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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 13 luglio 2021


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 30 giugno 2021

Determinazione provvisoria della consistenza del fondo relativo alle risorse decentrate per il personale del comparto della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2021. Determinazione risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. CCNL 21 maggio 2018 - personale del comparto delle Funzioni Locali - triennio 2016-2018. Determinazione provvisoria della consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l'anno 2021. CCNL 17 dicembre 2020 - personale dirigente dell'area delle Funzioni Locali.

Note per la trasparenza

Al fine di perfezionare e rendere operativi gli accordi già sottoscritti in sede di contrattazione integrativa, si dispone la determinazione, in via provvisoria, della consistenza fondo per il personale del comparto per l’anno 2021.

Contestualmente, si vanno a determinare le risorse, a valere sul bilancio regionale, da destinarsi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018. Da ultimo, si va ad approvare in via provvisoria anche la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale del Veneto per l’anno 2021.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con il presente provvedimento si intende individuare, in via provvisoria, la consistenza del fondo per le risorse economiche destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (cd. risorse decentrate) del personale del comparto della Giunta Regionale per l’anno 2021, nonché quello per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza della Giunta Regionale per la medesima annualità.

La determinazione dell’entità delle risorse decentrate, ancorché quantificata in via provvisoria per le motivazioni che di seguito si andranno a formulare, si rende opportuna al fine di poter perfezionare e rendere operativi gli accordi già sottoscritti in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS. in merito, nello specifico, alla destinazione delle risorse stesse in essi puntualmente individuata.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale è oggi regolata dal CCNL comparto delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018, approvato in via definitiva il 21 maggio 2018, il quale ha introdotto molteplici novità nella costruzione e quantificazione del fondo rispetto al previgente quadro normativo e contrattuale.

In aggiunta a tali previsioni contrattuali, la determinazione del fondo stesso deve tener conto, con riguardo alla sua componente stabile, anche dell’obiettivo della armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto disciplinato dall’articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Sul punto, la corretta applicazione dell’adeguamento economico è stata disposta, già a partire dall’annualità 2018, dalla DGR n. 820/2019 la quale ha recepito, da un lato il contenuto della relazione tecnico-illustrativa al DPCM dell’8 maggio 2019, dall’altro le indicazioni formulate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del rendiconto 2018.

A partire dal 2018, pertanto, oltre agli interventi di carattere normativo nazionale (art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010; art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015; art. 22, comma 3, D.Lgs n. 75/2017; art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017) e regionale (art. 12 della L.R. n. 11/2010; art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016) si è andato a sovrapporre quanto disposto in tema di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dal nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni Locali ed in particolar modo dall’art. 67 dello stesso.

Anzitutto questo precisa che “…a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative… …l’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

Assume rilievo anche la previsione del successivo comma 2 dell’articolo 67 CCNL ed in particolar modo le lettere a) e b) dello stesso che, in base alla dichiarazione congiunta posta in calce al contratto in argomento, consentono un incremento del fondo anche oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017.

Nello specifico, in base alla lettera a), l’importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato “…di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019”.

In base alla lettera b), l’importo di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato “… di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche  di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”.

Tali incrementi, già disposti e stanziati tra le risorse stabili del fondo 2020 ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 67 CCNL lettera a) e b), vanno considerati consolidati e quindi confermati anche per l’attuale annualità e per quelle future.

Utilizzando la possibilità concessa dall’articolo 15, comma 7, CCNL del 21.05.2018, l’amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali, hanno sottoscritto un accordo, approvato con DGR n. 134 del 14 febbraio 2020, con il quale si è disposta la riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a partire dall’annualità 2020.

Tale operazione, che come detto consiste in un trasferimento di risorse quantificate in € 91.443,00 dalla componente destinata al finanziamento delle posizioni organizzative a favore della parte stabile del Fondo risorse decentrate, garantisce l’invarianza del saldo algebrico complessivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 67, comma 7, del CCNL del 21.05.2018 e quindi il doveroso rispetto dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (cd. tetto 2016).

Il fondo di cui al più volte citato articolo 67 continua, inoltre, ad essere alimentabile dalle risorse variabili derivanti, ad esempio, dai risparmi sul lavoro straordinario, dai risparmi sull’utilizzo della componente stabile del fondo dell’anno precedente e dai risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011.

Da un punto di vista procedimentale, con il presente provvedimento si va anzitutto a definire la componente stabile del fondo provvisorio per l’annualità 2021, includendo tutte le voci che la compongono.

Si procede, poi, a determinare la componente legata al finanziamento delle posizioni organizzative, i cui trattamenti di posizione e di risultato, ancorché di fatto assoggettati unitamente al Fondo risorse decentrate ai medesimi vincoli di finanza pubblica, sono corrisposti a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.05.2018.

Ad esso si sommeranno le voci relative alla componente variabile ad oggi in gran parte già quantificabili, tenuto comunque conto che è necessario rinviare ad un secondo momento la determinazione dell’ammontare delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale, quali i “Compensi e incentivi per la progettazione/Funzioni Tecniche” di cui al D.Lgs. 50/2016 e dei “Compensi professionali” di cui all’art. 27 del CCNL 14/09/2000, nonché la definitiva rendicontazione del costo del personale impiegato in attività finanziate con fondi comunitari e statali.

