il periodo 2009-2015 e 2015-2021. Questi risultati, allegati nella cartella della specie, e consultabili al sito ornitho.it, dimostrano che le presenze in Italia nel corso delle migrazioni primaverili e autunnali non ha subito decremento nell’arco di 7 anni.

     Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre, a fronte delle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (31 gennaio) e nella Guida (20 gennaio), con un contingentamento del carniere giornaliero e stagionale.

     A2) Moretta

     L’ISPRA non fornisce motivazioni convincenti in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata…  ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

    Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l’arco temporale stabilito dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

  • relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
  • relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (Aythya filigula);
  • che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
  • il recente report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l’impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
  • inoltre si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione “critico” come affermato da ISPRA, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l’IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata “Least concern” in Europa e “Near threatened” a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive;
  • da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano l’Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in aumento o stabile nell’arco di più di 30 anni in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2021).

La Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale.

Per quanto concerne specificatamente la Moretta si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.

Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 20 gennaio.

     A3) Tortora selvatica

     Per quanto concerne la specie Tortora selvatica, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92 e la necessità di sospendere il prelievo alla specie in parola.

A ciò si aggiunge che l’ISPRA, a pag. 27/28 della Guida, così si esprime: “…Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta…. il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta “pre-apertura”… tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse…nella forma esclusiva dell’appostamento”.

Da ultimo, si ricorda che già nella passata stagione, in ossequio alle indicazioni di ISPRA, il carniere massimo stagionale è stato fissato in 20 capi, limitando il periodo di prelievo della specie al solo mese di settembre (con due sole giornate di preapertura). A seguito delle iniziative in campo europeo sulla specie in parola, si evidenzia che ISPRA non riporta, nel suo parere, la decisione della Commissione Europea per l’areale centro-orientale della tortora, la quale prevede la riduzione pari al 50% dei carnieri di caccia rispetto alla stagione venatoria 2020-2021. Al fine di ottemperare a quanto richiesto, l’Amministrazione regionale ritiene opportuno ridurre il carniere stagionale a 10 capi, mantenendo il carniere giornaliero pari a 5 capi, e limitando contestualmente il prelievo della specie nella forma esclusiva dell’appostamento per tutto il mese di settembre.

     A4) Allodola

In riferimento alla specie Allodola già da diversi anni in regione Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.

Inoltre, a differenza di quanto affermato da ISPRA nel suo parere consultivo, l’Amministrazione regionale con nota protocollo n. 0232451 del 20.5.2021, ha dato riscontro alla richiesta del Ministero in ordine all’applicazione delle misure previste dal Piano di gestione nazionale dell’Allodola.

Nella nota sopra richiamata viene rappresentato che gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.

Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.

In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.

In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque vengono eseguiti interventi di taglio frazionato, garantendo fasce non falciate distribuite a mosaico all’interno delle superfici a prato, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.

Come si rileva dalla tabella riassuntiva di seguito riportata, di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono 54000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati –pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche 5329 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.

Azione rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.

L’Amministrazione regionale intende riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.

Tutto ciò rappresentato, si ritiene di non condividere l’indicazione di ISPRA di sospendere il prelievo della specie Allodola in regione Veneto.

     A5) Moriglione

     In ordine alla chiusura del prelievo venatorio previsto a carico della specie Moriglione, in ossequio a quanto indicato da ISPRA nel suo parere consultivo, si dispone la sospensione della caccia alla specie in parola nelle more della predisposizione di un Piano di gestione regionale alla specie in parola.

     A6) Pavoncella

     L’ISPRA, a pag. 25 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura stabilita dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

-    della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 25 della Guida);

-    della tendenza della popolazione europea, giudicata stabile nell’ultimo report AEWA;

-    che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

     Ciò detto, con riferimento alla Pavoncella, si ritiene di confermare l’inserimento della specie nel calendario venatorio per la stagione 2021-2022 con un carniere giornaliero pari a 5 capi e un carniere massimo stagionale pari a 25 capi, in quanto la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità.

A ciò si aggiunga che, L'inserimento della pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) nella colonna A, categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo) e il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, non sono dirimenti. Infatti, tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della L. n. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWA non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri. La pavoncella è peraltro classificata “non a rischio” e in aumento in Europa e Italia, per la specie il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del declino.

     La normativa vigente (Legge n. 157/92, art. 18) per questa specie prevede un arco temporale di prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. La specie è classificata dall’International Union for Conservation of Nature (IUCN) come “Near threatened” (“Quasi minacciata”) a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017. La popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel lungo termine (http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends). Inoltre il Piano d’Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie, mentre non costituisce una minaccia il prelievo venatorio. Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone. 0163850).

I dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non ha subito effetti negativi dall’attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014). Anche la popolazione di pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. Available https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcdr.eionet.e uropa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y (State of Nature in the EU to published in Q4 2020).

A ciò si aggiunge che, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie, mentre la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.

Infine, valgono le medesime considerazione rappresentate per la specie Moriglione ed in particolare il fatto che il medesimo Istituto, chiamato ad esprimere un parere tecnico in ordina al progetto di calendario venatorio per la regione Veneto per la stagione 2021-2022, sulla questione Moriglione e Pavoncella così si esprime: “Per quanto riguarda le specie Moriglione e Pavoncella si rimanda alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prot. n. 0039696 del 28.5.2020 in particolare per la parte che tratta gli aspetti di natura giuridica laddove si richiede che la caccia alle due specie venga sospesa al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea. Pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità e le modalità con cui esercitare il prelievo si u tali specie…”

     Tutto ciò premesso, si ritiene di poter prevedere l’inserimento della specie Pavoncella all’interno del calendario venatorio per la stagione 2021-2022 con i seguenti limiti di carniere: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali per cacciatore.

B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE

B1) Beccaccia

L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”

Nel rammentare che l’arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica infatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea.
  • sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall’Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
  • anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile; http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052;

-     che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

B2) Germano reale

L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B3) Folaga

L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

      Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

  B4) Gallinella d’acqua

 L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

 Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d’acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B5) Alzavola

L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
  • della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B6) Mestolone

L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean – Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B7) Canapiglia

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • La specie è giudicata in aumento nel lungo termine e stabile nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B8) Porciglione

L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

B9) Fischione

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • La specie è giudicata stabile nel lungo termine e con tendenza incerta nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B10) Codone

L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • La specie è giudicata in aumento nel lungo e medio termine e con tendenza incerta nel breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

B11) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:

  • i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands Internationl, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione una tendenza incerta nel lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021);
  • in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e settembre, e l’attività venatoria si svolge sulla coda della migrazione post-nuziale.

B12) Beccaccino

L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 40.000 beccaccini. (Tramontana & Sorrenti, 2019, Tramontana & Sorrenti 2020).

B13) Frullino

L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
  • I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 6000 frullini. (Tramontana & Sorrenti 2019, Tramontana & Sorrenti, 2020).

B14) Tordo Bottaccio

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

-     della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);

-     del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);

-     della stabilità/tendenza all’incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

B15) Cesena

L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
  • della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

B16) Tordo sassello

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
  • che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

B17) Starna

L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 2 ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

B18) Fagiano

L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.

A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 2 ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

B19) Quaglia

L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

    B20) Apertura anticipata della caccia al Colombaccio

L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Colombaccio, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92.

B21) Apertura anticipata della caccia al Merlo

L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

     Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

     Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l’ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo “….. L’eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela….(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell’appostamento..)”.

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell’ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell’appostamento; 5 capi giornalieri).

     B22) Apertura anticipata della caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia

L’ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l’assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l’ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell’ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l’inadeguatezza degli archi temporali definiti dall’art. 18 della Legge n. 157/92.

B23) Carniere massimo giornaliero e stagionale per il Codone

Per quanto riguarda l’affermazione dell’ISPRA secondo il quale: “Per il Codone deve essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi pere cacciatore” si ritiene opportuno evidenziare che i più recenti dati dei censimenti invernali internazionali IWC di Wetlands International, aggiornati al 2018, nonché i dati degli stessi censimenti riferiti all’Italia per il periodo 2009-2018, dimostrano che la specie è giudicata in incremento moderato sia dal 1991 al 2018, sia dal 1999 al 2018 nella zona biogeografica dell’Europa meridionale e orientale, della Siberia occidentale e dell’Africa occidentale, mentre la tendenza dal 2009 al 2018 è giudicata incerta (Wetlands International, 2021).

In Italia la specie è giudicata in incremento moderato nel periodo 2009-2018, e ciò si riscontra dai censimenti invernali IWC, coordinati da ISPRA (Zenatello et al., 2021). Da ultimo, in Veneto il Codone è da sempre oggetto di monitoraggio nell’area di più importante concentrazione per la specie (Laguna di Venezia) con un conteggio di 25.000 soggetti censiti nel corso degli ultimi anni (Basso, 2020).

In base a quanto sopra esposto, che testimonia uno stato favorevole della specie in Europa, in Italia e nel Veneto, si ritiene di non aderire al parere ISPRA e di mantenere il carniere per il Codone rispettivamente pari a 10 capi giornalieri e a 50 capi stagionali per cacciatore.

