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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 31 maggio 2021
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2021/2022. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Professionale nelle sezioni comparti vari, benessere, edilizia e nella sezione sperimentazione, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno dei percorsi Istruzione e Formazione Professionale. L. n. 53 del 28/03/2003. D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005.
Il provvedimento approva l’Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale, nell’ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2021/2022, prevedendo altresì l’introduzione di una specifica linea di sperimentazione. Si determina inoltre l’importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 allievi minori e ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell’innalzamento complessivo della qualità dell’istruzione secondaria e nel contenimento degli abbandoni scolastici prematuri, il cui tasso in Veneto si assesta su parametri vicini agli obiettivi fissati dall’Unione Europea.
Le dimensioni e l’importanza che l’IeFP assume tra le politiche regionali per l’istruzione, trovano espressione nella legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, configurato come un sistema unitario costituito dal sottosistema dell’istruzione e dal sottosistema dell’IeFP.
Va ricordato che l’istruzione professionale e l’IeFP stanno attraversando una fase di profonda revisione, avviata con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Non si deve inoltre ignorare la peculiare situazione conseguente l’emergenza pandemica da Covid-19 che sta creando situazioni inedite e, contestualmente, obbligando a soluzioni, anche organizzative e didattiche innovative e sperimentali, che tuttavia stanno diventando patrimonio della nuova programmazione e della didattica in generale. A titolo di esempio si evidenzia lo sviluppo delle modalità della didattica on line, dei project work, di forme di lavoro innovative anche nell’apprendistato.
Contestualmente sono emerse criticità come il digital divide, forme di dispersione non formali, etc, cui la Regione del Veneto, anche con risorse aggiuntive, ha cercato e cerca di risolvere con una stretta collaborazione con le istituzioni formative, anche rivedendo alcuni parametri di efficacia degli interventi.
Con DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 avente ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”, è stato approvato l’elenco delle qualifiche professionali su cui ciascuna Scuola della Formazione Professionale può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP da attuare nell’Anno Formativo (A.F.) 2021/2022.
L’elenco è stato successivamente integrato con le modifiche previste dalla DGR n. 1312 dell’8 settembre 2020 “Integrazione della DGR n. 1136 del 6 agosto 2020 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2021-2022. Linee guida. (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”. Approvazione dell'elenco delle figure programmabili per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale”.
Infine l’elenco è stato modificato e definitivamente approvato con DGR n. 1644 del 24 novembre 2020 “Programmazione dell’offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020”.
Va inoltre ricordato che a partire dall’A.F. 2016/2017 è prevista anche nel Veneto l’attivazione di interventi triennali di IeFP nell’ambito del sistema formativo in modalità duale, finanziati con specifiche risorse statali.
Con DGR n. 1667 del 1° dicembre 2020 la Giunta regionale ha autorizzato risorse per interventi triennali di IeFP nelle sezioni comparti vari ed edilizia con il sistema duale anche nel triennio 2021/2024 e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 5 dell’11 gennaio 2021 ha disposto la finanziabilità di n. 11 progetti nella sezione comparti vari e 1 nella sezione edilizia.
Con deliberazione n. 1666 del 1° dicembre 2020 la Giunta regionale ha autorizzato risorse per interventi triennali di IeFP nella sezione benessere con il sistema duale anche nel triennio 2021/2024 e con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 4 del 11 gennaio 2021 ha disposto il finanziamento di n. 12 progetti.
Tutta l’offerta formativa in modalità duale, va precisato, non rientra nel piano dell’offerta di cui alla citata DGR n. 1136/2020 e s.m.i., anche se in alcuni casi i percorsi realizzati presso alcune sedi formative si caratterizzano per la continuità nell’offerta nel corso delle varie annualità formative.
Detta modalità duale ha avuto una prima fase di impianto e “taratura” del sistema.
Si intende ora avviare una nuova fase di sperimentazione che prenda atto delle risultanze della prima fase, ovvero:
Pertanto con la presente iniziativa si attiva una nuova e ulteriore fase di sperimentazione che preveda modalità innovative di formazione curriculare in azienda con stage rafforzati o con il ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata per gli allievi che per caratteristiche anagrafiche non possono essere formati in azienda.
In data 1° agosto 2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP.
Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l’impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatori del Repertorio 2011 - di cui 6 con indirizzi per un totale di 13 indirizzi - ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatori - di cui 9 con indirizzi per un totale di 36 indirizzi; per le figure di Tecnico si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011, senza indirizzo, alle 29 con 21 indirizzi, per un totale di 54 indirizzi.
Detto Accordo nello specifico:
In data 18 dicembre 2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’Accordo relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di IeFP (Accordo n. 19/210/CR10/C9).
Tale Accordo nello specifico assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.
L’Accordo, inoltre, sollecita le Regioni ad avviare nel triennio formativo 2020-2023 una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell’Accordo stesso.
La Regione del Veneto, ha pertanto:
Si intende infine introdurre una sperimentazione che consenta di studiare, individuare e sperimentare forme innovative e condivise di verifica della presenza in attività di formazione curriculare individuale in azienda, anche attraverso sistemi telematici che valorizzino la possibilità di tracciabilità individuale della presenza.
