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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 13 luglio 2021


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 887 del 30 giugno 2021

Ditta: Universal S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione mineraria denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici. L.R. 40/1989 - D.G.R. n. 4106/2009

Note per la trasparenza

Rilascio dell’autorizzazione al prelievo d’acqua termale per l’estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell’ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di risorsa.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Le risorse idrotermominerali, costituite dalle acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque di risulta della maturazione dei fanghi idrotermominerari, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989 n. 40 che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.

Con D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 è stata inoltre specificata la disciplina di utilizzo delle acque minerali termali per l’estrazione di sali, finalizzati alla produzione di cosmetici, e le relative modalità autorizzative di cui all’art. 39 della L.R. 40/1989.

In particolare, per quanto attiene l’estrazione di sali dalle acque termali del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), istituito con il piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1111 del 23.04.1980, la citata D.G.R. n. 4106/2009 prescrive e stabilisce che le domande di autorizzazione per l’estrazione di sali dalle acque grezze rivolte alla Regione sono presentate all’unità locale socio-sanitaria (U.L.S.S.), competente per territorio, esclusivamente dalla Gestione Unica, istituita e attivata con Decreto n. 1586 in data 18.07.1991 del Presidente della Regione del Veneto, ovvero dal titolare di uno stabilimento termale autorizzato.

Nell’ambito di tali disposizioni, la Gestione Unica del B.I.O.C.E. in forza del parere favorevole del proprio consiglio direttivo del 10.10.2019, con nota 13839 in data 15.10.2019, acquisita al prot. 449839 del 18.10.2019 e inviata all’U.L.S.S. n. 6 Euganea, ha presentato la richiesta per poter erogare i quantitativi d’acqua alla ditta Universal S.r.l., titolare della concessione termo-minerale denominata “BARILLARI” in Comune di Abano Terme (PD) rilasciata con D.G.R. n. 1387 del 27.04.1999 fino al 01.08.2024, allegando la domanda della ditta concessionaria, datata 31.07.2019.

La domanda riguarda il prelievo di acque grezze idrotermominerali dalla concessione “APONUS” in Abano Terme rilasciata alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. con D.G.R. n. 1803 del 09.12.2015 fino al 31.12.2036, nella misura di 5 mc/anno per la durata di 5 anni. Tale quantitativo di acque grezze è da utilizzare per il confezionamento di prodotti cosmetici presso i seguenti laboratori: CO.BIO S.r.l. a Badia Polesine (RO); DISCOS S.r.l. a Oppeano (VR) e Bionatura S.r.l. a San –Pietro Viminario (PD). Viene inoltre previsto che il cosmetico finito sarà trasportato presso locali in disponibilità della Universal S.r.l. a Marghera (VE) e dichiarato che l’utilizzo di tali prodotti avverrà prioritariamente nell’ambito degli stabilimenti termali del territorio termale del B.I.O.C.E., come previsto dalla D.G.R. n. 4106/2009.

Alla domanda inoltre sono state allegate le proposte di etichetta da applicare ai prodotti cosmetici.

Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 4106/2009, contenute nell’allegato A alla medesima deliberazione, prevedono che per le concessioni ricadenti all’interno del BIOCE, il quantitativo massimo prelevabile di 5 mc di acqua grezza venga rilasciato esclusivamente dalla Gestione unica che dispone della risorsa termale prelevabile dalle concessioni minerarie delle quali ha titolarità e che devono essere dotate di idoneo separato misuratore del volume autorizzato.

