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Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 887 del 30 giugno 2021
Ditta: Universal S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione mineraria denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici. L.R. 40/1989 - D.G.R. n. 4106/2009
Rilascio dell’autorizzazione al prelievo d’acqua termale per l’estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell’ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E. ), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di risorsa.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Le risorse idrotermominerali, costituite dalle acque minerali e di sorgente (destinate all’imbottigliamento), dalle acque termali e minerali idropiniche (terapeutiche), dalle acque di risulta della maturazione dei fanghi idrotermominerari, sono coltivate dai titolari delle concessioni minerarie regionali, secondo quanto disposto dalla L.R. 10.10.1989 n. 40 che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.
Con D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 è stata inoltre specificata la disciplina di utilizzo delle acque minerali termali per l’estrazione di sali, finalizzati alla produzione di cosmetici, e le relative modalità autorizzative di cui all’art. 39 della L.R. 40/1989.
In particolare, per quanto attiene l’estrazione di sali dalle acque termali del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), istituito con il piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1111 del 23.04.1980, la citata D.G.R. n. 4106/2009 prescrive e stabilisce che le domande di autorizzazione per l’estrazione di sali dalle acque grezze rivolte alla Regione sono presentate all’unità locale socio-sanitaria (U.L.S.S.), competente per territorio, esclusivamente dalla Gestione Unica, istituita e attivata con Decreto n. 1586 in data 18.07.1991 del Presidente della Regione del Veneto, ovvero dal titolare di uno stabilimento termale autorizzato.
Nell’ambito di tali disposizioni, la Gestione Unica del B.I.O.C.E. in forza del parere favorevole del proprio consiglio direttivo del 10.10.2019, con nota 13839 in data 15.10.2019, acquisita al prot. 449839 del 18.10.2019 e inviata all’U.L.S.S. n. 6 Euganea, ha presentato la richiesta per poter erogare i quantitativi d’acqua alla ditta Universal S.r.l., titolare della concessione termo-minerale denominata “BARILLARI” in Comune di Abano Terme (PD) rilasciata con D.G.R. n. 1387 del 27.04.1999 fino al 01.08.2024, allegando la domanda della ditta concessionaria, datata 31.07.2019.
La domanda riguarda il prelievo di acque grezze idrotermominerali dalla concessione “APONUS” in Abano Terme rilasciata alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. con D.G.R. n. 1803 del 09.12.2015 fino al 31.12.2036, nella misura di 5 mc/anno per la durata di 5 anni. Tale quantitativo di acque grezze è da utilizzare per il confezionamento di prodotti cosmetici presso i seguenti laboratori: CO.BIO S.r.l. a Badia Polesine (RO); DISCOS S.r.l. a Oppeano (VR) e Bionatura S.r.l. a San –Pietro Viminario (PD). Viene inoltre previsto che il cosmetico finito sarà trasportato presso locali in disponibilità della Universal S.r.l. a Marghera (VE) e dichiarato che l’utilizzo di tali prodotti avverrà prioritariamente nell’ambito degli stabilimenti termali del territorio termale del B.I.O.C.E., come previsto dalla D.G.R. n. 4106/2009.
Alla domanda inoltre sono state allegate le proposte di etichetta da applicare ai prodotti cosmetici.
Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 4106/2009, contenute nell’allegato A alla medesima deliberazione, prevedono che per le concessioni ricadenti all’interno del BIOCE, il quantitativo massimo prelevabile di 5 mc di acqua grezza venga rilasciato esclusivamente dalla Gestione unica che dispone della risorsa termale prelevabile dalle concessioni minerarie delle quali ha titolarità e che devono essere dotate di idoneo separato misuratore del volume autorizzato.
L’ULSS n. 6 Euganea –Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e sanità pubblica, con nota 174929 del 08.11.2019, acquista al prot. 483341 del 11.11.2019, ha trasmesso l’istanza di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici presentata dalla ditta Universal S.r.l. con relativo parere tecnico favorevole al prelievo di detta risorsa dal pozzo n. 1 della concessione termale denominata “APONUS” con le seguenti prescrizioni:
Nell’inoltrare la domanda ed esprimere il parere favorevole, con nota n. 174929 del 08.11.2019 l’U.L.S.S. competente ha evidenziato che gli stabilimenti indicati dal concessionario per la produzione del cosmetico, a partire dalla risorsa idrotermominerale, nonché il magazzino del prodotto finito sono ubicati all’esterno del territorio del bacino termale. Ha inoltre segnalato che il prodotto cosmetico finale, sarà commercializzato a marchio Thermalis appartenente a ditta diversa dalla richiedente.