     C - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA

    C1) Beccaccia

     L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”

Nel rammentare che l’arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall’art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

  • che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica infatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea;
  • che in merito alla data d’inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evidenze scientifiche, pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono determinate su beccacce svernanti in Italia, grazie all’ausilio della telemetria satellitare e della tecnologia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 -Current Zoology) (Università di Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 beccacce, le quali sono avvenute solo a partire dai primi giorni di marzo in avanti;
  • che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019, 2020 e 2021;
  • che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da tutti gli Stati UE, i quali assegnano l’inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato, confermando pertanto la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto;
  • che, la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della “Direttiva Uccelli”, la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: ”Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.”).

Sulla base del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall’ISPRA si evidenzia che, qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo.

     C2) Chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica.

     Per quanto riguarda la chiusura della stagione venatoria per l’avifauna acquatica si deve preliminarmente evidenziare quanto segue.

     L’ISPRA non fornisce alcuna indicazione delle specie non cacciabili che inizierebbero la migrazione prenuziale in gennaio e sarebbero quindi oggetto di disturbo causato dalla caccia nel periodo 20-31 gennaio. Mancano riferimenti al territorio della regione Veneto e l’affermazione risulta piuttosto generica e priva di riscontri sperimentali che dimostrino un effetto negativo dell’attività venatoria che dovrebbe riguardare una singola decade del mese di gennaio. Al contrario, i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’’avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio. Qualora fosse vera l’argomentazione dell’ISPRA si sarebbe dovuto assistere a una diminuzione delle presenze nel corso degli anni poiché è noto che un eventuale disturbo genera l’abbandono di determinate aree anche nel corso degli anni successivi e ciò non è avvenuto.

A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l’alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fistione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la pivieressa, l’avocetta, l’oca selvatica, l’oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

     Da ultimo, si rappresenta che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che su 15 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili in Veneto, ben 11 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d’acqua, porciglione, moriglione, pavoncella, moretta), mentre solo 3 (codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 31 gennaio per le 11 specie sopra elencate non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per codone, canapiglia e folaga viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.

     Tutto ciò premesso, per quanto concerne le singole specie si rappresenta quanto segue.

     C2a) Germano reale

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B2) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;
  • della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all’interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g).

     C2b) Folaga

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B3) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

     C2c) Gallinella d’acqua

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B4) per quanto concerne lo status della Gallinella d’acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

     C2d) Alzavola

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B5) per quanto concerne lo status dell’Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui è dimostrato che le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio.

     C2e) Mestolone

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B6) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • I dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento o stabilità delle popolazioni svernanti, con ciò di dimostra che il paventato disturbo citato da ISPRA non si verifica. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

     C2f) Canapiglia

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B7) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • I dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

C2g) Porciglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B8) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

C2h) Fischione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B9) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • I dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

     C2i) Codone

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B10) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • I dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

     C2l) Marzaiola

     Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

     C2m) Frullino

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B13) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

-    della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);

-    dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

     C2n) Beccaccino

     Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B12) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

  • della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine all’eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di praticanti.  

     C3) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.

     C3a) Cesena

     L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA (Spina e Volponi, 2009).”

Si ritiene quindi di mantenere al 31 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
  • di quanto riportato dall’ISPRA medesimo nella pubblicazione “I Tordi in Italia” uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo “Tordi in Italia” alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all’articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;
  • della disponibilità di nuovi dati ottenuti mediante telemetria satellitare, i quali dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono in febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti et al., 2019, Università di Milano 2020-Federcaccia Lombardia, 2020);
  • delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, il quale dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l’Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
  • delle proposte di modifica dei KC presentate da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo, le quali assegnano al mese di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale della specie;
  • che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena.

     C3b) Tordo sassello

     L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) confermano l’inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

     Si ritiene di mantenere al 31 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
  • dell’allineamento temporale delle date di chiusura nell’ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 31 gennaio);
  • l’unico lavoro scientifico pubblicato specifica che “le aree di svernamento vengono abbandonate dalla metà di febbraio…” (Andreotti et al., 2001);
  • delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, le quali dimostrano che la migrazione del Tordo sassello comincia in Europa, nel mese di febbraio inoltrato;
  • che il dato sopra riportato è coincidente con tutte le posizioni espresse dagli Stati UE nel corso della revisione del documento KC, che hanno appunto identificato nel mese di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale della specie;
  • per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

     C4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.

     C4a) Starna

     Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l’utilità di limitazioni all’arco temporale previsto dalla legge.

     C4b) Fagiano

     Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l’anticipo della chiusura a fine dicembre (l’art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l’utilità di ulteriori limitazioni all’arco temporale previsto dalla legge.