Preso atto che tali registrazioni ad oggi sono normate dal Punto 3.7 Registrazione delle attività – registrazione delle attività on line di cui al Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, n. 38 del 18/09/2020 “Approvazione delle modifiche al documento "Testo Unico per i Beneficiari", nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, saranno sperimentate, su target specifici e limitati, forme innovative di registrazione delle presenze di formazione curriculare in azienda, oggetto di idonea sperimentazione e definizione, previa interlocuzione anche con la Direzione ITC e Agenda digitale, l’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo e l’Autorità di Audit.
Ciò premesso la Giunta regionale avvia per l’A.F. 2021/2022, contestualmente al Piano Annuale di Formazione Iniziale in modalità ordinamentale nei settori comparti vari, benessere ed edilizia, anche un piano di formazione iniziale in modalità sperimentale che, in considerazione delle premesse di cui sopra:
Per tale sperimentazione è necessario che nella prima fase sia contingentata con progetti relativi ad un numero massimo di percorsi finanziabili limitato a tre.
Ai fini della citata sperimentazione gli OdF che intendono formulare proposte per l’A.F. 2021/2022, potranno presentarle, nel rispetto dei seguenti criteri:
I progetti ammessi alla sperimentazione, se relativi ad una figura di operatore già oggetto di precedente approvazione e finanziabilità per l’A.F. 2021/2022 presso la stessa sede, comporteranno la necessaria rinuncia alla finanziabilità della precedente richiesta per l’intera triennalità formativa duale.
Con il presente provvedimento si intende quindi dare attuazione al Piano di Formazione Iniziale, disciplinando l’offerta relativa agli interventi di IeFP, tra cui gli interventi di primo anno in regime ordinamentale, nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia ed una prima limitata sperimentazione sulle tematiche dell’impresa formativa simulata, e che, in prospettiva, preveda anche una formazione aziendale curriculare rafforzata e nuove modalità telematiche di registrazione presenze.
Gli interventi formativi di secondo e terzo anno, a completamento dei percorsi triennali iniziati negli anni formativi precedenti, sono oggetto di Avvisi specifici, così come l’attività formativa programmata negli ex Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).
In ragione dell’esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione non sperimentale della Direttiva, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non potranno superare per ciascun OdF il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2020/2021, a pena di non ammissibilità dell’intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell’intero progetto quadro.
Tuttavia, viste le disposizioni della DGR n. 429 del 7 aprile 2020, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l’A.F. 2021/2022, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti dalla DGR n. 43 del 23 marzo 2017 del Consiglio regionale. I progetti oggetto di sperimentazione di cui sopra non rilevano ai fini del numero massimo interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2020/2021; tali progetti, come anticipato, sono per ora limitati ad un massimo di numero tre interventi di primo anno finanziabili.
Inoltre preso atto che la DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 ad oggetto “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2020-2021. Linee guida. (art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)” prevede al punto Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica dell’Allegato A una particolare attenzione ai comuni montani (“ Per assicurare la presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale.”), e riproposto anche per l’Anno Scolastico 2021/2022 con la DGR n. 1136/2020, si ritiene di confermare anche per l’A.F. 2021/2022 in via sperimentale il mantenimento del numero di interventi di primo anno approvati nell’A.F. 2019/2020 ai sensi delle DDGR nn. 851 e 852 del 19 giugno 2019 presso sedi formative ricadenti in comuni montani nei termini sopra citati, prevedendo altresì la possibilità che alcuni interventi, risultando al termine della conferma delle iscrizioni temporaneamente non avviabili per l’A.F. 2021/2022, siano realizzati presso altra sede formativa dell’ente beneficiario del percorso, previa comunicazione entro il 12 luglio 2021.
Si rende inoltre possibile presentare progetti per il riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l’Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione.
Tali progetti devono comunque riferirsi a figure coerenti con la programmazione dell’offerta formativa nelle Scuole della Formazione Professionale per l’Anno Scolastico-Formativo 2021/2022 prevista dalla DGR n. 1136/2020 e s.m.i.,
I progetti relativi a detti interventi devono essere oggetto di apposita domanda, al fine di una specifica e distinta valutazione ed approvazione, e presentare un piano finanziario a zero risorse.
Considerato che sono in fase di attuazione importanti interventi regionali in tema di orientamento ed è in corso una evoluzione in termini assoluti della popolazione scolastica, si ritiene opportuno, data la contestuale offerta specifica di interventi di IeFP in atto, nonché la peculiare situazione creatasi con la evidenza pandemica in corso, fissare in 18 il numero minimo di allievi per autorizzare l’avvio dei corsi finanziati per l’A.F. 2021/2022, fatto salvo l’avvio in deroga per gli interventi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto, e l’onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2021 il numero minimo previsto.
