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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 13 luglio 2021


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 30 giugno 2021

"Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione" (P.I.P.P.I. 10) - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Adesione all'annualità 2021-2022- e consolidazione dell'implementazione nel Comune di Venezia, quale città capoluogo di Regione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si propone, anche per l’annualità 2021 – 2022 l’adesione regionale al Programma P.I.P.P.I. selezionando cinque ambiti territoriali; la misura progettuale, risultato della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell’Università di Padova, è finalizzata alla prevenzione dell’istituzionalizzazione minorile e alla riduzione degli allontanamenti dei bambini dalla famiglia d’origine.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con il Decreto del 19 novembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze approva la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l’anno 2020, destinando alla Regione del Veneto la somma di euro 28.259.385,81.

All’art. 3 dello stesso si stanzia un finanziamento, per non meno di euro 3.937.500,00, per azioni volte all’implementazione delle “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)”, approvate il 21 dicembre 2017 in Conferenza Unificata, demandando agli allegati C ed E le modalità di adesione delle Regioni, inclusa la quota minima delle risorse da destinare a livello regionale, le caratteristiche organizzative nonché i criteri di coinvolgimento degli Ambiti Territoriali (di seguito AT).

In particolare l’Allegato E definisce il “Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I. 10) 2021 - 2022” che individua le tipologie di intervento, le modalità attuative, i tempi dell’implementazione, la struttura di governance, i dispositivi educativi, il numero minimo di AT da selezionare nonché il livello “base” o “avanzato” di partecipazione da parte degli AT.

Con l'obiettivo di consolidare il modello di intervento P.I.P.P.I., coerente e complementare alle modalità di intervento dei Servizi Sociali e Sociosanitari per la cura e protezione dei minori approvate dalla Regione del Veneto con le Linee Guida 2008 "La cura e la Segnalazione" e di diffondere ulteriormente questo programma volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine, con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 47472, il Direttore della Direzione Servizi Sociali trasmetteva la proposta di adesione al Programma "P.I.P.P.I. 10" ai Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle Aziende UU.LL.SS, disponendo:

  • la presentazione delle candidature entro e non oltre il 15 febbraio 2021 per coinvolgere quattro nuovi Ambiti Territoriali;
  • la volontà di procedere in continuità con le precedenti annualità  anche per P.I.P.P.I. 10, a consolidare l’attuazione nell’ambito territoriale afferente al Comune di Venezia, quale città capoluogo di Regione nonché riservataria ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285;
  • nel caso in cui le proposte di adesione pervenute superino le disponibilità di partecipazione, la predisposizione di una graduatoria degli ambiti territoriali proponenti finalizzata all’individuazione degli ambiti territoriali partecipanti in applicazione dei criteri di priorità preannunciati e comunque avendo ad indicatore il criterio del “numero popolazione residente 0-11 anni”;

Entro i termini previsti sono giunte presso gli uffici regionali numero sei (6) proposte di adesione da parte dei seguenti ambiti territoriali: A.Ulss 5 distretti 1 e 2, A.Ulss 9 distretto 3, A.Ulss 6 distretti 4 e 5, A.Ulss 1 distretti 1 e 2, A.Ulss 7 distretti 1 e 2, A. Ulss 2 distretti 1,2 e 3 e numero una (1) adesione da parte del Comune di Venezia, città riservataria ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285, quale ambito territoriale di consolidazione.

Vista l'istruttoria svolta dalla U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile in applicazione dei criteri di priorità precedentemente comunicati e dato atto che la graduatoria stilata dalla stessa è la seguente:

Denominazione AT

Requisiti

Priorità

Popolazione 0-11 al 1/1/2019 (dati Sistar)

1

Comune di Venezia

ex L. 285/1997

22.414

2

A. Ulss 5 - (D1-D2)

P1

19.880

3

A. Ulss 9 - D3

P2

16.367

4

A. Ulss 1 – (D1-D2)

P2

17.716

5

A. Ulss 2 - (D1, D2, D3)

ambito con maggiore popolazione interessata

93.548


Alla luce di quanto disposto all'allegato E, laddove stabilisce che per la Regione del Veneto il numero minimo di AT coinvolti sia pari a cinque, determinando per ciascuno degli AT che la quota minima di finanziamento a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2020 sia pari a euro 62.500,00, comprensiva della quota di cofinanziamento pari al 20%, con il presente provvedimento si determina:

- di implementare il programma in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di Venezia quale comune capoluogo della Città metropolitana;

- di ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto, per un totale di euro 250.000,00, assegnando a ciascuno dei  (cinque)  ambiti territoriali una quota pari ad euro 50.000,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per l'infanzia - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” del Bilancio 2021 -2023;

- di ripartire la quota di cofinanziamento regionale pari al 20%, per un totale di euro 62.500,00, assegnando a ciascuno dei  (cinque)  ambiti territoriali una quota pari ad euro 12.500,00  a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100016 “Fondo Regionale per le Politiche Sociali – Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)” del Bilancio 2021-2023;

- di determinare in euro 312.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore degli ambiti territoriali sopra citati, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria per euro 250.000,00;

L’ammontare di euro 250.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata n. 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con D.D.R. n. 45 del 14 aprile 2021, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011. n. 118 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, Legge 8 novembre 2000, n. 328 – art. 80, co. 17, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Visto il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il Decreto Interministeriale del 4 settembre 2019;

Vista la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021-2023”;

delibera

1.  di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2.  di aderire per l'annualità 2021 - 2022 al "Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” (P.I.P.P.I. 10) istituito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, disponendo che l’implementazione degli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile avvenga in numero 5 (cinque) ambiti territoriali di cui 1 (uno) riservato al Comune di Venezia quale Comune capoluogo della Città metropolitana, dando atto che  “la quota minima di finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS del 2019 è pari a euro 62.500,00, comprensiva della quota di cofinanziamento” così come di seguito individuati: 

Denominazione AT

Requisiti

Priorità

Popolazione 0-11 al 1/1/2019 (dati Sistar)

1

Comune di Venezia

ex L. 285/1997

22.414

2

A. Ulss 5 - (D1-D2)

P1

19.880

3

A. Ulss 9 - D3

P2

16.367

4

A. Ulss 1 – (D1-D2)

P2

17.716

5

A. Ulss 2 - (D1, D2, D3)

AT con maggiore popolazione interessata

93.548

 

3.  di destinare e ripartire le risorse assegnate alla Regione del Veneto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per un totale pari ad euro 250.000,00, assegnando a ciascuno dei 5 (cinque)  ambiti territoriali una quota pari ad  euro 50.000,00;

4.  di determinare in euro 312.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di natura non commerciale, a favore degli ambiti territoriali sopra citati, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo:

- n. 102039 “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per l'infanzia - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)” del Bilancio 2021-2023, per euro 250.000,00;

- n. 100016 “Fondo Regionale per le Politiche Sociali – Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, L.R: 13/04/2001, n. 11)” del Bilancio 2021-2023, per euro 62.500,00;

5.  di dare atto che l’ammontare di euro 250.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata n. 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con DDR n.  45 del 14/04/2021, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali – risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 – art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;

6. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente provvedimento;

7.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1, del

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9.  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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