     C5) Chiusura della caccia alla Quaglia  

     Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale come “Least concern” dall’IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.

D – ARCO TEMPORALE MASSIMO

       In ordine alla chiusura del prelievo venatorio previsto a carico della specie Merlo, in ossequio a quanto indicato da ISPRA nel suo parere consultivo, si dispone la chiusura della caccia alla specie in parola il 13 dicembre 2021.

E – ALTRO

       Per quanto riguarda la specie Coturnice (Alectoris graeca), il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di prelievo venatorio limitatamente nei mesi di ottobre e novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.

      Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi non possono che definirsi “residuali”.

      L’Amministrazione provinciale di Belluno (ora sede territoriale delle Regione), attraverso il personale del Corpo di polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

È utile ricordare che tale approccio tecnico, è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.

      All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso (allora Amministrazione provinciale), nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di coturnice e gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.

      In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.

Nel restate territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 'Sinistra Brenta' e segnatamente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.

      Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un recente passato circoscritte operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata, con interventi orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.

Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di polizia provinciale.

      Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.

     Da ultimo, per quanto concerne eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.   

F – CACCIA A FAUNA ACQUATICA IN FORMA VAGANTE A GENNAIO          

      L’indicazione dell’ISPRA secondo il quale: “La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi”, non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell’indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

G – GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

     L’ISPRA ritiene che, allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull’entità del prelievo esercitato in relazione all’andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non risponde ad un opportuno principio di precauzione.

     Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell’art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:

  1. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. “appostamento fisso”, riduce inoltre l’impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
  2. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull’attività venatoria;
  3. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;
  4. questa iniziativa è coerente e concorre con l’indicazione contenuta nel parere dell’ISPRA, ove questo sostiene che “L’attuazione di forme corrette di gestione dell’avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l’impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili”. Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all’attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L’acquisizione di questi dati permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull’impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso raccomandato dall’ISPRA;
  5. quanto alle conseguenze sull’avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell’ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, pavoncella, codone, moretta e combattente sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 7 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
  6. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
  7. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
  8. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
  9. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
  10. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

H – MAMMIFERI

      H1) Lepre comune e Coniglio selvatico

      L’ISPRA espone quanto segue: “Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia”.

      Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);
  • che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 2 ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

      Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

      H2) Volpe

      Nel caso della Volpe, l’ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita oltre al prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotate di ottiche di mira.

      Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

  • nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
  • non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell’Amministrazione regionale, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell’intera stagione venatoria;
  • trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).   

I – PRELIEVO NELLE AZIENDO FAUNISTICO – VENATORIE

       L’ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un’estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.

       Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 31 gennaio la data di chiusura del relativo prelievo nell’ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.

       A tale riguardo si osserva quanto segue:

  • i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell’ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l’affermazione dell’ISPRA medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
  • la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all’interno degli ATC con la medesima data fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell’intenzione dell’Amministrazione regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all’interno delle Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali (censimenti, ripopolamenti, piani di assestamento, piani di abbattimento, programmi di conservazione di ripristino ambientale) previsti dal vigente Piano faunistico-venatorio regionale (art. 33 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1).          

L – PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

      L1) Pernice rossa

      Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.

      L’ISPRA afferma che l’inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie…. si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un’operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

      Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA (concernenti l’inquinamento genetico che potrebbe conseguire all’immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano non condivisibili.

      Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

      Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

      Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

      Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

      L2) Quaglie d’allevamento

      L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.

      Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

M – PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

       Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

       Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l’approvazione dell’allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2021/2022, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che l’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2021-2022.

       Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un “Piano di Gestione”;

b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

       Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

       Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.     

       Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall’ISPRA la Regione, a prescindere dall’esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell’art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all’art.17 della L.R n. 50/93.

       Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 24057 del 11.05.2021 (Allegato A);

RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATO l’Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012”;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <>;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.” (Legge finanziaria 2006), fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 24057 del 11.05.2021 e facente parte del presente provvedimento quale Allegato A;
  3. di approvare il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2021/2022 così come riportato nell’Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
  4. di prendere atto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;
  5. di disporre l’estensione anche alla stagione venatoria 2021/2022 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
  6. di disporre la trasmissione all’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, alle Associazioni venatorie ed al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
  7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento, riguardando un’attività ludico-ricreativa e sportiva, potrà essere soggetto a specifiche limitazioni previste da provvedimenti di emanazione statale e regionale in ordine al contenimento, contrasto e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_972_21_AllegatoA_453300.pdf
Dgr_972_21_AllegatoB_453300.pdf
Dgr_972_21_AllegatoC_453300.pdf

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