Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 09 luglio 2021


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 885 del 30 giugno 2021

Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Aggiornamento delle disposizioni operative. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21. Deliberazione della Giunta regionale n. 50/CR del 31 maggio 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono aggiornate le disposizioni operative del Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La diffusione dell’epidemia da "Covid-19" e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull’economia veneta. Con la sospensione di gran parte delle attività commerciali al dettaglio e di quelle dell'industria e dei servizi, ritenute non essenziali, i riflessi sull'attività economica sono stati repentini e consistenti. La situazione economica si è aggravata ulteriormente a seguito delle recenti misure di contenimento della pandemia adottate dal Governo per fronteggiare le nuove ondate di coronavirus.

La Regione del Veneto ha, quindi, adottato una serie di misure, complementari e addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla crisi di liquidità determinatasi a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica che al rilancio degli investimenti da parte delle stesse imprese.

A riguardo, sul fronte dell’accesso al credito, con deliberazione n. 388 del 31 marzo 2020, la Giunta regionale ha adottato un primo provvedimento con cui ha approvato una moratoria per i finanziamenti erogati e le garanzie concesse dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di far fronte alle temporanee carenze di liquidità delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da "Covid-19". Successivamente, con deliberazioni n. 490 del 21 aprile 2020 e n. 197 del 24 febbraio 2021, la Giunta regionale è intervenuta aggiornando la regolamentazione del fondo regionale di riassicurazione, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese venete rafforzando il ruolo dei confidi nell’azione di affiancamento delle piccole e medie imprese (PMI) nel dialogo con il sistema bancario.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 è stata istituita una nuova forma di operatività dei fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato, gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., al fine di attivare un intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" la cui dotazione finanziaria iniziale è stata determinata in euro 30 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 22 dicembre 2020 l’operatività dell’intervento è stata prorogata al 31 dicembre 2021. Nel contempo, con deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 16 giugno 2020 è stata implementata di ulteriori 11 milioni di euro la "Sezione speciale Regione Veneto" istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI le cui modalità di intervento, con specifico riferimento alle garanzie di portafogli di finanziamenti, sono state adeguate alle novità introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. decreto legge liquidità).

In tale contesto, è intervenuta la legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia “Covid-19”. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto” la quale, all’articolo 1, comma 3, prevede che “Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, (…), sono destinate prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", anche in idonee forme di credito diretto all'impresa e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione del Veneto” e, al comma 5, che “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i settori di intervento e adotta disposizioni attuative (…). con particolare riferimento alla modalità di gestione degli strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di accesso ai medesimi”.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 1° settembre 2020, su proposta pervenuta dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., è stato, quindi, istituito il nuovo fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” (nel seguito “Fondo”) per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Con il medesimo provvedimento sono state approvate anche le relative modalità operative, assicurando così alle imprese un sostegno rapido e adeguato alle proprie esigenze sia di liquidità che di investimento. Il Fondo, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 21 del 2020, è gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19". La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è stata determinata in 60 milioni di euro, con facoltà della Giunta regionale di rideterminare tale importo sulla base delle risorse che si renderanno disponibili sui singoli fondi di rotazione interessati dall'intervento e dei dati di monitoraggio operativo riguardanti l’impiego delle risorse medesime.

Di seguito si elencano i punti che a tutt’oggi caratterizzano il predetto Fondo:

a. le tipologie di intervento comprendono iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, di importo compreso tra un minimo di 20.000,00 euro e un massimo di 500.000,00 euro e interventi di supporto finanziario, di importo compreso tra un minimo di 50.000,00 euro e un massimo di 250.000,00 euro;

b. la durata dell'investimento varia da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 120 mesi per le operazioni immobiliari e da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 60 mesi per gli interventi di supporto finanziario;

c. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi;

d. il finanziamento è costituito da una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata e da una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca o Società di leasing, convenzionata il gestore, ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”;

e. per la quota di provvista pubblica, l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza;

f. l’agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti “de minimis” o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

g. l'esame delle domande avviene in ordine cronologico e consiste in un’istruttoria di valutazione tecnica della qualità progettuale svolta direttamente dal gestore e in un’istruttoria di merito creditizio delegata al finanziatore e fatta propria dal gestore con la delibera di concessione della provvista pubblica;

h. il recupero della provvista pubblica erogata compete al gestore che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