L’ULSS n. 6 Euganea –Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e sanità pubblica, con nota 174929 del 08.11.2019, acquista al prot. 483341 del 11.11.2019, ha trasmesso l’istanza di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici presentata dalla ditta Universal S.r.l. con relativo parere tecnico favorevole al prelievo di detta risorsa dal pozzo n. 1 della concessione termale denominata “APONUS” con le seguenti prescrizioni:

  • anche i contenitori in vetro (bottiglie) –dichiarati utilizzati per il trasporto della risorsa prelevata allo stabilimento della produzione cosmetici- devono essere dotati di dispositivi di chiusura ermetica, in modo tale da evitare il pericolo di falsificazioni, contaminazioni e fuoriuscite;
  • è opportuno venga indicata la capacità massima dei suddetti contenitori. Non appaiono comunque funzionali per il prelievo, trasporto e soprattutto per la produzione, singole bottiglie in vetro di ridotte dimensioni;
  • la risorsa grezza, una volta prelevata, deve essere direttamente indirizzata dalla ditta autorizzata al prelievo allo stabilimento di produzione del prodotto, senza depositi intermedi, così come il prodotto finito deve essere destinato alla ditta medesima; il tutto con i relativi idonei documenti di trasporto;
  • per ogni trasferimento della risorsa idrotermominerale deve essere debitamente compilato il previsto registro detenuto dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. in relazione al pozzo n. 1 della concessione Aponus.

Nell’inoltrare la domanda ed esprimere il parere favorevole, con nota n. 174929 del 08.11.2019 l’U.L.S.S. competente ha evidenziato che gli stabilimenti indicati dal concessionario per la produzione del cosmetico, a partire dalla risorsa idrotermominerale, nonché il magazzino del prodotto finito sono ubicati all’esterno del territorio del bacino termale. Ha inoltre segnalato che il prodotto cosmetico finale, sarà commercializzato a marchio Thermalis appartenente a ditta diversa dalla richiedente.

La più volte citata D.G.R. n. 4106/2009 che detta le disposizioni applicative in materia non vieta la lavorazione dei sali all’esterno del territorio dei bacini idrotermominerali omogenei ovvero dei territori termali di provenienza della risorsa, né impedisce la commercializzazione con marchio di proprietà diversa dal titolare dell’autorizzazione all'estrazione dei sali. Stabilisce, tuttavia, che l’utilizzo dei prodotti derivati, e quindi dei cosmetici, deve avvenire prioritariamente nell’ambito degli stabilimenti termali del bacino idrotermominerale o del territorio termale di riferimento, come peraltro dichiarato dalla ditta Universal S.r.l. nella domanda presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione.

Con nota n. 6336 del 10.02.2020 è stata inviata alla Gestione Unica BIOCE, e a Universal S.r.l., la modulistica per la presentazione dell’istanza a nome della Gestione Unica. Quest'ultima, con nota 14173 in data 10.02.2020, acquisita al prot. 64505 del 11.02.2020, ha comunicato di non essere in grado di poter presentare l’istanza come richiesta.

A seguito di tale comunicazione si è manifestata, quindi, l'esigenza di approfondimenti giuridico amministrativi sul tema con l'acquisitzione anche di nuovi elementi. Ciò ha comportato tempistiche particolarmente dilatate per la corretta valutazione dell'istanza.

L’istanza di autorizzazione mineraria per l'utilizzo della risorsa idrotermominerale dal pozzo n. 1 della concessione Aponus, di Universal S.r.l. e acquisita al prot. n. 449839 del 18.10.2019, è risultata pertanto procedibile in quanto, di fatto, presentata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. per conto della concessionaria e tenuto conto che il pozzo di prelievo è dotato di separato misuratore di volume, risulta idoneo come da parere dell’U.L.S.S. n. 6 prot. n. 87513 del 10.12.2012.

Considerando il parere favorevole formulato dall’U.L.S.S. competente e recependo le prescrizioni tecniche dello stesso, la domanda formulata da G.U. B.I.O.C.E. per conto di Universal S.r.l. risulta accoglibile.

Non risulta però accoglibile la durata dell'autorizzazione richiesta per 5 anni poichè la concessione “BARILLARI” scade il 01.08.2024 e l’autorizzazione al prelievo della risorsa non può superare tale scadenza poichè dopo tale date la concessione potrebbe essere riassegnata a ditta diversa.