La più volte citata D.G.R. n. 4106/2009 che detta le disposizioni applicative in materia non vieta la lavorazione dei sali all’esterno del territorio dei bacini idrotermominerali omogenei ovvero dei territori termali di provenienza della risorsa, né impedisce la commercializzazione con marchio di proprietà diversa dal titolare dell’autorizzazione all'estrazione dei sali. Stabilisce, tuttavia, che l’utilizzo dei prodotti derivati, e quindi dei cosmetici, deve avvenire prioritariamente nell’ambito degli stabilimenti termali del bacino idrotermominerale o del territorio termale di riferimento, come peraltro dichiarato dalla ditta Universal S.r.l. nella domanda presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione.
Con nota n. 6336 del 10.02.2020 è stata inviata alla Gestione Unica BIOCE, e a Universal S.r.l., la modulistica per la presentazione dell’istanza a nome della Gestione Unica. Quest'ultima, con nota 14173 in data 10.02.2020, acquisita al prot. 64505 del 11.02.2020, ha comunicato di non essere in grado di poter presentare l’istanza come richiesta.
A seguito di tale comunicazione si è manifestata, quindi, l'esigenza di approfondimenti giuridico amministrativi sul tema con l'acquisitzione anche di nuovi elementi. Ciò ha comportato tempistiche particolarmente dilatate per la corretta valutazione dell'istanza.
L’istanza di autorizzazione mineraria per l'utilizzo della risorsa idrotermominerale dal pozzo n. 1 della concessione Aponus, di Universal S.r.l. e acquisita al prot. n. 449839 del 18.10.2019, è risultata pertanto procedibile in quanto, di fatto, presentata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. per conto della concessionaria e tenuto conto che il pozzo di prelievo è dotato di separato misuratore di volume, risulta idoneo come da parere dell’U.L.S.S. n. 6 prot. n. 87513 del 10.12.2012.
Considerando il parere favorevole formulato dall’U.L.S.S. competente e recependo le prescrizioni tecniche dello stesso, la domanda formulata da G.U. B.I.O.C.E. per conto di Universal S.r.l. risulta accoglibile.
Non risulta però accoglibile la durata dell'autorizzazione richiesta per 5 anni poichè la concessione “BARILLARI” scade il 01.08.2024 e l’autorizzazione al prelievo della risorsa non può superare tale scadenza poichè dopo tale date la concessione potrebbe essere riassegnata a ditta diversa.
La D.G.R. n. 4106/2009 prevede inoltre che, per l’attività di erogazione, la Gestione Unica del BIOCE potrà richiedere un rimborso spese fino ad un massimo di € 50,00 per ogni metro cubo di acqua grezza destinata all’estrazione dei sali.
Il titolare dell’autorizzazione all’utilizzo della risorsa e alla produzione dei cosmetici, dovrà attenersi alle disposizioni della D.G.R. n. 4106/2009 oltre al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria e sanitaria.
Come previsto dalla D.G.R. n. 4106/2009 occorre inoltre autorizzare le etichette da apporre alle confezioni con eventuali prescrizioni finalizzare alla tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, alla tracciabilità del prodotto e al corretto utilizzo dei termini riportati sulle confezioni dei prodotti cosmetici, riservandosi di stabilire modifiche e/o integrazioni in tal senso ai testi stessi.
In particolare, in merito all’etichettatura, oltre al rispetto della vigente legislazione sulla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull’imballaggio esterno o secondario, dovrà essere osservato quanto stabilito dalla legge 24.10.2000 n. 323 di “Riordino del settore termale” riportato nelle sue parti essenziali nelle prescrizioni del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici, presentata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E. per conto della concessionaria Universal S.r.l. e acquisita al prot. 449839 del 18.10.2019;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell’ULSS 6 Euganea - Dipartimento di prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica di Padova- n. 174929 in data 08.11.2019, acquisto al prot. 483341 del 11.11.2019, con il quale è stata trasmessa l’istanza di autorizzazione all’estrazione di sali dalla risorsa idrotermominerale per produzione di cosmetici;
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
VISTA la D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 relativa all’utilizzo delle acque termali e di risulta degli stabilimenti termali;
VISTA la L. 24.10.2000 n. 323 di “Riordino del settore termale”;
PRESO ATTO dell’avvenuto versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012,
delibera
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