Inoltre si evidenzia che appare necessario determinare di conseguenza il numero minimo degli allievi formati per la rendicontazione nei termini precisati nella Direttiva, di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Per le motivazioni di cui sopra, visto il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 702 del 09/09/2020 “Indicazioni operative per l’avvio in sicurezza delle attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l’anno scolastico 2020/2021”, si ritiene opportuno estendere la medesima definizione del numero minimo degli allievi formati già previsto dall’Allegato B alla DGR n. 429/2020 nei termini indicati nella Direttiva, di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Si ritiene inoltre di autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell’OdF, la sospensione all’avvio per l’A.F. 2021/2022 di interventi di primo anno, ed il contestuale mantenimento nella programmazione regionale successiva per gli stessi interventi non avviati per sospensione; la comunicazione deve pervenire entro il 12 luglio 2021, come indicato nella Direttiva, di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Si ritiene inoltre, di confermare la sospensione del cofinanziamento degli interventi nel settore edilizia anche per i primi anni del prossimo A.F. 2021/2021; in considerazione dell’esigenza di mantenere un presidio formativo in questo ambito, il numero minimo allievi è individuato in 15 allievi.
Si precisa che le attività di formazione iniziale ordinaria sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l’applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28/4/2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014-2020.
Le risorse finanziarie necessarie a dare continuità ai trienni già avviati e a permettere l’attivazione dei nuovi interventi destinati agli studenti che stanno concludendo la scuola secondaria di primo grado e che – utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione – si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad Euro 26.916.000,00.
Tali risorse sono così destinate:
La copertura finanziaria sarà assicurata dalle disponibilità a valere sulla linea di spesa dedicata alla L.R. n. 8 del 31/03/2017, nonché sulle assegnazioni statali annue di cui alla Legge n. 144 del 17/05/1999.
Nello specifico i fondi regionali vengono assegnati al finanziamento dei servizi per il benessere e della sezione sperimentazione, mentre le risorse statali sono dedicate ai comparti vari e all’edilizia. Tuttavia in sede di adozione degli atti di impegno il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà modificare la copertura del fabbisogno definito dalle sezioni di attività, nei limiti dello stanziamento complessivo.
Con riferimento alla componente a finanziamento statale, il relativo fabbisogno potrà essere soddisfatto dalle risorse residue presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 2 del 18/03/2020, oltre che dalla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione maturato a valere sulla spesa associata al capitolo 001706/E “Assegnazione statale per il finanziamento dell’obbligo formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76)” e dalle assegnazioni attese nel corso del corrente esercizio per effetto delle disposizioni di cui all’art. 110 della Legge n. 205 del 27/12/2017 e s.m.i., che ha stanziato la somma di Euro 189.109.570,46, destinata annualmente al finanziamento di percorsi di formazione iniziale per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di IeFP.
Qualora le risorse statali che si renderanno disponibili non consentissero la copertura dell’importo destinato all’iniziativa, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fatta salva la facoltà di utilizzare eventuali ulteriori fondi regionali di cui alla L.R. n. 8/2017, potrà adottare impegni di spesa nei limiti del minor importo, riducendo il numero di percorsi finanziabili, sulla base della graduatoria risultante dall’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti, così come effettuata dalla prevista Commissione di valutazione.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 26.916.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, a carico del capitolo 072040 “Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R. 31/03/2017, n. 8)” e del capitolo 072019 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76)”, secondo la seguente ripartizione:
Capitolo 072040 – Euro 4.410.000,00 complessivi, dei quali:
Capitolo 072019 – Euro 22.506.000,00 complessivi, dei quali:
fermo restando che la finanziabilità dei progetti è condizionata dall’effettiva iscrizione a bilancio delle risorse statali nuove disponibili a seguito del riparto previsto dei fondi ex art. 68, L. 17/05/1999, n. 144 e s.m.i..
Si ricorda che, con DGR n. 670 del 28/4/2015 è stato approvato il documento “Testo Unico dei Beneficiari” che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020, successivamente modificato con Decreto n. 38 del 18 settembre 2020 del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
Per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo Unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo anno, finanziati con i fondi regionali e statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite nella Direttiva di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Inoltre si rappresenta che la gestione finanziaria dei progetti oggetto del presente provvedimento potrà prevedere percentuali di erogazione in conto anticipi diverse rispetto alla misura del 40% prevista dal Testo Unico dei Beneficiari.
Il circuito finanziario viene precisato in Direttiva di cui all’Allegato B al presente provvedimento.
Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l’attività in oggetto, fermo restando che tutte le erogazioni in conto anticipo/acconto dovranno essere garantite da apposita polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale di cui al DDR n. 573 del 01/07/2009. In conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari non potranno essere accettate fideiussioni emesse da soggetti stranieri che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio nazionale.
In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto agli obblighi informativi previsti dall’art. 35 del D.L. 30/4/2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) convertito in L. 28/6/2019, n. 58 che ha modificato l’art.1, commi da 125 a 129 della L. 4/8/2017, n. 124.
Ciò premesso, si propone di approvare:
La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento - o riconoscimento di interventi formativi ammissibili ma non finanziabili, per i quali l’Ente beneficiario richieda la realizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. b) della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i., senza oneri finanziari a carico della Regione, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, con le modalità previste dalla Direttiva, Allegato B, pena l’esclusione.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
(seguono allegati)
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