Essendo stato formalmente approvato, con DGR n. 716 dell’8 giugno 2021, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2021-2023 nonché il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all’anno 2020 sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendo che una quota pari a complessivi € 980.000,00 possa andare ad incrementare la parte variabile del fondo per l’anno 2021, con il presente provvedimento è possibile procedere ad includere anche tale importo nel fondo provvisorio per la corrente annualità.

Un ulteriore elemento che potrebbe consentire di procedere ad un incremento delle disponibilità finanziarie sui fondi è dato dall’applicazione dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dalle indicazioni contenute nel D.M. del 3 settembre 2019 avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni”.

Più nello specifico, il D.L. n. 34/2019 prevede che “…il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” e, pertanto, si tratterà di verificare il ricorrere delle condizioni per l’applicabilità della norma al 31 dicembre 2021.

Peraltro, qualora emerga la possibilità, che ad oggi pare essere riservata alle sole amministrazioni centrali, di estendere la disciplina di cui all’art. 1, comma 870, della legge n. 178/2020 anche alle realtà regionali, si procederà, entro la fine del corrente esercizio o comunque in fase di costituzione definitiva del fondo, ad implementare le risorse di natura variabile del valore dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati durante l’anno 2020 in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID.

Tutto ciò premesso, si procede in questa sede alla quantificazione, in via provvisoria, tenuto conto di quanto sopra specificato, delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta Regionale relative all’anno 2021, determinandole in complessivi € 24.233.015,21.

Tale importo complessivo è rappresentato dalla somma del Fondo risorse decentrate in senso stretto di importo pari ad € 16.714.437,60, a sua volta costituito dalla sommatoria tra le risorse stabili, quelle variabili e le decurtazioni di legge, con il finanziamento a bilancio della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di importo pari ad € 7.518.577,61.

Il fondo per il lavoro straordinario è confermato in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale.

L’analitica determinazione delle varie componenti del fondo, con i rispettivi riferimenti normativi e contrattuali di riferimento, e la nuova aggregazione di parte degli stessi nel nuovo importo unico consolidato sono riprodotti nell’Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso.

Come accennato, al verificarsi delle varie e, nel caso, ulteriori condizioni che ad oggi ancora non consentono una definizione puntuale delle risorse a disposizione per le politiche di incentivazione del personale regionale, si potrà procedere successivamente alla quantificazione definitiva delle risorse a ciò destinabili.

Da ultimo, si procede alla determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale secondo la nuova disciplina introdotta dall’articolo 57 del CCNL del 17 dicembre 2020 che prevede una nuova struttura espositiva.

In particolare, il nuovo fondo vede confluire in un unico importo annuale tutte le risorse certe e stabili destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell’anno 2020 e recepisce altresì la nuova clausola di finanziamento pari all’1,53% del Monte Salari 2015.

Tutto ciò premesso, si procede in questa sede alla quantificazione, anch’essa in via provvisoria e riprodotta nell'Allegato B al presente atto, ai suddetti fini di contrattazione integrativa, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta Regionale relativo all’anno 2021, determinandolo in complessi € 8.390.897,42.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 01.04.1999;

VISTO il CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 22.01.2004;

VISTO il CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17.12.2020;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;

VISTO il D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011;

VISTO il D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014;

VISTO il D.Lgs n. 75/2017;

VISTO l’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO l’art. 12 della L.R. n. 11/2010;

VISTO l’art. 27, comma 4, della L.R. n. 14/2016;

VISTA la DGR n. 984 del 29 giugno 2016;

VISTA la DGR n. 2114 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 1682 del 24 ottobre 2017;

VISTA la DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018;

VISTA la DGR n. 2032 del 28 dicembre 2018;

VISTA la DGR n. 641 del 21 maggio 2019;

VISTA la DGR n. 820 dell’11 giugno 2019;

VISTA la DGR n. 1712 del 15 dicembre 2020;

VISTA la DGR n. 716 dell’8 giugno 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di richiamare, approvandole integralmente, le premesse al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
  2. di stabilire, in via provvisoria, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto della Giunta Regionale per l’anno 2021, in ossequio alle disposizioni del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018 ed in particolare dell’art. 67 dello stesso, determinandolo in complessivi € 24.233.015,21, così come analiticamente determinato nell’Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso;
  3. di quantificare la quota parte del fondo relativa alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – regionali ed ex provinciali – da corrispondere a carico del bilancio regionale ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL 21.5.2018, in complessivi € 7.518.577,61 così come analiticamente determinato nel succitato Allegato A al presente atto, parte integrante dello stesso;
  4. di confermare il fondo per il lavoro straordinario in € 994.842,82 di componente storica regionale ed € 43.310,25 di componente complessiva ex provinciale;
  5. di stabilire, in via provvisoria, la consistenza del fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale per l’anno 2021 in complessivi € 8.390.897,42, così come analiticamente determinato nell’Allegato B al presente atto, parte integrante dello stesso;
  6. di demandare a successivi provvedimenti la determinazione definitiva della consistenza dei fondi determinati nei punti precedenti, in applicazione delle disposizioni di legge e delle clausole contrattuali vigenti in materia;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_882_21_AllegatoA_452400.pdf
Dgr_882_21_AllegatoB_452400.pdf

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