Pertanto, come previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge regionale n. 21 del 2020, per la quota di provvista pubblica l'assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza. Le modalità operative del Fondo comportano, quindi, un’assunzione del rischio limitata da parte del finanziatore, riferita soltanto alla propria quota di provvista, con conseguente riduzione dell’accantonamento del rischio a patrimonio, favorendo così l’erogazione di credito alle PMI. Considerato, quindi, che la provvista regionale che costituisce il Fondo viene utilizzata per l’assunzione di rischio sulla quota di provvista pubblica che compone il finanziamento, è stato ritenuto opportuno ricorrere ad appositi strumenti di garanzia delle risorse pubbliche. Ricorrendo a tali strumenti, infatti, si riesce a conseguire due importanti obiettivi strettamente collegati e consequenziali: da un lato si possono contenere possibili perdite di fondi pubblici e, dall’altro, proprio grazie a tale contenimento e al meccanismo rotativo del Fondo, si possono attivare maggiori risorse a sostegno delle PMI venete.

Per tale motivo, con deliberazione n. 1605 del 24 novembre 2020, la Giunta regionale ha autorizzato Veneto Sviluppo S.p.A. a presentare, in nome e per conto della Regione del Veneto, in qualità di gestore del Fondo, la manifestazione di interesse all’intervento proposto, in data 31 agosto 2020, dal Fondo di garanzia paneuropeo, istituito dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), nella forma di garanzie “cappate” su portafogli di finanziamenti erogati alle PMI dal finanziatore convenzionato con il gestore Veneto Sviluppo S.p.A. Come comunicato da Veneto Sviluppo S.p.A. con nota datata 19 aprile 2021, prot. n. 2137/21, la manifestazione di interesse è stata presentata in data 6 aprile 2021, mentre in data 15 aprile 2021 il FEI ha dato riscontro segnalando che l’istanza è risultata conforme ed è passata alla fase di valutazione successiva “Due Diligence assessment”.

Ciò premesso, su richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, con nota datata 1° dicembre 2020, prot. n. 6842/2020, Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato che al 30 maggio 2020, data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2020, le risorse liquide disponibili sui fondi in gestione ammontavano a euro 29.176.000,00.

Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese venete e favorire la ripresa economica, si propone, quindi, di intervenire sull’operatività dello strumento finanziario in argomento destinando dette risorse all’implementazione della dotazione finanziaria del Fondo per associare al finanziamento agevolato l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella forma tecnica del contributo in conto impianti in presenza di determinate tipologie di investimenti, quali gli investimenti mobiliari (arredi, macchinari, impianti tecnologici, automezzi, ecc.) e le immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, software, knowhow, ecc).

La dotazione del Fondo ammonterà, quindi, a euro 89.176.000,00, di cui euro 60.000.000,00 destinati all’erogazione dei finanziamenti agevolati ed euro 29.176.000,00 alla concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento agevolato. Come proposto dalla stessa finanziaria regionale, posta al 100% la finanziabilità sull’investimento totale ammissibile, il contributo non dovrebbe essere superiore al 15% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato tenuto conto della dimensione dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione in relazione ai limiti d’intensità di aiuto previsti dall’articolo 17, par.6, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Conseguentemente, qualora realizzata in forma mista, l’operazione agevolata sarà composta da:

- una quota di contributo in conto impianti per un importo non superiore al 10% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e al 15% in caso di piccole imprese (“Quota Contributo”);

- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 45% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato (“Quota Fondo”), con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;

- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal finanziatore ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.

