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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 587 del 04 maggio 2021
Approvazione del "Bando per la concessione di finanziamenti per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla locazione ai sensi del Titolo III della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39". Art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Con il presente provvedimento, in previsione della disponibilità di nuove risorse statali, si intende procedere all’approvazione di un bando di concorso e della relativa modulistica, per la futura individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto da incaricare del recupero e della razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), nell’ambito del Programma di recupero e razionalizzazione disposto dall’art. 4 del D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014, punto 1, lettera a).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, n. 97, registrato alla Corte dei Conti in data 13 aprile 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, sono stati individuati i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, nonché ripartite le relative risorse.
In particolare tale decreto prevede che il programma sia articolato nelle due seguenti linee di intervento:
Con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 28 luglio 2015 è stato approvato il “Bando di concorso per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da concedere in locazione ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 – legge 23 maggio 2014, n. 80”, oltre alla relativa modulistica.
Le graduatorie conseguenti alla presentazione delle domande da parte di ATER e Comuni del Veneto sono state approvate con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 104 del 17 settembre 2015 e successiva rettifica con decreto n. 126 del 24 novembre 2015 e sono state completamente esaurite con la concessione dei contributi spettanti ai relativi Enti beneficiari.
Con decreto dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) in data 13.11.2020 n. 189, registrato alla Corte dei Conti in data 5.12.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2021 nell’ambito della riprogrammazione delle disponibilità residue relative agli interventi di linea a) del Programma di recupero di cui trattasi, sono state ripartite fra le Regioni, le ulteriori risorse, nonché stabilite le modalità attuative, per un importo complessivo di Euro 23.660.953,61 di cui Euro 1.929.275,96 a favore della Regione del Veneto.
Con decreto direttoriale del M.I.T. in data 11.12.2020, n. 223 è stata autorizzata a favore delle Regioni l’erogazione dell’importo complessivo di Euro 9.051.215,00 per l’esercizio 2020, di cui Euro 801.137,10 alla Regione del Veneto.
Risultando pertanto attribuite alla Regione del Veneto nuove risorse statali ed avendo ormai esaurito la graduatoria relativa alla linea di intervento a) approvata con decreti dirigenziali n. 104/2015 e n. 126/2015, vi è l’esigenza di procedere alla predisposizione di un nuovo bando per l’individuazione dei Comuni e delle ATER del Veneto da incaricare del recupero e della razionalizzazione degli immobili e degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito del programma disposto dal predetto art. 4 del D.L. n. 47/2014 come convertito dalla L. n. 80/2014, per tener conto delle nuove esigenze abitative nel frattempo emerse nel territorio regionale.
In tale contesto, si rende pertanto necessario procedere all’approvazione:
In merito alla procedura concorsuale si stabiliscono inoltre le seguenti norme.
Tutte le richieste che perverranno a seguito della pubblicazione del bando in oggetto saranno soggette alle regole stabilite dal D.I. n. 97/2015 e dal decreto direttoriale del 12 ottobre 2015, come successivamente integrate e dettagliate dal decreto dipartimentale n. 189/2020, pervenendo quindi ad unica graduatoria cui la Regione del Veneto potrà attingere fino ad esaurimento dei fondi attribuiti.
A pena di decadenza, i lavori relativi agli interventi ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro 60 giorni dalla data del decreto regionale di concessione del finanziamento.
Non sono ammesse rilocalizzazioni del finanziamento su intervento diverso da quello originariamente proposto utilmente inserito in graduatoria.
Eventuali proroghe al predetto termine, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro non imputabili alla volontà dell’operatore, saranno esaminate dal Direttore della Struttura regionale competente, su presentazione di apposita istanza debitamente motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause e, in caso di valutazione favorevole, potranno essere concesse.
Saranno ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi muniti di quadro tecnico – economico e di cronoprogramma approvati degli Enti attuatori.
Infine, per quanto attiene l’individuazione del Responsabile regionale dell’attuazione del Programma disposto dall’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13 aprile 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, si propone di individuare per tale figura il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
VISTO il decreto interministeriale n. 97 in data 16 marzo 2015;
VISTO il decreto dipartimentale del M.I.T. n. 189 in data 13.11.2020;
VISTO il decreto direttoriale del M.I.T. n. 223 in data 11.12.2020;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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