La D.G.R. n. 4106/2009 prevede inoltre che, per l’attività di erogazione, la Gestione Unica del BIOCE potrà richiedere un rimborso spese fino ad un massimo di € 50,00 per ogni metro cubo di acqua grezza destinata all’estrazione dei sali.

Il titolare dell’autorizzazione all’utilizzo della risorsa e alla produzione dei cosmetici, dovrà attenersi alle disposizioni della D.G.R. n. 4106/2009 oltre al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria e sanitaria.

Come previsto dalla D.G.R. n. 4106/2009 occorre inoltre autorizzare le etichette da apporre alle confezioni con eventuali prescrizioni finalizzare alla tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, alla tracciabilità del prodotto e al corretto utilizzo dei termini riportati sulle confezioni dei prodotti cosmetici, riservandosi di stabilire modifiche e/o integrazioni in tal senso ai testi stessi.

In particolare, in merito all’etichettatura, oltre al rispetto della vigente legislazione sulla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull’imballaggio esterno o secondario, dovrà essere osservato quanto stabilito dalla legge 24.10.2000 n. 323 di “Riordino del settore termale” riportato nelle sue parti essenziali nelle prescrizioni del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA   la domanda di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici, presentata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. per conto della concessionaria Universal S.r.l. e acquisita al prot. 449839 del 18.10.2019;

VISTO   il parere favorevole con prescrizioni dell’ULSS 6 Euganea - Dipartimento di prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Padova- n. 174929 in data 08.11.2019, acquisto al prot. 483341 del 11.11.2019, con il quale è stata trasmessa l’istanza di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici;

VISTA   la L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTA   la D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 relativa all’utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali;

VISTA   la L. 24.10.2000 n. 323 di “Riordino del settore termale”;

PRESO ATTO dell’avvenuto versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

VISTA   la documentazione agli atti;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012,