Il contributo a fondo perduto sarà erogato in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato.

Si propone, inoltre, che la quota di provvista privata possa essere erogata non solo dalle Banche e dalle società di leasing, ma anche dai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’uopo convenzionati con il gestore del Fondo, come manifestato da Veneto Sviluppo S.p.A. con nota del 16 marzo 2021, prot. n. 1470/21.

Ciò posto, si è proceduto, in collaborazione con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., all'aggiornamento delle disposizioni operative dello strumento finanziario in questione adottate con deliberazione n. 1240 del 1° settembre 2020. Le nuove modalità operative del predetto Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di agevolazioni, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", sono puntualmente descritte nell'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il Fondo, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A., resterà operativo fino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da "Covid-19", così come previsto dal succitato articolo 1, comma 6 della legge regionale n. 21 del 2020.

L'intervento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da “Covid-19”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA, VENETO!".

Si dà atto che la citata legge regionale n. 21 del 2020, all'articolo 1, comma 5, prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individui i settori di intervento e adotti disposizioni attuative con particolare riferimento alla modalità di gestione e ai requisiti di accesso relativi agli strumenti finanziari di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Ai sensi del predetto articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2020, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 16 giugno 2021, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5; 17 gennaio 2002, n. 2; 18 novembre 2005, n. 17; 20 gennaio 2000, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57 e 28 maggio 2020, n. 21;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 388 del 31 marzo 2020, n. 490 del 21 aprile 2020, n. 618 del 19 maggio 2020, n. 784 del 16 giugno 2020, n. 1762 del 22 dicembre 2020, n. 1240 del 1° settembre 2020, n. 1605 del 24 novembre 2020 e n. 197 del 24 febbraio 2021;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. del 1° dicembre 2020, prot. n. 6842/2020, 26 febbraio 2021, prot. n. 1077/21, 16 marzo 2021, prot. n. 1470/21 e 19 aprile 2021, prot. n. 2137/21;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

VISTA la propria deliberazione n. 50/CR del 31 maggio 2021;

VISTO il parere favorevole della Terza Commissione consiliare rilasciato all'unanimità dei presenti in data 16 giugno 2021, trasmesso con nota prot. n. 10057 del 17 giugno 2021;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che stabilisce le nuove modalità operative del Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di agevolazioni, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario, in gestione alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21;

3. di stabilire che le risorse liquide disponibili sui fondi in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. al 30 maggio 2020, data di entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2020, pari a euro 29.176.000,00, siano destinate all’implementazione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al punto 2. per associare, in presenza di determinate tipologie di investimenti, quali gli investimenti mobiliari e le immobilizzazioni immateriali, al finanziamento agevolato l’erogazione di un contributo a fondo perduto nella forma tecnica del contributo in conto impianti;

4. di dare atto che, per quanto stabilito al punto 3., la dotazione del Fondo ammonterà a euro 89.176.000,00, di cui euro 60.000.000,00 destinati all’erogazione dei finanziamenti agevolati ed euro 29.176.000,00 alla concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento agevolato;

5. di stabilire che il contributo di cui al punto 3. non sia superiore al 10% del costo dell’iniziativa ammesso e realizzato in caso di medie imprese e al 15% in caso di piccole imprese (“Quota Contributo”) tenuto conto della dimensione dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione in relazione ai limiti d’intensità di aiuto previsti dall’articolo 17, par.6, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

6. di stabilire che la quota di provvista privata possa essere erogata anche dai Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all’uopo convenzionati con il gestore del Fondo, Veneto Sviluppo S.p.A.;

7. di stabilire che Veneto Sviluppo S.p.A. provveda a monitorare l'operatività dello strumento agevolativo di cui al punto 2. e, in particolare, a fornirne trimestralmente comunicazione alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi tramite apposita relazione;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_885_21_AllegatoA_452403.pdf

Torna indietro