delibera

  1. di autorizzare, ai soli fini minerari e per le motivazioni in premessa, la ditta Universal S.r.l. (C.F. 00225000280), con sede ad Abano Terme (PD) in via Valerio Flacco n. 28, titolare della concessione termo-minerale denominata “BARILLARI” rilasciata con D.G.R. n. 1387 del 27.04.1999 in Comune di Abano Terme, al prelievo della risorsa idrotermominerale grezza dal pozzo n. 1 della concessione di acqua termale denominata “APONUS”, di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E., e all’utilizzo della stessa risorsa per la produzione di cosmetici, secondo le modalità indicate nella domanda acquisita al prot. 449839 in data 18.10.2019 e con le prescrizioni indicate al successivo punto 2;
  2. di fare obbligo alla ditta Universal S.r.l. di osservare le seguenti prescrizioni:
    1. prelevare dal pozzo n. 1 della concessione “APONUS” fino ad un volume massimo della risorsa idrotermominerale grezza di cinque metri cubi ogni anno e fino al 31/07/2024;
    2. eseguire i prelievi mediante utilizzo dei contenitori di acciaio AISI 304 con chiusura ermetica e contenitori in vetro dotati anch’essi di dispositivi di chiusura ermetica, in modo tale da evitare il pericolo di falsificazioni, contaminazioni e fuoriuscite;
    3. la risorsa grezza, una volta prelevata, deve essere direttamente indirizzata dalla ditta autorizzata al punto 1 ai seguenti stabilimenti di produzione del cosmetico, senza depositi intermedi:
      • CO.BIO S.r.l.s. a Badia Polesine (RO) in via dello Zuccherificio 92/A;
      • DISCOS S.r.l. a Oppeano (VR) in via Casoton 16;
      • BIONATURA S.r.l. a San Pietro Viminario (PD) in via dell’Artigianato 4;
    4. destinare il prodotto finito alla ditta autorizzata al punto 1 presso i locali ubicati a Marghera (VE) in Via dell’elettricità 15 e utilizzarlo prioritariamente nell’ambito degli stabilimenti termali del territorio termale del Bacino idrotermominerale omogeneo dei Colli Euganei;
    5. registrare i movimenti della risorsa grezza e del prodotto che devono essere accompagnati con i relativi idonei documenti di trasporto;
    6. compilare, per ogni prelievo della risorsa idrotermominerale, l’apposito registro letture contatori e prelievi vidimato dalla struttura regionale competente detenuto dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. in relazione al pozzo n. 1 della concessione denominata “APONUS”, la cui copia viene trasmesso dalla Gestione Unica alla Regione con le modalità dell’art. 24 della L.R. n. 40/1989 entro il 15 gennaio di ogni anno;
    7. versare alla Gestione Unica del BIOCE, su sua semplice richiesta, un rimborso spese fino ad un massimo di € 50,00 per ogni metro cubo di acqua grezza destinata all’estrazione dei Sali;
  3. di autorizzare, ai soli fini minerari di cui alla D.G.R. n.4106/2009 (Allegato A - ultimo punto - capitolo Estrazione di sali dalle risorse idrotermominerali) le etichette sul condizionamento primario e sull’imballaggio secondario allegate alla domanda acquisita al prot. 449839 in data 18.10.2019 con le seguenti prescrizioni  a carico della ditta Universal S.r.l.:
    1. oltre al rispetto della vigente legislazione relativa alla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull’imballaggio esterno o secondario, non dovranno essere riportati i termini di cui ai sottostanti punti:
  • i termini di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge 24.10.2000 n. 323 di “Riordino del settore termale” - “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “idrominerale”, “thermae”, “spa (salus per aquam)” - fatti salvi i marchi d’origine o di qualità,  riconosciuti dalla Regione Veneto;
  • i nomi dei Comuni o delle località dei territori termali o dei Bacini idrotermominerali omogenei, fatti salvi i marchi d’origine o di qualità a tutela della risorsa idrotermominerale riconosciuti dalla Regione Veneto;
  • i termini che possono trarre in inganno il consumatore, circa la natura del prodotto cosmetico (non terapeutico) e delle sue reali proprietà;
  • denominazioni di stabilimenti termali o concessioni idrotermominerali ubicati nella Regione del Veneto diversi da quelli in disponibilità della ditta richiedente o della concessione idrotermominerale di erogazione;
  1. sul condizionamento primario e sull’imballaggio secondario dovranno essere riportati:
  • la dicitura “COSMETICO” su di una unica riga ed a caratteri evidenti;
  • la denominazione della concessione idrotermominerale di derivazione della risorsa e il Comune/ Provincia di ubicazione della medesima a caratteri leggibili;
  • la denominazione della ditta autorizzata al punto 1 e gli estremi della D.G.R. di autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria, a caratteri leggibili;
  • copia delle versioni definitive del condizionamento primario e dell’imballaggio secondario in coerenza con le prescrizioni sopra indicate, dovrà essere inviata dalla ditta, prima dell’utilizzo, alla Direzione Difesa del Suolo per l’autorizzazione ai sensi della DGR 4106/2009 ;
  1. di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni sopra indicate comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme minerarie e, in particolare delle disposizioni di cui all'art. 50 della L.R. 40/1989;
  2. di stabilire a carico della ditta titolare dell’autorizzazione di cui al punto 1. nonché della Gestione Unica del B.I.O.C.E. l’obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto e in particolare di garantire l’accessibilità per il controllo delle modalità di prelievo e trasporto nonché del registro di carico e scarico da parte della Regione e dell’USL competente e di mantenere puliti ed in efficienza gli strumenti di misurazione volumetrica;
  3. di stabilire che la ditta titolare della presente autorizzazione, dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;
  4. di stabilire che la presente autorizzazione  è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta Universal S.r.l., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all’U.L.S.S. n.6 Euganea e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD) nonché di pubblicarla nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo  Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato  rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

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